Cassazione Civile, Ordinanza n. 33239/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 per IRPEF, IVA e accessori dell’anno 2012. Il contribuente aveva impugnato la cartella deducendo, da un lato, la nullità/inefficacia della notificazione e la conseguente decadenza dell’Ufficio dal potere di riscossione/accertamento, poiché la cartella era stata consegnata al portiere senza prova dell’invio della raccomandata informativa; dall’altro, la mancanza della preventiva comunicazione bonaria. La Corte territoriale aveva respinto il ricorso ritenendo ritualmente eseguita la notifica e comunque sanato il vizio dalla proposizione del ricorso. Con il primo motivo di cassazione il contribuente ha denunciato violazione degli artt. 25 d.P.R. 602/1973, 60 d.P.R. 600/1973 e 156 c.p.c., sostenendo che la sanatoria della notifica non poteva operare se maturata dopo la scadenza del termine decadenziale; con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 36-bis d.P.R. 600/1973 e dell’art. 54-bis d.P.R. 633/1972 per omesso invio della comunicazione di irregolarità.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame sul punto della decadenza, verificando se la sanatoria della notificazione sia intervenuta entro il termine decadenziale e tenendo conto dell’eventuale dichiarazione integrativa, e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Sul secondo motivo ha ribadito che l’omessa comunicazione bonaria, quand’anche dovuta nei controlli automatici, non determina nullità della cartella ma mera irregolarità, senza preclusione della riscossione nei casi previsti.
Norme richiamate
art. 25 d.P.R. n. 602/1973
richiamato come norma invocata dal ricorrente in tema di cartella di pagamento e termini della pretesa
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
le notificazioni degli atti tributari seguono le regole del processo civile; la consegna al portiere da parte del messo notificatore richiede la raccomandata informativa ex art. 139, co. 4, c.p.c.
art. 156 c.p.c.
la proposizione del ricorso può sanare la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, ma solo se la sanatoria interviene prima della scadenza del termine decadenziale
art. 139, comma 4, c.p.c.
richiamato per affermare la necessità della comunicazione informativa in caso di consegna al portiere
art. 36-bis, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
la comunicazione di irregolarità è prevista solo se dal controllo emergono un risultato diverso o una maggiore imposta; la sua omissione non invalida la cartella
art. 54-bis, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
per i controlli IVA automatici la comunicazione bonaria ha funzione di evitare errori e consentire regolarizzazione, ma la sua omissione produce mera irregolarità
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997
nelle ipotesi di omessi o tardivi versamenti non opera la riduzione delle sanzioni amministrative richiamata dalla giurisprudenza citata
art. 360 c.p.c.
norma processuale richiamata nei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi
Massime di principio
- Quando la notificazione di una cartella o di un atto tributario eseguita dal messo notificatore avvenga mediante consegna al portiere, è necessaria la successiva spedizione della raccomandata informativa prevista dall’art. 139, comma 4, c.p.c., salvo che la disciplina speciale preveda diversamente in modo incompatibile.
- La sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo opera solo se il contribuente propone il ricorso prima della scadenza del termine decadenziale dell’Amministrazione; se la sanatoria interviene dopo, non può impedire la decadenza dal potere di accertamento.
- In caso di dichiarazione integrativa del contribuente, il termine di decadenza per l’accertamento decorre dalla dichiarazione integrativa per le modifiche in essa contenute, poiché essa ha effetto sostitutivo rispetto alla dichiarazione originaria.
- Nei controlli automatizzati ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. 633/1972, l’omesso invio della comunicazione di irregolarità non determina la nullità della cartella, ma una mera irregolarità, salvo che la normativa preveda specifiche conseguenze diverse.
- La comunicazione bonaria ha funzione endoprocedimentale di prevenzione dell’errore e di consentire la regolarizzazione, non di condizionare in via assoluta la validità della pretesa tributaria.
- rami":["Tributi","Processo civile"],"materie":["Contenzioso tributario","Accertamento","Notificazioni","Impugnazioni"],"sottomaterie":[],"istituti_giuridici":["Onere della prova","Decadenza","Nullità"]}
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33020/2024 del 18/12/2024
- ordinanza_civile · 18 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33023/2024 del 18/12/2024
- ordinanza_civile · 18 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33025/2024 del 18/12/2024
- ordinanza_civile · 18 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33028/2024 del 18/12/2024
- ordinanza_civile · 18 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33034/2024 del 18/12/2024
- ordinanza_civile · 18 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33048/2024 del 18/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →