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Sentenza

Sentenza n. 140/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensiva dell’efficacia, con riguardo al ricorso introduttivo - della determinazione dirigenziale dell’Ufficio centrale di committenza e soggetto aggregatore, n. 13BM.2025/D.00467 del 28/10/2025; - di tutti verbali di gara, con particolare riguardo a quelli della commissione giudicatrice relativi alle sedute riservate e resi ostensibili solo in data 11 novembre 2025; - di ogni altro atto, antecedente, concomitante ed anche successivo come potrebbe essere la stipula del contratto di appalto con l’aggiudicataria; - per il risarcimento del danno in forma specifica e per equivalente; con riguardo a motivi aggiunti - della determinazione dirigenziale dell’Ufficio centrale di committenza e soggetto aggregatore n. 13BM.2025/D.00664 del 18/12/2025 con la quale si è proceduto alla rettifica per errore materiale della determinazione dirigenziale n. 13BM.2025/D.00467 del 28/10/2025; - di tutti gli atti già impugnati col ricorso introduttivo.

Giustizia amministrativa202500469

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto n. 3 di una procedura aperta per servizi di vigilanza, custodia-portierato e servizi connessi, nonché successiva rettifica per errore materiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l’aggiudicazione del lotto n. 3 in favore di un raggruppamento temporaneo di imprese, deducendo la violazione dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, difetto di motivazione, errore nei presupposti e inattendibilità del giudizio di congruità dell’offerta. In particolare, ha contestato il computo degli scatti di anzianità futuri, l’adeguamento degli assegni ad personam, la contabilizzazione del costo delle divise, il calcolo dei contributi INPS e dei minimali contributivi, l’utilizzo di sgravi contributivi, il monte ore mediamente lavorate e il costo orario medio del lavoro, nonché la congruità dei costi della vigilanza ispettiva. Ha inoltre dedotto che l’aggiudicatario avrebbe modificato in sede di giustificazioni il costo complessivo della manodopera indicato nell’offerta economica. Il raggruppamento aggiudicatario ha eccepito la tardività del ricorso, l’inammissibilità dei motivi aggiunti e, con ricorso incidentale, l’illegittimità dell’ammissione della ricorrente. I motivi aggiunti hanno impugnato una successiva determinazione di rettifica degli importi economici dei lotti, sostenendo anche la rilevanza della variazione del costo della manodopera.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo. Ha ritenuto tempestiva l’impugnazione, poiché il termine di trenta giorni decorreva dalla disponibilità effettiva della documentazione essenziale, in particolare delle giustificazioni dell’offerta anomala, rese ostensibili l’11 novembre 2025, e non dalla mera adozione dell’aggiudicazione. Ha dichiarato invece inammissibili i motivi aggiunti nella parte in cui introducevano censure non strettamente consequenziali alla determinazione di rettifica, trattandosi di profili già conoscibili e proponibili con il ricorso principale e quindi di un tardivo ampliamento del thema decidendum nel rito appalti. Nel merito, il giudice ha affermato che la verifica di anomalia è una valutazione globale e sintetica, espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, contraddittorietà o carenza istruttoria. Le singole contestazioni sono state ritenute infondate o comunque inidonee a dimostrare l’inattendibilità complessiva dell’offerta: gli eventuali scostamenti relativi a scatti, assegni ad personam, divise, contributi e costi del lavoro erano minimi, documentati o assorbibili dall’utile e dalle spese generali; il modello organizzativo della vigilanza ispettiva era coerente con la lex specialis e con l’organizzazione dell’aggiudicatario; il diverso computo delle ore lavorate era giustificato da dati aziendali asseverati e non comportava riduzione delle ore contrattuali; la variazione di 291,43 euro del costo della manodopera costituiva una rettifica contabile marginale, non una modifica sostanziale dell’offerta. La stazione appaltante aveva svolto un’istruttoria adeguata e motivato sufficientemente il giudizio di congruità. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l’aggiudicazione è rimasta ferma e il raggruppamento non aveva più interesse a ottenere l’esclusione della ricorrente. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Base normativa della procedura aperta per l’affidamento dei servizi oggetto della gara.

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    Disciplina la verifica di anomalia dell’offerta; il giudice ha ritenuto legittimo il giudizio di congruità fondato su un’istruttoria documentata e su una valutazione complessiva dell’offerta.

  • art. 90 d.lgs. 36/2023

    La comunicazione prevista dalla norma costituisce, insieme alla messa a disposizione degli atti ai sensi dell’art. 36, il momento dal quale può decorrere il termine per impugnare gli atti di gara.

  • art. 36, commi 1 e 2, d.lgs. 36/2023

    La disponibilità effettiva degli atti di gara, inclusa la documentazione rilevante per valutare l’anomalia, può determinare la decorrenza del termine decadenziale per l’impugnazione.

  • art. 209 d.lgs. 36/2023

    Richiamato in combinato disposto con gli artt. 90 e 36 per individuare la decorrenza del termine di impugnazione degli atti di gara dalla piena conoscenza della lesione.

  • art. 43 c.p.a.

    Consente i motivi aggiunti contro atti sopravvenuti della medesima sequenza procedimentale, ma non l’introduzione tardiva di domande o censure già proponibili ab origine né l’ampliamento della causa petendi.

  • art. 120 c.p.a.

    Il rito appalti impone concentrazione e tempestività delle censure, impedendo di ristrutturare tardivamente il ricorso mediante motivi aggiunti non consequenziali.

  • art. 74 c.p.a.

    Richiamato quale norma processuale applicabile alla decisione.

Massime di principio

  • Nel rito appalti, il termine per impugnare l’aggiudicazione decorre dalla comunicazione prevista dall’art. 90 del d.lgs. 36/2023 oppure, quando gli atti rilevanti siano messi a disposizione successivamente, dalla loro effettiva disponibilità ai sensi dell’art. 36, purché si tratti della documentazione necessaria per conoscere le possibili violazioni.
  • I motivi aggiunti nel processo sugli appalti sono ammissibili solo se le nuove censure derivano dall’atto sopravvenuto e sono strettamente consequenziali; non possono essere utilizzati per introdurre profili già conoscibili e proponibili con il ricorso principale, pena l’inammissibile ampliamento tardivo del thema decidendum.
  • La verifica di anomalia dell’offerta deve essere globale e sintetica e mira ad accertare l’affidabilità complessiva dell’offerta, non la correttezza atomistica di ogni singola voce di costo. Il giudice amministrativo può sindacarla solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, contraddittorietà o carenza dell’istruttoria.
  • Scostamenti marginali nelle singole componenti economiche dell’offerta non determinano automaticamente l’inattendibilità dell’offerta quando siano adeguatamente spiegati o risultino assorbibili dall’utile e dalle spese generali, senza violazione dei minimi salariali o alterazione dell’equilibrio economico complessivo.
  • Una variazione contabile minima del costo della manodopera indicato nell’offerta può essere compatibile con il principio di immodificabilità dell’offerta quando non incida sull’importo complessivo, non alteri l’equilibrio economico e costituisca una mera precisazione interna al quadro giustificativo.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDecadenza e tardività

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