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Sentenza

Sentenza n. 5868/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento RICORSO INTRODUTTIVO: - della determinazione dirigenziale Rep. QI/2066/2024 del 2.9.2024, Prot. QI/170585/2024 del 2.9.2024, notificata al ricorrente in data 23.01.2025 ed avente ad oggetto: Reiezione istanza di Condono prot. 86/199672 sot. 02 del 27.9.1986 – Abuso in Via Papirio Carbone, 25 – 00178 – Municipio VIII; - della determinazione dirigenziale Rep. QI/2061/2024 del 29.8.2024, Prot. QI/169512/2024 del 29.08.2024, notificata al ricorrente in data 23.01.2025 ed avente ad oggetto: Reiezione istanza di Condono prot. 86/199672 sot. 01 del 27.9.1986 – Abuso in Via Papirio Carbone, 25 – 00178 – Municipio VIII; - di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti e/o consequenziali alle stesse; MOTIVI AGGIUNTI: della nota prot. QI/2025/0078894 Dipartimento Urbanistica di Roma Capitale del 9.4.2025, con la quale, in esito alle richieste di annullamento in autotutela del provvedimento di reiezione relativo alle istanze di condono di cui è causa ed alla richiesta di riesame delle ulteriori istanze di condono prodotte per l’immobile in oggetto (tutte contenute nella nota prot. QI 48437 del 6.3.2025) si comunicava quanto segue: “Nel prendere atto dei contenuti esplicitati si comunica che, la Società affidataria Risorse per Roma SpA ha provveduto, per le istanze a margine, ad avviare le verifiche di merito. Non è tanto possibile, allo stato, pronunciarsi sugli esiti del suddetto esame.”.

Giustizia amministrativa202504805

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: dinieghi di condono edilizio relativi a un ampliamento con realizzazione di unità abitativa e garage e a un cambio di destinazione d’uso da fabbricato rurale a residenziale; nota interlocutoria sulle richieste di autotutela e riesame

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato due determinazioni dirigenziali di Roma Capitale che avevano respinto istanze di condono edilizio presentate nel 1986 dal precedente proprietario e da lui successivamente intestate. Gli abusi riguardavano, da un lato, la realizzazione di un’unità abitativa con garage e, dall’altro, un ampliamento e il cambio di destinazione d’uso da fabbricato rurale a residenziale, su un’area gravata da vincoli archeologici, paesaggistici e monumentali. Il diniego era fondato sul parere negativo della Soprintendenza, reso nel 2002, secondo cui gli interventi erano incompatibili con i vincoli insistenti sull’area, caratterizzata dalla presenza di una villa romana, di reperti archeologici e dei ruderi di cisterne romane, nonché dalla vocazione agricola del comprensorio dell’Appia antica. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 3, l. 47/1985, dell’art. 146 d.lgs. 42/2004 e degli artt. 9-bis e 23-ter, comma 2, d.P.R. 380/2001, nonché eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria e illogicità manifesta. Ha sostenuto che il decreto di trasferimento qualificasse l’immobile come porzione di villa plurifamiliare a destinazione residenziale, che l’area avesse ormai perso la propria originaria vocazione agricola, che in sede penale fosse stata esclusa la sua responsabilità per gli abusi e che il parere della Soprintendenza fosse divenuto inefficace per decorso del termine quinquennale previsto dall’art. 146, comma 8, d.lgs. 42/2004. Ha inoltre contestato l’affermazione dell’amministrazione secondo cui non avrebbe presentato osservazioni al preavviso di rigetto. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, sostenendo di non avere ricevuto il preavviso di rigetto relativamente a una delle due istanze. Con motivi aggiunti ha impugnato una nota con cui Roma Capitale, a seguito di richieste di autotutela e riesame, comunicava che la società incaricata aveva avviato verifiche e che non era ancora possibile pronunciarsi sull’esito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti per difetto di interesse, poiché la nota impugnata aveva natura meramente interlocutoria e non costituiva un provvedimento lesivo né una decisione sulle richieste di autotutela o riesame. Ha respinto il ricorso introduttivo. Quanto alle censure rivolte direttamente al parere negativo della Soprintendenza, il Collegio le ha ritenute inammissibili perché il parere non era stato autonomamente impugnato e il ricorso non era stato notificato all’autorità statale che lo aveva emesso. Le ha comunque ritenute infondate nel merito: il parere esprimeva una valutazione plurimotivata sulla presenza di una villa romana, di reperti archeologici, dell’antica via di Tor Carbone e dei ruderi di cisterne romane, nonché sui valori paesistici, archeologici e monumentali dell’Appia antica. Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche della Soprintendenza è esterno e non sono emersi profili di manifesta irragionevolezza, illogicità o difetto di istruttoria. Il decreto di trasferimento è stato ritenuto meramente ricognitivo della destinazione residenziale di fatto e non idoneo a legittimare il cambio di destinazione d’uso abusivo; analogamente, l’esclusione della responsabilità penale del nuovo proprietario non incideva sulla necessità di sanare gli abusi, già commessi prima dell’acquisto. Il TAR ha escluso che il termine quinquennale dell’art. 146, comma 8, d.lgs. 42/2004 rendesse inefficace il parere negativo: tale previsione riguarda il parere paesaggistico acquisito preventivamente alla realizzazione dell’intervento, mentre nella sanatoria gli interventi sono già stati eseguiti in assenza di autorizzazione e il parere non è soggetto a un’efficacia temporalmente limitata. La censura sul mancato esame delle osservazioni ex art. 10-bis è stata respinta perché, trattandosi di potere vincolato dalla necessità del parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo, l’eventuale omissione non avrebbe potuto incidere sul contenuto del provvedimento. Anche la contestazione relativa alla mancata ricezione del preavviso per una delle due istanze è stata respinta, poiché Roma Capitale ne aveva dimostrato documentalmente la trasmissione per entrambe; inoltre, il provvedimento non sarebbe stato comunque annullabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990, trattandosi di atto vincolato. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 32 l. 47/1985

