Sentenza n. 141/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento con riguardo al ricorso introduttivo - della declaratoria di illegittimità del silenzio serbato da ANAS s.p.a. sulle istanze del 22 aprile 2024, 30 aprile 2025 e 15 settembre 2025; con riguardo all’atto di motivi aggiunti - della nota prot. 856031 del 3 ottobre 2025 di ANAS s.p.a.; - di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali; - per l'accertamento dell’obbligo di emettere appositi “SAL-bis” (certificati SAL straordinari) ex art. 26 d.l. n. 50/2022, in conformità ai prezziari aggiornati, al fine di liquidare i maggiori importi dovuti alla ricorrente ed in ogni caso l'accertamento del diritto della ricorrente alle maggiorazioni determinate in conformità dell’art. 26 D.L. 50/2022 per i lavori relativi all’appalto in oggetto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio di ANAS sulle istanze di emissione di certificati SAL straordinari e successiva nota di diniego o rinvio del 3 ottobre 2025
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, appaltatrice dei lavori relativi a un intervento sulla strada statale 658, aveva eseguito lavorazioni contabilizzate in cinque SAL ordinari e ottenuto un certificato 1-bis relativo all'adeguamento prezzi per il primo SAL. Con successive istanze e diffide aveva chiesto ad ANAS l'emissione di quattro certificati SAL straordinari, relativi ai SAL da 2 a 5, ai sensi dell'art. 26 d.l. n. 50/2022, sostenendo l'illegittimità dell'inerzia e chiedendo l'accertamento dell'obbligo di provvedere e del proprio diritto alle maggiorazioni. Dopo la proposizione del ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., ANAS ha comunicato di non poter procedere per l'incapienza del quadro economico e del ribasso d'asta, dichiarando di avere presentato istanze al Fondo ministeriale competente e di impegnarsi a emettere i SAL-bis dopo l'ottenimento delle risorse. La ricorrente ha impugnato tale nota con motivi aggiunti, deducendo sostanzialmente il diritto all'adeguamento e al pagamento delle differenze di corrispettivo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, individuando nel giudice ordinario il giudice munito di giurisdizione. Il giudice ha applicato il criterio del petitum sostanziale, rilevando che, nonostante la formale proposizione di un'azione avverso il silenzio e di un'azione di annullamento, la pretesa dedotta riguardava in concreto l'accertamento del diritto dell'appaltatore all'adeguamento prezzi e al pagamento di somme nell'ambito dell'esecuzione del contratto. L'emissione dei SAL-bis è stata qualificata come adempimento contabile e contrattuale, non come esercizio di potestà amministrativa. La controversia si svolge quindi su un piano paritetico e concerne adempimento, inadempimento e conseguenze patrimoniali del rapporto contrattuale. Il TAR ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini del riparto, che l'adeguamento prezzi fosse previsto direttamente dall'art. 26 d.l. n. 50/2022: il meccanismo legale, ancorato a parametri predeterminati quali i prezziari regionali aggiornati, esclude margini di discrezionalità amministrativa tanto nell'an quanto nel quantum. È stata disposta l'integrale compensazione delle spese per la peculiarità e novità della questione.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Le azioni contro il silenzio presuppongono una controversia rientrante nella giurisdizione amministrativa; non possono essere utilizzate per devolvere al giudice amministrativo una pretesa sostanzialmente patrimoniale e contrattuale.
art. 26 d.l. n. 50/2022
Il meccanismo di adeguamento prezzi, fondato su parametri legislativamente predeterminati e sui prezziari regionali aggiornati, non attribuisce alla stazione appaltante margini di discrezionalità amministrativa sull'an e sul quantum dell'aggiornamento.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, il giudice amministrativo indica il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice deve sottoporre al contraddittorio delle parti la questione rilevata d'ufficio che intende porre a fondamento della decisione, come avvenuto per il difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale, ossia l'intrinseca consistenza della posizione giuridica dedotta, e non la qualificazione formale dell'azione proposta o degli atti contestati.
- Le controversie relative all'esecuzione di un contratto pubblico, concernenti adempimento, inadempimento e conseguenze patrimoniali, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quando l'amministrazione agisce su un piano paritetico e non esercita poteri autoritativi.
- La domanda diretta a ottenere l'emissione di SAL straordinari e il pagamento di differenze di corrispettivo costituisce una pretesa contrattuale, anche se formalmente proposta come azione contro il silenzio o come impugnazione di un atto della stazione appaltante.
- L'adeguamento dei prezzi previsto direttamente dalla legge, quando è ancorato a parametri predeterminati e non lascia margini di discrezionalità amministrativa sull'an e sul quantum, dà luogo a una vicenda privatistica devoluta al giudice ordinario.
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