Sentenza n. 386/2026 - Genova, Sezione 1
per l’annullamento - della delibera del Consiglio comunale di Porto Venere n. 32 del 14 settembre 2022, avente ad oggetto “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2022-2024. Aggiornamento e modifica”, laddove ricomprende l’immobile ex scuola dell'infanzia “Michele Ravecca” - CEA; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non noto, ivi inclusi per quanto occorrer possa: (i) la delibera della Giunta comunale n. 192 del 23 novembre 2022, recante “Concessione di valorizzazione immobile sede dell’ex scuola dell’infanzia “Michela Ravecca” – CEA (n.c.e.u. al fg. 11 mapp. 128 sub. 8 - 10 - 11 - 12 - 14). Autorizzazione avvio procedura ed indirizzi operativi”; (ii) la determina n. 564 del 24 novembre 2022 di approvazione dell’avviso di gara per “Concessione di valorizzazione (ex art. 3-bis D. L. n. 351/2001, convertito con modificazioni in l. n. 410/2001) Immobile ex scuola dell'infanzia “Michele Ravecca” – CEA (N.C.E.U. al Fg. 11 – mapp. 128 – sub. 8-10-11-12-14)”, unitamente all’avviso di gara medesimo e ai relativi allegati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera consiliare di aggiornamento e riapprovazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2022-2024, nella parte relativa all’inserimento dell’ex scuola dell’infanzia “Michele Ravecca” – CEA, nonché gli atti successivi relativi alla concessione di valorizzazione e alla procedura di gara
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, agendo in riassunzione di un ricorso straordinario dopo l’opposizione del Comune, hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 58, comma 1, del d.l. n. 112/2008 e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e illogicità manifesta. Hanno inoltre denunciato difetto di istruttoria, ulteriore travisamento dei fatti e illogicità manifesta, contestando l’inserimento dell’immobile ex scuola dell’infanzia nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Il Comune ha eccepito, tra l’altro, la carenza di interesse, sostenendo la natura meramente confermativa della delibera impugnata, e ha chiesto il rigetto del ricorso. Prima dell’udienza di merito, i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione e hanno chiesto la declaratoria di improcedibilità, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione dei ricorrenti. Ha richiamato il principio secondo cui, fino alla trattenuta della causa in decisione, il ricorrente dispone dell’interesse a ricorrere e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione; in tal caso il giudice, non potendo procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, deve dichiarare l’improcedibilità. Il Collegio ha tuttavia respinto l’eccezione del Comune relativa alla radicale carenza originaria di interesse: la delibera impugnata non si era limitata ad aggiornare il Piano, ma lo aveva riapprovato integralmente, sicché sussisteva interesse a impugnare anche l’inserimento dell’immobile già contenuto nelle precedenti deliberazioni. Il TAR ha ritenuto di poter prescindere dall’esame delle ulteriori eccezioni processuali e del merito per ragioni di economia processuale. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione della peculiarità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 58, comma 1, d.l. n. 112/2008
Norma invocata dai ricorrenti quale parametro di legittimità dell’inserimento dell’immobile nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari; il giudice non ne ha esaminato il merito per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamato insieme all’art. 92, comma 2, c.p.c. quale fondamento della regolazione delle spese di lite.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Richiamato per giustificare, unitamente all’art. 26, comma 1, c.p.a., l’integrale compensazione delle spese per eccezionali ragioni connesse alle peculiarità delle questioni trattate.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo il ricorrente dispone dell’interesse a ricorrere fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione; la dichiarazione tempestiva di sopravvenuta carenza di interesse impone al giudice di dichiarare l’improcedibilità del ricorso, non potendo il giudice procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
- Una deliberazione comunale che, pur qualificandosi come aggiornamento del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, riapprova il Piano nella sua interezza non ha natura meramente confermativa quanto ai beni già inseriti: essa è autonomamente impugnabile anche con riferimento alle precedenti inclusioni.
- La sopravvenuta carenza di interesse consente al giudice di definire il giudizio senza esaminare il merito e le ulteriori eccezioni processuali, quando tale esame non sia necessario ai fini della decisione.
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