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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28306/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Un creditore, munito di titolo esecutivo giudiziale, aveva iniziato un'espropriazione presso terzi pignorando i crediti della debitrice verso l'INPS; il giudice dell'esecuzione aveva quantificato il credito e assegnato la somma al creditore procedente. La debitrice aveva quindi proposto opposizione sia all'esecuzione sia all'ordinanza di assegnazione. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi e rigettato quella all'esecuzione, mentre la Corte d'appello aveva accolto parzialmente il gravame dichiarando la nullità del precetto per la parte eccedente una certa somma. In cassazione la ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello; tuttavia la Corte ha rilevato d'ufficio che nel giudizio di merito era mancata la partecipazione del terzo pignorato, litisconsorte necessario nei giudizi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi relativi a espropriazione di crediti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto assorbiti i motivi di ricorso, poiché il giudizio di merito era viziato dalla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Catania, affinché provveda a rinnovare il giudizio con la partecipazione del litisconsorte necessario e a riesaminare il merito dell'opposizione e la domanda riconvenzionale, regolando anche le spese del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Nei giudizi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi relativi a un'espropriazione di crediti, il terzo pignorato è litisconsorte necessario e deve partecipare al giudizio di merito.
  • La mancata partecipazione del terzo pignorato determina la nullità dell'intero giudizio di merito e impone la cassazione della sentenza con rinvio al primo giudice.
  • Quando è ravvisato un vizio originario del contraddittorio per omessa integrazione nei confronti di un litisconsorte necessario, la Corte può prescindere dall'esame dei motivi di ricorso e disporre la rinnovazione del giudizio.
  • Il giudice del rinvio deve riesaminare ex novo sia l'opposizione esecutiva sia le eventuali domande riconvenzionali proposte nel giudizio viziato, oltre a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveLitisconsorzio necessario
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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