    il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso

    Il condono edilizio relativo a opere eseguite su immobili vincolati presuppone il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo; il parere negativo impedisce il rilascio della sanatoria.

  • art. 146, comma 8, d.lgs. 42/2004

    La durata quinquennale dell’autorizzazione o del parere paesaggistico riguarda il parere acquisito ex ante, prima della realizzazione dell’intervento; non si applica al parere richiesto nell’ambito di una domanda di sanatoria per opere già eseguite abusivamente.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La violazione delle garanzie partecipative connesse al preavviso di rigetto non conduce all’annullamento quando il provvedimento è vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso; nel caso concreto, inoltre, il preavviso risultava trasmesso per entrambe le istanze.

  • art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990

    Il provvedimento vincolato non è annullabile per violazione delle norme sul procedimento o sulla forma quando è dimostrato che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.

  • artt. 9-bis e 23-ter, comma 2, d.P.R. 380/2001

    Le disposizioni sono state invocate dal ricorrente in relazione alla qualificazione e alla destinazione d’uso dell’immobile, ma il giudice ha ritenuto che il decreto di trasferimento non potesse legittimare una destinazione d’uso abusivamente realizzata.

Massime di principio

  • Il condono edilizio relativo a opere realizzate su immobili sottoposti a vincoli è subordinato al parere favorevole dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo; un parere negativo impedisce il rilascio della sanatoria e rende vincolata la decisione dell’amministrazione edilizia.
  • Il decreto di trasferimento o altro atto che descriva una destinazione d’uso residenziale di fatto non costituisce titolo edilizio e non rende legittimo un mutamento di destinazione abusivo, che resta subordinato alla sanatoria prevista dalla legge.
  • Il termine quinquennale previsto per l’autorizzazione o il parere paesaggistico acquisito prima della realizzazione di un intervento non si applica al parere richiesto in sede di sanatoria per opere già eseguite senza autorizzazione preventiva.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche dell’autorità preposta alla tutela dei beni culturali e paesaggistici è esterno e può condurre all’annullamento solo in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità o difetto di istruttoria.
  • Quando il diniego di sanatoria è imposto dalla mancanza del parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo, l’eventuale violazione del preavviso di rigetto non determina l’annullamento se il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
  • È inammissibile per difetto di interesse l’impugnazione di una nota meramente interlocutoria con cui l’amministrazione comunica l’avvio di verifiche senza assumere una determinazione lesiva sulle richieste di autotutela o di riesame.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAutorizzazione paesaggisticaInvalidità del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaVizi formali non invalidantiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

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