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Sentenza

Sentenza n. 2044/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal MAECI in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio al fine di procedere alla formalizzazione della domanda di rilascio del visto per motivi di studio.

Giustizia amministrativa202513348

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal MAECI sull'istanza di convocazione presso la sede diplomatica di Islamabad per formalizzare la domanda di visto per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in ordine all'istanza di convocazione necessaria a formalizzare la domanda di visto d'ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio, il MAECI ha comunicato che la competente sede diplomatica di Islamabad aveva convocato il ricorrente per formalizzare l'istanza di visto. Il ricorrente non ha contestato tale sopravvenienza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l'amministrazione aveva adottato il comportamento richiesto, convocando il ricorrente presso la sede diplomatica competente. Le spese di lite sono state compensate, con salvezza del rimborso del contributo unificato eventualmente versato dal ricorrente, in considerazione della ragionevolezza del termine entro cui la rappresentanza diplomatica ha riscontrato positivamente la richiesta di appuntamento. È stata disposta l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'amministrazione adotta il comportamento richiesto dal ricorrente, viene meno l'oggetto della controversia e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • La convocazione del richiedente da parte della sede diplomatica competente, finalizzata alla formalizzazione della domanda di visto, soddisfa la pretesa oggetto di un'azione contro il silenzio relativa alla mancata convocazione.
  • In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione, le spese possono essere compensate; il giudice può comunque disporre il rimborso del contributo unificato eventualmente versato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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