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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03419/2026 del 16/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società nei confronti di un'altra società per il pagamento di €20.931,75, oltre accessori, a titolo di corrispettivo di vendite di merce. La società ingiunta ha proposto opposizione deducendo, tra l'altro, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Catania e sostenendo che la causa dovesse essere proposta davanti al Tribunale di Crotone. Il tribunale ha accolto l'eccezione ritenendo che il contratto si fosse concluso a Crotone, che il credito fosse illiquido e che, comunque, alcuni assegni fossero stati sottoscritti e consegnati a Crotone. La società opposta ha quindi proposto ricorso per regolamento di competenza ex artt. 42 e 47 c.p.c. articolando quattro motivi: 1) violazione degli artt. 19, 38 e 112 c.p.c., assumendo che l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile fosse stata sollevata in modo incompleto, perché non aveva contestato tutti i possibili fori concorrenti e, in particolare, non aveva dedotto l'inesistenza nel circondario di una sede secondaria, stabilimento o rappresentante autorizzato ex art. 19 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 20, 115 e 116 c.p.c. nonché degli artt. 1182 e 2710 c.c., censurando la qualificazione del credito come illiquido e sostenendo che si trattasse di credito da corrispettivo di forniture, documentato da fatture, DDT ed estratti contabili, non contestato nell'an o nel quantum; 3) violazione dell'art. 104 c.p.c., perché il monitorio riguardava più fatture relative a distinte forniture, ciascuna costituente una distinta obbligazione, con possibile radicamento della competenza almeno per una di esse e attrazione delle altre; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c., chiedendo la caduta anche del capo sulle spese in caso di nullità della sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, limitatamente al profilo del foro generale delle persone giuridiche, ritenendo che l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile fosse stata formulata in modo incompleto e, quindi, da considerarsi come non proposta. Ha affermato che, per le persone giuridiche, l'eccezione deve investire tutti i fori concorrenti rilevanti ex art. 19 c.p.c. e che la mancata contestazione, entro il termine preclusivo, dell'assenza di stabilimenti o rappresentanti autorizzati nel territorio del tribunale adito radica la competenza di quest'ultimo. Ha inoltre precisato che la sola produzione di una visura camerale non supplisce all'omessa allegazione tempestiva del fatto impeditivo della competenza. L'accoglimento di tale profilo, ritenuto dirimente, ha assorbito gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata quindi annullata e la competenza del Tribunale di Catania è stata dichiarata; la causa dovrà essere riassunta davanti a quel tribunale, che provvederà anche sulle spese del giudizio di regolamento.

Norme richiamate

  • art. 19 c.p.c.

    primo comma, ultima parte

    Per le persone giuridiche, l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile deve contestare tempestivamente tutti i criteri di collegamento concorrenti; la mancata deduzione dell'assenza di sedi secondarie, stabilimenti o rappresentanti autorizzati nel circondario rende incompleta l'eccezione e comporta il radicamento della competenza del giudice adito.

  • art. 38 c.p.c.

    L'eccezione di incompetenza territoriale derogabile è soggetta a specifica e tempestiva formulazione, a pena di decadenza o incompletezza.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare oltre i limiti dell'eccezione tempestivamente proposta, ma la questione di competenza va scrutinata nei suoi presupposti rilevabili anche d'ufficio nel regolamento di competenza.

  • art. 20 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come criterio di competenza territoriale concorrente; la Corte non decide su questo profilo perché assorbito.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno della contestazione sulla liquidità del credito; il motivo è assorbito.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle prove documentali; il motivo è assorbito.

  • art. 1182 c.c.

    Richiamato come criterio relativo al luogo di adempimento; il tribunale lo aveva escluso ritenendo il credito illiquido, ma la Corte non esamina il punto perché assorbito.

  • art. 2710 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la prova del credito mediante scritture contabili; il motivo è assorbito.

  • art. 104 c.p.c.

    Invocato per sostenere la possibilità di cumulo di domande relative a più forniture e l'attrazione della competenza; il motivo è assorbito.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per il capo sulle spese, che resta assorbito dalla cassazione con rinvio.

  • artt. 42 e 47 c.p.c.

    Norme poste a base del regolamento di competenza proposto contro la sentenza del tribunale.

Massime di principio

  • In tema di competenza territoriale derogabile, l'eccezione proposta dalla parte deve essere completa e tempestiva: per le persone giuridiche occorre contestare tutti i possibili fori concorrenti rilevanti, inclusa l'eventuale esistenza nel circondario di sede secondaria, stabilimento o rappresentante autorizzato a stare in giudizio.
  • La produzione di documenti, come una visura camerale, non equivale di per sé all'allegazione del fatto da cui deriva la competenza o l'incompetenza; il fatto rilevante deve essere tempestivamente dedotto in modo espresso dalla parte.
  • Se l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile è incompleta perché non investe tutti i criteri di collegamento pertinenti, essa deve considerarsi come non proposta e la competenza del giudice adito resta radicata.
  • Nel regolamento di competenza, la Corte di cassazione esamina la questione nei suoi presupposti propri e può rilevare d'ufficio l'incompletezza dell'eccezione di incompetenza territoriale.
  • L'accoglimento di un motivo dirimente sul tema della competenza assorbe l'esame delle ulteriori censure e comporta la cassazione della sentenza con rinvio al giudice dichiarato competente, che provvede anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaCompravendita
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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