Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11016/2022 del 25/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello ritenendo che le dichiarazioni del coimputato Vigoriti Ciro (cosiddetta chiamata in correità) siano prive di riscontri individualizzanti e quindi inutilizzabili per collegare Di Paola alle rapine contestate. È stata censurata la valutazione della Corte d'appello circa i presunti riscontri (schede di notificazione del campeggio e riferimenti a sentenze/patteggiamenti), non ritenuti dalla Suprema Corte elementi esterni indipendenti in grado di corroborare la chiamata in correità. Inoltre è stata richiamata una discrepanza sulla descrizione del veicolo usato per la fuga (Ducato bianco vs utilitaria nera rilevata dagli operanti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia applicato correttamente i principi di valutazione delle chiamate in correità previsti dall'art. 192, comma 3, c.p.p., in particolare non abbia verificato che esistessero riscontri esterni, indipendenti e individualizzanti a favore delle dichiarazioni di Vigoriti. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Perugia per un nuovo giudizio con specifica indicazione di procedere al corretto esame della credibilità del dichiaratore, della consistenza intrinseca delle sue dichiarazioni e dei riscontri esterni individualizzanti.

Norme richiamate

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte interpreta l'art. 192, comma 3, come richiedente tre fasi valutative per la chiamata in correità: (1) vaglio della credibilità soggettiva del dichiarante; (2) verifica della consistenza intrinseca delle sue dichiarazioni (precisione, coerenza, costanza, spontaneità); (3) riscontri esterni di carattere individualizzante, cioè elementi indipendenti che colleghino il fatto non solo all'evento ma specificamente all'imputato. I riscontri possono essere anche di natura logica o costituiti da altre chiamate in correità purché autonome e non derivate dalla fonte da riscontrare; non è richiesto che siano prove "autosufficienti".

  • art. 4, legge n. 110/1975

    Norma indicata come titolo di reato contestato (reati armati/associazione o correlati alla materia delle armi); nel provvedimento è richiamata solo come indicazione dei reati a carico dell'imputato, senza specifica interpretazione giuridica nel motivare l'annullamento.

Massime di principio

  • Quando un'accusa si fonda su dichiarazioni di un coimputato (chiamata in correità), il giudice deve valutare separatamente: credibilità personale del dichiarante, coerenza e completezza delle sue dichiarazioni, e riscontri esterni indipendenti e individualizzanti.
  • I riscontri esterni devono collegare specificamente l'imputato al fatto contestato; non sono sufficienti altre mere ripetizioni o dichiarazioni del medesimo dichiarante.
  • I riscontri possono essere fisici, documentali o anche logici/indiziari, e possono anche derivare da altre chiamate in correità solo se queste ultime non apprendono il fatto dalla prima fonte e risultano autonome.
  • Non è richiesto che i riscontri abbiano il valore di prova assoluta: possono essere elementi che, insieme alla chiamata in correità, rendono affidabile la narrazione, purché siano indipendenti.
  • Discrepanze rilevanti e non spiegate (es. incongruenze sulla descrizione di veicoli, luoghi o tempi) possono indebolire significativamente l'attendibilità delle dichiarazioni e la loro utilizzabilità ai fini della condanna.
  • In mancanza di riscontri individualizzanti adeguati, le dichiarazioni del coimputato non possono sostenere da sole una condanna e il giudice d'appello deve riesaminare il materiale probatorio applicando correttamente i criteri di cui all'art. 192 c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.