Sentenza n. 292/2026 - Latina, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento prot. n. MIC|MIC_SABAP-LAZIO|07/05/2025|0004813-P della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina, comunicato ad Iliad a mezzo PEC il 07.05.2025 e recante parere negativo al rilascio delle autorizzazioni ai sensi degli artt. 21 e 146 del D.Lgs. n. 42/2004, reso nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di una Stazione Radio Base ubicata nel Comune di San Felice Circeo, Piazza Luigi Lanzuisi 1, individuata in catasto al Foglio di mappa 38, particella 6; nonché, per quanto occorrer possa, per l’annullamento - della nota prot. n. 9194 del 28.03.2025, con cui lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di San Felice Circeo ha indetto la conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, al fine del rilascio degli atti di assenso per l'istanza di autorizzazione richiesta da Iliad; - della nota prot. n. 5715 del 25.02.2025, nella parte in cui il Comune di San Felice Circeo - Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici ha ritenuto necessario acquisire il parere favorevole della Soprintendenza prima di esprimere formale parere positivo al rilascio dell'autorizzazione richiesta da Iliad; - della nota prot. n. 34157 del 08.11.2024 dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di San Felice Circeo, nella parte in cui ha comunicato a Iliad la sospensione della pratica relativa all'istanza proposta per l'autorizzazione, ai sensi degli artt. 44 e 49, D.Lgs. n. 259/2003, all'installazione di una Stazione Radio Base nel territorio comunale; per l'accertamento e la declaratoria - del perfezionamento per silenzio assenso del provvedimento autorizzatorio ai sensi dell'art. 44, co. 10 del D.Lgs. n. 259/2003 nei confronti di Iliad all'installazione di una Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile ubicata nel Comune di San Felice Circeo, Piazza Luigi Lanzuisi 1; - del perfezionamento per silenzio assenso dell'autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 31/2017 nei confronti di Iliad all'installazione di una Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile ubicata nel Comune di San Felice Circeo, Piazza Luigi Lanzuisi 1;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere negativo della Soprintendenza sulle autorizzazioni culturale e paesaggistica relative all’installazione di una stazione radio base, nonché gli atti comunali di sospensione e di tardiva indizione della conferenza di servizi
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore di telecomunicazioni)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento della formazione del silenzio assenso sull’istanza presentata il 27 settembre 2024 ai sensi degli artt. 43 e seguenti del d.lgs. n. 259/2003 per l’installazione di una stazione radio base presso un immobile comunale sottoposto a tutela, oltre all’annullamento del parere negativo della Soprintendenza del 7 maggio 2025 e degli atti comunali connessi. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dei termini perentori previsti dall’art. 44 del Codice delle comunicazioni elettroniche: la conferenza di servizi era stata convocata soltanto il 28 marzo 2025, mentre il parere negativo della Soprintendenza era intervenuto oltre sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, quando il silenzio assenso si era già formato. Ha contestato inoltre che la nota comunale dell’8 novembre 2024, con cui la pratica era stata dichiarata sospesa nelle more dell’acquisizione di informazioni sulla concessione dell’area, potesse sospendere il termine legale, non trattandosi di una tempestiva richiesta di integrazione documentale rivolta alla richiedente. In via subordinata ha censurato il parere della Soprintendenza per erronea applicazione dell’art. 52 del r.d. n. 2537/1925, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, irragionevolezza, sproporzionalità e travisamento, sostenendo che il parere non individuasse adeguatamente l’incompatibilità concreta dell’intervento con i valori culturali e paesaggistici del bene.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 configuri una procedura accelerata, con convocazione della conferenza di servizi entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza e formazione del silenzio assenso decorso il termine perentorio di sessanta giorni, salvo un diniego espresso, un parere negativo dell’organismo competente per i controlli elettromagnetici o un dissenso congruamente motivato dell’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica o dei beni culturali, purché tempestivi. Poiché l’istanza era stata presentata il 27 settembre 2024, il silenzio assenso si era perfezionato il 26 novembre 2024. La convocazione della conferenza il 28 marzo 2025 e il parere negativo della Soprintendenza