Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 198/2026 - Palermo, Sezione 5

per l’ottemperanza DELLA SENTENZA N. 921, DEPOSITATA DAL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE IL 13/9/2024, PASSATA IN GIUDICATO.

Giustizia amministrativa202501379

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese che aveva accertato il diritto all'assegnazione della Carta del docente e ordinato il pagamento di 2.500 euro, oltre accessori e spese

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 921 del Tribunale di Termini Imerese, depositata il 13 settembre 2024 e passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della Carta per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dalla l. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, ordinando all'amministrazione il pagamento di 2.500 euro mediante buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, oltre interessi legali o rivalutazione e spese di lite. La pronuncia era stata notificata all'amministrazione il 18 febbraio 2025; era quindi decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Ministero, pur costituendosi, non ha dimostrato l'avvenuto pagamento né dedotto fatti modificativi o estintivi del credito. La ricorrente ha pertanto lamentato l'inadempimento dell'obbligo derivante dal giudicato e chiesto l'adozione delle misure necessarie all'integrale esecuzione, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo sussistenti un titolo giudiziale passato in giudicato, la rituale notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, nonché l'inerzia dell'amministrazione debitrice. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di rilasciare alla ricorrente la Carta del docente e di accreditarvi l'importo di 2.500 euro relativo agli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 724/1994 dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione, nonché le spese di lite e gli accessori dovuti. Il termine assegnato è di 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale persistente inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta, senza compenso, il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e obbligo di intervenire, su istanza della ricorrente, entro un ulteriore termine di 60 giorni. Sono state poste a carico del Ministero le spese di lite, liquidate in 500 euro oltre spese forfettarie, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 21 l. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento del diritto all'assegnazione della Carta per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal titolo giudiziale azionato per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione è stato ritenuto decorso prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    Gli interessi o la rivalutazione spettano dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Richiamato per la distrazione delle spese di lite in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato, unitamente all'art. 39, comma 1, c.p.a., quale fondamento della distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.

Massime di principio

  • L'esecuzione mediante giudizio di ottemperanza di una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione presuppone la formazione del giudicato, la rituale notificazione del titolo all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento spontaneo.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione che non dimostri di avere adempiuto né deduca fatti modificativi o estintivi del credito non può sottrarsi all'ordine giudiziale di esecuzione del titolo.
  • Quando il giudicato riconosce il diritto all'attribuzione della Carta del docente per annualità pregresse, l'amministrazione deve rilasciare la Carta e accreditarvi l'importo riconosciuto, comprensivo degli interessi o della rivalutazione dovuti fino alla concreta attribuzione.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, è ammissibile la nomina preventiva di un commissario ad acta, incaricato di provvedere su istanza dell'interessato entro un ulteriore termine.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.