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Sentenza

Sentenza n. 2065/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600825

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Palermo, che aveva riconosciuto differenze retributive per retribuzione professionale docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo l’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione lavoro, divenuta definitiva per mancata impugnazione. Ha chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento di € 912,17, oltre interessi legali sui singoli ratei fino al saldo, a titolo di differenze retributive relative alla retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 del CCNL del 31 agosto 1999, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il TAR ha rilevato la mancata impugnazione del titolo giudiziale, attestata dalla certificazione della Cancelleria, e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha inoltre dichiarato inammissibile la richiesta della ricorrente di passaggio in decisione senza discussione, poiché non prevista dalle disposizioni processuali vigenti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare puntuale e completa esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario, nei limiti indicati nella motivazione, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’eventuale inutile decorso del termine, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario della medesima Direzione, da esercitarsi entro ulteriori sessanta giorni e senza compenso, ritenendo l’attività compresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il TAR ha precisato che l’incarico di commissario ad acta costituisce munus obbligatorio, non rifiutabile né comprimibile da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza, e che gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico utilizzando l’apposito modulo per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione, liquidate in € 189, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Fondano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e consentono al giudice amministrativo di impartire ordini all’Amministrazione e nominare un commissario ad acta.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente, verificata l’inottemperanza a un titolo esecutivo, di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di predisporre misure sostitutive, inclusa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento spontaneo dell’Amministrazione costituisce, insieme alla definitività del titolo, presupposto per l’attivazione dell’ottemperanza relativa a condanne pecuniarie.

  • art. 7 CCNL 31 agosto 1999

    Prevede la retribuzione professionale docenti cui si riferisce il credito retributivo riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza relativa ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, può essere applicata analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. 28 dicembre 2015, n. 208

    È richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, applicata analogicamente al commissario ad acta nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza definitiva di condanna al pagamento di somme di denaro, la mancata impugnazione del titolo e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 consentono al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione puntuale e completa del giudicato entro un termine assegnato.
  • In caso di persistente inerzia dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente della stessa Amministrazione, con facoltà di delega nell’ambito della struttura competente.
  • Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza.
  • Quando il commissario ad acta nominato è un dirigente dell’Amministrazione resistente, l’incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo, rientrando nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche a condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.
  • Gli atti e i documenti depositati dal commissario ad acta nel giudizio amministrativo devono essere trasmessi esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico, utilizzando l’apposito modulo previsto per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaProcesso amministrativo telematicoSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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