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Sentenza

Sentenza n. 409/2026 - Bari, Sezione 1

per l'accertamento del diritto del ricorrente a percepire l'indennità di trasferimento rivendicata in giudizio ai sensi dell'art. 1 legge n. 86/2001 e per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti al relativo pagamento, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria come per legge, previo annullamento: della determina del Comando Legione Carabinieri Puglia, Ufficio personale, prot. n. 231/T-22-2020 del 12 giugno 2023, notificata il 13 giugno 2023 di illegittimo rigetto dell'istanza del ricorrente il 28 aprile 2023 “intesa ad ottenere gli emolumenti previsti dalla legge n. 86/2001, per il movimento determinato con il provvedimento n. 231/T-12-2021 del 17 mar. 2021 di questo Comando Legione, dalla Sezione Operativa del NOR della Compagnia di Molfetta alla Sezione Radiomobile del NOR della Compagnia di Andria”; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale, ancorché non conosciuto dal ricorrente, se lesivo della propria sfera giuridica, ivi incluse le presupposte note del Comando Legione dei Carabinieri della Puglia, Ufficio personale.

Giustizia amministrativa202301036

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Diniego dell'indennità di trasferimento prevista dall'art. 1 l. 86/2001, connesso al trasferimento dalla sede di Molfetta alla sede di Andria, nonché gli atti presupposti di trasferimento e di rigetto dell'istanza di riesame

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni della difesa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto all'indennità di trasferimento e la condanna delle amministrazioni al pagamento, previo annullamento del diniego del 12 giugno 2023 e degli atti presupposti. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 l. 86/2001, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e motivazione incongrua. In particolare, ha sostenuto che il trasferimento ad Andria fosse stato disposto d'autorità nell'ambito di un procedimento per incompatibilità ambientale, poiché aveva revocato le preferenze espresse l'11 marzo 2021 e non aveva presentato una domanda formale specificamente riferita ad Andria. Ha quindi rivendicato l'indennità, assumendo la sussistenza della diversità di Comune e della distanza superiore a dieci chilometri tra le sedi. Le amministrazioni hanno eccepito la tardività dell'impugnazione degli atti del 2021 e hanno sostenuto che il trasferimento fosse avvenuto a domanda e a spese del militare, sulla base delle preferenze espresse per Terlizzi e Andria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato. È stata ritenuta inammissibile, per tardività, la domanda di annullamento della determinazione di trasferimento del 17 marzo 2021 e della nota del 27 settembre 2021, in quanto impugnate oltre il termine decadenziale di sessanta giorni. L'azione autonoma di accertamento non può essere utilizzata per eludere i termini dell'azione di annullamento, quando esistono strumenti di tutela impugnatori adeguati. La mancata notifica formale del decreto di trasferimento non ha impedito la decorrenza del termine, poiché il ricorrente ne aveva acquisito piena conoscenza almeno con l'istanza di riesame. Nel merito, il diniego dell'indennità è stato ritenuto legittimo. Il trasferimento è stato qualificato come disposto a domanda, poiché il militare aveva espresso volontariamente e consapevolmente la preferenza per Andria, a proprie spese, nell'istanza dell'11 marzo 2021. L'assenza di una successiva domanda formalmente limitata alla sola sede di Andria è stata considerata una mera irregolarità procedimentale priva di effetti sostanziali. La successiva istanza di riesame, presentata dopo l'adozione del trasferimento, non ha avuto efficacia di revoca della precedente manifestazione di volontà né ha imposto la riapertura del procedimento. In ogni caso, il TAR ha affermato che il trasferimento per incompatibilità ambientale non dà titolo all'indennità, anche se autoritativo, perché non deriva da una scelta organizzativa dell'amministrazione finalizzata a soddisfare esigenze di servizio, ma dall'esigenza oggettiva di rimuovere una situazione di incompatibilità. L'indennità ha natura indennitaria e presuppone un sacrificio imposto dall'amministrazione nell'esercizio del potere organizzativo, presupposto non ravvisabile nella fattispecie. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 1 l. 86/2001

    L'indennità di trasferimento spetta esclusivamente per trasferimenti disposti d'autorità per esigenze di servizio e non per trasferimenti a domanda o per trasferimenti conseguenti a incompatibilità ambientale, anche quando questi ultimi abbiano natura autoritativa.

  • art. 29 c.p.a.

    Il termine decadenziale per l'azione di annullamento è di sessanta giorni; la decorrenza può dipendere dalla piena conoscenza dell'atto lesivo.

  • art. 34 c.p.a.

    L'azione di accertamento ha carattere residuale e non può essere impiegata per aggirare i termini decadenziali dell'impugnazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei diritti o della dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L'azione autonoma di accertamento nel processo amministrativo è ammissibile solo in via residuale, quando sia indispensabile per assicurare una tutela non adeguatamente conseguibile mediante le azioni tipizzate; non può essere utilizzata per eludere il termine decadenziale dell'azione di annullamento degli atti presupposti.
  • La piena conoscenza dell'atto amministrativo lesivo, anche se non formalmente notificato, fa decorrere il termine per impugnarlo quando il destinatario dimostri di averne acquisito consapevolezza sostanziale, ad esempio proponendo un'istanza di riesame sul suo contenuto.
  • La manifestazione di volontà con cui un militare indica una sede di trasferimento a domanda e a proprie spese produce effetti qualificanti sul trasferimento; una successiva richiesta di ripensamento, formulata dopo l'adozione del provvedimento, non revoca tale volontà né obbliga l'amministrazione a riaprire il procedimento.
  • L'indennità prevista dall'art. 1 l. 86/2001 presuppone un trasferimento d'autorità disposto per esigenze di servizio e volto a soddisfare una scelta organizzativa dell'amministrazione; non spetta per trasferimenti a domanda né per trasferimenti dovuti a incompatibilità ambientale, anche se adottati autoritativamente.
  • L'assenza di una domanda formalmente riferita alla sola sede poi assegnata costituisce una mera irregolarità priva di effetti sostanziali quando la volontà del dipendente di trasferirsi proprio a quella sede, a domanda e a proprie spese, sia stata previamente manifestata in modo inequivoco.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoGiurisdizione e ripartoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PADifetto di istruttoria

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