Sentenza n. 2044/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal MAECI in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio al fine di procedere alla formalizzazione della domanda di rilascio del visto per motivi di studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal MAECI sull'istanza di convocazione presso la sede diplomatica di Islamabad per formalizzare la domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in ordine all'istanza di convocazione necessaria a formalizzare la domanda di visto d'ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio, il MAECI ha comunicato che la competente sede diplomatica di Islamabad aveva convocato il ricorrente per formalizzare l'istanza di visto. Il ricorrente non ha contestato tale sopravvenienza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l'amministrazione aveva adottato il comportamento richiesto, convocando il ricorrente presso la sede diplomatica competente. Le spese di lite sono state compensate, con salvezza del rimborso del contributo unificato eventualmente versato dal ricorrente, in considerazione della ragionevolezza del termine entro cui la rappresentanza diplomatica ha riscontrato positivamente la richiesta di appuntamento. È stata disposta l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'amministrazione adotta il comportamento richiesto dal ricorrente, viene meno l'oggetto della controversia e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- La convocazione del richiedente da parte della sede diplomatica competente, finalizzata alla formalizzazione della domanda di visto, soddisfa la pretesa oggetto di un'azione contro il silenzio relativa alla mancata convocazione.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione, le spese possono essere compensate; il giudice può comunque disporre il rimborso del contributo unificato eventualmente versato dal ricorrente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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