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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29066/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Campania che aveva rigettato il suo appello contro la decisione di primo grado, la quale aveva accolto solo parzialmente il ricorso avverso un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2009 emesso ai sensi dell'art. 38, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 600 del 1973. La pretesa fiscale era fondata sull'incongruità tra il reddito dichiarato e alcuni investimenti, in particolare l'acquisto di immobili e di una partecipazione societaria. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la documentazione prodotta fosse sufficiente a superare la presunzione legale e che gli introiti percepiti in anni precedenti fossero ancora nella sua disponibilità e avessero finanziato gli acquisti. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 2697 c.c., oltre a vizi motivazionali, lamentando che i giudici di merito non avessero valutato correttamente le prove documentali e le difese offerte a giustificazione della capacità contributiva, e che la CTR avesse recepito la sentenza di primo grado senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente prospettati come violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti già scrutinati dai giudici di merito. La CTR aveva infatti accertato che il contribuente aveva assolto solo parzialmente l'onere probatorio su di lui gravante, avendo giustificato solo per il 50% la provenienza delle risorse impiegate negli investimenti del 2009. La Cassazione ha quindi ribadito che il sindacato di legittimità non consente la rivalutazione del merito. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione dell'Agenzia delle entrate. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973

    Disciplina l'accertamento sintetico fondato sulla sproporzione tra reddito dichiarato e spese/investimenti; il contribuente può vincere la presunzione offrendo prova idonea della diversa provenienza delle risorse, prova che nel caso è stata ritenuta solo parzialmente fornita.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare la diversa provenienza delle somme impiegate negli investimenti gravava sul contribuente; la Corte ha ritenuto che la censura mirasse impropriamente a contestare la valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per sollecitare una nuova ricognizione del materiale probatorio e dei fatti.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    Le doglianze formulate sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale sono state reputate inammissibili perché dirette a ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendone i presupposti, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, il contribuente deve fornire prova concreta e completa della diversa provenienza delle somme utilizzate per gli investimenti contestati; una giustificazione solo parziale non è sufficiente a superare la presunzione di capacità contributiva.
  • Le censure che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio motivazionale, mirano in sostanza a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti storici sono inammissibili in cassazione, perché il controllo di legittimità non consente la rivalutazione del merito.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. non può essere prospettata per contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dal giudice di merito, ma solo per denunciare un errato riparto dell'onere probatorio.
  • Quando il giudice di merito abbia già esaminato le difese e le prove documentali del contribuente, la Corte di cassazione non può sostituirsi a esso nel giudizio di fatto, salvo i limiti propri del sindacato di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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