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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19938/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma di condanna per rapina aggravata sostenendo che l'identificazione fosse fondata solo sul riconoscimento immediato della persona offesa e su un riconoscimento fotografico incerto; le immagini di videosorveglianza erano sfocate e la ricostruzione si basava su capi di abbigliamento comuni e non su tratti fisionomici. Veniva inoltre censurata la mancata valutazione del contributo/ concorso del coimputato Doughri.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i motivi relativi alla valutazione della prova e all'identificazione, confermando che sia il riconoscimento immediato della persona offesa sia quello effettuato dagli agenti (fermo e identificazione immediata) erano adeguatamente motivati nei gradi di merito; ha inoltre ritenuto corretta la motivazione di merito circa il contributo di Doughri nella intimidazione e nel trasferimento del cellulare. Tuttavia la Corte ha accolto la questione sollevata in udienza relativa all'applicabilità della diminuzione per "fatto di lieve entità" alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 86/2024 (depositata 13/05/2024) che ha dichiarato illegittimo l'art. 628, secondo comma, nella parte che non prevedeva la possibilità di diminuire la pena quando il fatto è di lieve entità. Per effetto della sopravvenuta incostituzionalità la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto; per il resto il ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • art. 628, secondo comma, Codice Penale

    dell'art. 628, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando ... il fatto risulti di lieve entità

    La Corte costituzionale ha ritenuto che la norma, nella parte che esclude la diminuzione per lieve entità, sia incostituzionale; conseguentemente il giudice deve poter applicare una riduzione (fino a un terzo) quando, per natura, mezzi, modalità o tenuità del danno/pericolo, il fatto risulti di lieve entità

  • art. 27 Costituzione

    La Corte costituzionale ha motivato l'incostituzionalità richiamando i principi di proporzionalità della pena e il divieto di trattamenti non adeguati alla gravità concreta del fatto (violazione del primo e del terzo comma dell'art. 27 Cost.)

Massime di principio

  • Il giudice di legittimità non poteva rivedere liberamente la valutazione di merito sulle fonti di prova: la censura che mira a una rivalutazione del risultato probatorio è inammissibile a Cassazione salvo vizi logico-motivazionali manifesti.
  • Il riconoscimento immediato della persona offesa e l'identificazione degli agenti di polizia giudiziaria possono costituire base sufficiente per l'identificazione anche se le immagini di videosorveglianza sono parzialmente sfocate e la corrispondenza si fonda su elementi non esclusivi (abbigliamento), purché il giudice di merito motivi adeguatamente la decisione.
  • La mancata specificazione da parte dell'appellante delle ragioni per cui il contributo del coimputato sarebbe inesistente rende la censura generica e non obbliga il giudice d'appello ad approfondimenti ulteriori se il primo grado ha motivato la partecipazione.
  • Una sentenza di legittimità successiva alla dichiarazione di incostituzionalità di una norma sanzionatoria deve rilevare d'ufficio la nullità sopravvenuta della statuizione sul trattamento sanzionatorio e può annullare con rinvio la parte relativa alla determinazione della pena per consentire la valutazione della diminuzione prevista per "fatto di lieve entità".
  • Se la Corte Costituzionale introduce o riafferma la possibilità di applicare una diminuzione di pena, il giudice di merito chiamato a rideterminare la sanzione deve valutare se, in concreto, ricorrano le condizioni per la riduzione (natura, mezzi, modalità, circostanze o tenuità del danno o del pericolo) e motivare tale valutazione.

Testo integrale

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