Cassazione Penale, Ordinanza n. 40510/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un imputato condannato in primo grado e poi in appello per la violazione dell’art. 187, comma 1 e 1-bis, d.lgs. 285/1992. Il ricorso per cassazione è stato proposto con un unico motivo: si deduceva l’errata applicazione della legge penale per mancata declaratoria di prescrizione, che si assumeva fosse stata specificamente devoluta con l’atto di appello e che la Corte territoriale non avrebbe considerato. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché, alla data della decisione di appello, il reato non era ancora prescritto alla luce della disciplina della sospensione del termine di prescrizione richiamata dalle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che il motivo sulla prescrizione era manifestamente infondato, poiché la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 c.p., come risultante dalle modifiche legislative richiamate, si applicava al caso concreto e, alla data della sentenza di appello, il reato non era ancora estinto per prescrizione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 187, commi 1 e 1-bis, d.lgs. n. 285/1992
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la sentenza non ne esamina il merito, ma richiama il titolo di reato contestato.
art. 159 c.p.
la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021
la sospensione della prescrizione va applicata secondo il regime temporale indicato dalle Sezioni Unite; nel caso concreto ciò escludeva che, alla data della sentenza di appello, il reato fosse già prescritto.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103
richiamata come fonte del testo dell’art. 159 c.p. sulla sospensione della prescrizione applicabile ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge.
legge 9 gennaio 2019, n. 3
richiamata solo per escludere che abbia determinato un effetto retroattivo di abrogazione della disciplina della sospensione della prescrizione.
legge 27 novembre 2021, n. 134
richiamata per delimitare il regime applicabile ai reati commessi dall’1 gennaio 2020 e per escludere effetti retroattivi sulla disciplina precedente.
Sez. U., n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 288175-01
la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021
principio di diritto decisivo utilizzato per escludere la maturazione della prescrizione nel caso concreto.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che deduce la prescrizione è manifestamente infondato quando, in base al regime temporale applicabile alla sospensione del termine prescrizionale, il reato non era ancora estinto alla data della sentenza impugnata.
- La disciplina della sospensione del corso della prescrizione va applicata secondo il criterio temporale fissato dalle Sezioni Unite: per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica il testo dell’art. 159 c.p. introdotto dalla legge n. 103/2017; per i reati commessi dall’1 gennaio 2020 opera il regime della legge n. 134/2021.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile e non ricorrono cause di esonero, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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