Ordinanza n. 74/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sezione Quarta, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un provvedimento amministrativo incidente sulla quotidianità del soggetto minore
Esito
Favorevole al ricorrente (privati destinatari)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato l'ordinanza cautelare di rigetto del TAR deducendo, in particolare, il travisamento dei fatti e la violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione. Hanno inoltre rappresentato un grave pregiudizio alla vita di relazione e allo sviluppo psico-fisico derivante dal provvedimento amministrativo contestato, con specifico riferimento alla quotidianità di un soggetto minore.
La decisione
Il CGARS ha accolto l'appello cautelare non per riconoscere definitivamente la fondatezza delle censure, ma ai soli fini della sollecita trattazione del merito in primo grado. Ha ritenuto che le questioni relative al fumus boni iuris, in particolare quelle concernenti il travisamento dei fatti e il divieto di integrazione postuma della motivazione, fossero complesse e richiedessero un approfondimento nella sede di merito. Quanto al periculum, ha giudicato adeguatamente tutelabili le esigenze connesse al grave pregiudizio alla vita di relazione e allo sviluppo psico-fisico del minore mediante la rapida definizione del giudizio, anziché mediante una misura cautelare sostanziale. Ha quindi disposto la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la fissazione prioritaria dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, commi 10 e 11, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
le esigenze del ricorrente ... sono adeguatamente tutelabili con la sollecita definizione del giudizio nel merito
Quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante la rapida fissazione dell'udienza di merito, il giudice può accogliere l'istanza cautelare ai soli fini della sollecita trattazione della causa, senza adottare una misura cautelare sostanziale.
art. 55, comma 11, c.p.a.
fissazione dell'udienza di merito con priorità
L'accoglimento ai sensi dell'art. 55, comma 10, comporta la trasmissione degli atti al giudice di primo grado per la fissazione prioritaria dell'udienza di merito.
art. 62 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'appello cautelare davanti al giudice amministrativo d'appello.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando le censure relative al fumus boni iuris presentano particolare complessità e necessitano di un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può rinviare la valutazione piena alla fase di merito.
- Il grave pregiudizio alla vita di relazione e allo sviluppo psico-fisico di un soggetto minore può giustificare l'accoglimento dell'appello cautelare ai soli fini della sollecita definizione del giudizio, qualora la rapida trattazione nel merito sia idonea a tutelare adeguatamente la situazione dedotta.
- L'accoglimento dell'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non implica l'accertamento definitivo della fondatezza delle censure né comporta necessariamente la sospensione o l'annullamento provvisorio dell'atto, ma determina la fissazione prioritaria dell'udienza di merito.
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