Sentenza n. 683/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento della determina dirigenziale n. 2023-151.0.0.-5 del 20 febbraio 2023, adottata dal Comune di Genova - Direzione Ambiente e notificata in pari data, avente ad oggetto “Difformità riscontrate nell'esecuzione dell'appalto per servizio di gestione della struttura – cura e custodia animali (lotto 1 – CIG 8942119609) e gestione del servizio veterinario (lotto 2 – CIG 89421618b1) del civico canile denominato “nuova casa degli animali sito in Genova, Via Rollino 92 – Località Monte Contessa – applicazione penali”, nonché per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso, nessuno escluso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ritenendo integrati i presupposti dell'art. 84, commi 1 e 3, c.p.a.: la rinuncia è stata depositata, sottoscritta da difensore munito di mandato speciale, notificata alla controparte e non è stata contestata dalla parte avente interesse alla prosecuzione del giudizio. Le spese di lite sono state compensate su accordo delle parti.
Atto impugnato: determina dirigenziale di applicazione di penali per difformità nell'esecuzione dell'appalto relativo alla gestione del civico canile e del servizio veterinario
Esito
La controversia
L'associazione ha impugnato la determina dirigenziale del Comune di Genova con cui erano state applicate penali per difformità riscontrate nell'esecuzione dell'appalto relativo alla gestione della struttura e alla cura e custodia degli animali, nonché del servizio veterinario del civico canile. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. Successivamente, l'associazione ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dall'avvocato munito di mandato speciale e notificata al Comune almeno dieci giorni prima dell'udienza. Il Comune non si è opposto alla rinuncia e ha aderito alla richiesta di compensazione delle spese.
Norme richiamate
«1. La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale. 2. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle. 3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue».
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo quando è formalizzata nelle forme previste, notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e non è osteggiata dalle parti interessate alla prosecuzione; le spese possono essere compensate dal collegio.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio è dichiarato estinto in conseguenza della rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso amministrativo può essere effettuata in ogni stato e grado mediante dichiarazione della parte o del difensore munito di mandato speciale, purché la dichiarazione sia depositata nel processo o resa in udienza e verbalizzata.
- La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza; in assenza di opposizione delle parti aventi interesse alla prosecuzione, il processo si estingue.
- La regola secondo cui il rinunciante sostiene le spese degli atti processuali compiuti non impedisce al collegio di compensare integralmente le spese, anche sulla base dell'accordo delle parti.
Come è indicizzato
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