del 7 maggio 2025 erano quindi tardivi e non potevano impedire la formazione del titolo. Il Collegio ha escluso che la nota dell’8 novembre 2024 producesse effetti sospensivi, poiché non conteneva una richiesta di integrazione documentale alla ricorrente, non era stata adottata entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza e riguardava soltanto l’acquisizione interna di informazioni sulla concessione dell’area. La disciplina del Codice delle comunicazioni elettroniche individua nella tempestiva richiesta di integrazione documentale l’unica causa di sospensione del termine. Formatosi il silenzio assenso, l’amministrazione avrebbe potuto rimuoverlo soltanto mediante l’esercizio dei poteri di autotutela, ricorrendone i presupposti. Il TAR ha pertanto accertato il silenzio assenso sull’istanza e dichiarato, ai sensi dell’art. 49-ter del d.lgs. n. 259/2003, l’inefficacia degli atti impugnati, assorbendo le ulteriori censure. Ministero della Cultura e Comune sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.000, oltre oneri e restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 44 d.lgs. n. 259/2003
6. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 10 riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale. 6-bis. ... l'istanza di autorizzazione ... si intende accolta decorso il termine perentorio di cui al comma 10 ... ove non sia intervenuto un provvedimento di diniego o un parere negativo ... 7. ... il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi ... 10. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza ... e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.
La procedura per l’installazione di stazioni radio base è accelerata e soggetta a termini perentori. Il silenzio assenso si forma decorso il termine di sessanta giorni, salvo gli atti ostativi tipizzati e tempestivi. L’unica causa di sospensione è la richiesta di integrazione documentale formulata una sola volta entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza.
art. 49-ter d.lgs. n. 259/2003
Una volta accertata la formazione del silenzio assenso, gli atti successivamente adottati e incompatibili con il titolo tacito sono dichiarati inefficaci.
art. 21 l. 241/1990
Il riferimento alla disciplina generale dell’azione amministrativa non consente di derogare ai termini speciali e perentori stabiliti dall’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003.
art. 146 d.lgs. n. 42/2004
Il dissenso dell’amministrazione preposta alla tutela paesaggistica può impedire la formazione del silenzio assenso previsto per le stazioni radio base soltanto se espresso nei termini procedimentali applicabili.
art. 21 d.lgs. n. 42/2004
Il parere dell’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, se tardivo rispetto al termine speciale di formazione del silenzio assenso, non è idoneo a impedire il perfezionamento del titolo.
art. 52 r.d. n. 2537/1925
La questione relativa alla necessità dell’apporto professionale richiesto dalla norma non è stata esaminata nel merito, essendo stata assorbita dopo l’accoglimento della censura sulla tardività del parere.
Massime di principio
- Nel procedimento autorizzatorio per l’installazione di stazioni radio base disciplinato dall’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, il termine per la formazione del silenzio assenso è perentorio e decorre dalla presentazione del progetto e della domanda, salvo la tempestiva richiesta di integrazione documentale prevista dalla norma.
- La conferenza di servizi relativa all’installazione di una stazione radio base deve essere convocata entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza quando siano necessari ulteriori atti di assenso; la sua convocazione tardiva non impedisce la maturazione del silenzio assenso allo spirare del termine legale.
- Il dissenso dell’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica o dei beni culturali può impedire la formazione del silenzio assenso soltanto se espresso entro il termine perentorio di sessanta giorni e congruamente motivato; un parere negativo successivo è tardivo e inidoneo a produrre tale effetto.
- Nel procedimento speciale per l’installazione di stazioni radio base, una comunicazione interna tra uffici o una dichiarazione unilaterale di sospensione della pratica non sospende il termine per la formazione del silenzio assenso. A tal fine è necessaria la richiesta di integrazione documentale rivolta all’istante entro quindici giorni dalla ricezione della domanda.
- Dopo la formazione del silenzio assenso, l’amministrazione non può adottare direttamente un provvedimento tardivo incompatibile con il titolo tacito, ma deve eventualmente esercitare i poteri di autotutela secondo i relativi presupposti e garanzie.
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