Cassazione Penale, Sentenza n. 16501/2025 del 02/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione procedurale per mancata trattazione orale dell'appello nonostante una richiesta inviata via PEC (sostiene che la Corte abbia deciso in forma cartolare); 2) omessa valutazione delle conclusioni scritte depositate via PEC (eccezione di nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c, c.p.p.); 3) carenza assoluta di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta patrimoniale, poiché i prelievi contestati sarebbero stati effettuati per pagare i creditori/lavoratori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi: la richiesta di trattazione orale era tardiva rispetto al termine perentorio previsto dall'art. 23-bis d.l. 137/2020 (e successive proroghe) e la Corte territoriale aveva comunque dato atto della presentazione di una memoria difensiva nei verbali, escludendo la nullità denunciata. Il terzo motivo è stato ritenuto aspecifico e inammissibile in quanto le censure non hanno scalfito la valutazione di merito (doppia conforme) operata dai giudici di merito. Sostanzialmente la Cassazione ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente ritenuto provata la bancarotta fraudolenta patrimoniale: il ricorrente, amministratore unico della Fallita Gemina Costruzioni S.r.l., ha distratto il corrispettivo della vendita di un immobile (65.000 euro) mediante plurimi prelievi da 1.000 euro ciascuno, senza dimostrare la destinazione effettiva delle somme o fornire prove che tali prelievi fossero stati effettivamente destinati al pagamento dei lavoratori. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria indicata in dispositivo.
Norme richiamate
art. 23-bis, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito con legge n. 176/2020) e successive modifiche/proroghe (art. 94, comma 2, d.lgs. 150/2022)
decisione degli appelli in camera di consiglio senza intervento delle parti salvo che l'imputato manifesti per iscritto la volontà di comparire a mezzo del difensore nei termini perentori indicati (quindici giorni liberi prima dell'udienza)
Stabilisce che l'appello può essere deciso in forma cartolare salvo richiesta di trattazione orale trasmessa nei termini; la Corte ha ritenuto tardiva la richiesta difensiva e legittima la trattazione scritta.
art. 178, comma 1, lett. c), codice di procedura penale
Norma sulla nullità generale a regime intermedio; la giurisprudenza richiede che le conclusioni inviate via PEC contengano argomentazione idonea al concreto esercizio del diritto di difesa per determinare la nullità. Nel caso la Corte ha ritenuto che non fosse configurata la nullità poiché la presentazione della memoria è risultata dagli atti (verbale).
art. 87 (cfr. legge fallimentare), comma terzo
Attribuisce al fallito un obbligo di verità circa la destinazione dei beni/ricavi; la Corte richiama il principio secondo cui, in assenza di giustificazioni documentate, il mancato reperimento di cespiti induce a ritenere distrazione.
art. 616, codice di procedura penale
Richiamata in relazione alle conseguenze dell'inammissibilità del ricorso (onere spese); la Corte ha applicato la norma non ravvisando assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Per ottenere la trattazione orale dell'appello in presenza delle norme emergenziali (art. 23-bis d.l. 137/2020 e successive), la richiesta deve essere inviata nei termini perentori indicati (quindici giorni liberi prima dell'udienza) e a mezzo difensore; una richiesta tardiva può legittimare la decisione in forma cartolare.
- La mera trasmissione via PEC di conclusioni scritte non produce automaticamente nullità se dagli atti risulta che la memoria è stata acquisita e considerata; tuttavia, se le conclusioni inviate via PEC non sono state allegate né valutate e contenevano argomentazioni idonee al concreto esercizio della difesa, può sorgere una nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p.
- In Cassazione non è possibile ottenere la revisione del libero apprezzamento delle prove: le censure che mirano solo a prospettare una diversa valutazione dei fatti già esaminati sono aspecifiche e inammissibili. Bisogna indicare specifici vizi di motivazione, contraddizioni o illogicità nella decisione territoriale.
- Nella bancarotta fraudolenta patrimoniale l'onere probatorio circa la destinazione dei beni/ricavi spetta all'amministratore/fallito: l'assenza di documentazione e giustificazioni concrete può essere valutata come indice di distrazione.
- Prelievi ripetuti e frazionati in contanti possono costituire indici di fraudolenza quando non siano giustificati da documentazione o correlati a un sinallagma in entrata; le giustificazioni generiche ("pagamenti ai lavoratori") devono essere provate con nomi, importi o ricevute.
- Nei casi di decisione 'doppia conforme' (prima e secondo grado concordi), il giudice di appello non è obbligato a ripetere analisi pedisseque: è sufficiente una motivazione logica e coerente che tenga presenti i fatti decisivi.
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