Sentenza n. 4462/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. 2175/25, emessa dal Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2175/2025 del 14 maggio 2025, che aveva condannato il Ministero a riconoscere la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2175/2025, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero a riconoscergli la carta elettronica del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025. Ha dedotto che il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia e ha chiesto che fosse nominato un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. Ha prodotto copia asseverata della sentenza, attestazione del passaggio in giudicato e prova della notifica del titolo esecutivo del 16 maggio 2025.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto comprovati il titolo giudiziale e il suo passaggio in giudicato, nonché rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, essendo il titolo stato notificato il 16 maggio 2025. Nel merito, il mancato adempimento è rimasto incontestato, poiché il Ministero non ha svolto deduzioni né fornito informazioni sull’esecuzione. Il TAR ha ordinato al Ministero di rilasciare la carta elettronica del docente e accreditarvi 1.000 euro entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, da attivare entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura del ricorrente; l’incarico non comporta compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato a pagare 800 euro per spese di giudizio, oltre accessori, con distrazione ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., notificato e depositato in data 19 dicembre 2025, il signor Giuseppe Salvaggio agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 2175/2025 del 14 maggio 2025 (R.G. n. 13711/2024) con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnargli, con riferimento agli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025, la “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” ex art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107, del valore nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico.
La disposizione è richiamata quale base dell’azione di ottemperanza diretta a ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Sul piano formale, infatti, si rileva la produzione di copia asseverata della sentenza da ottemperare e della relativa attestazione del passaggio in giudicato; è stata altresì dimostrata l’avvenuta notifica del titolo esecutivo in data 16 maggio 2025, sicché il ricorso risulta proposto nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Il ricorso di ottemperanza è stato ritenuto proponibile perché presentato nel rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., notificato e depositato in data 19 dicembre 2025, il signor Giuseppe Salvaggio agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 2175/2025 del 14 maggio 2025 (R.G. n. 13711/2024) con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnargli, con riferimento agli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025, la “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” ex art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107, del valore nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico.
La norma è indicata come fondamento della carta elettronica del docente riconosciuta dal giudicato da eseguire, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico.
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
La norma costituisce la cornice processuale della decisione di ottemperanza e dei poteri esercitati dal TAR, inclusa la nomina del commissario ad acta.
Massime di principio
- Per ottenere l’ottemperanza di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, il ricorrente deve produrre il titolo giudiziale e l’attestazione del suo passaggio in giudicato e dimostrare il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 dalla notifica del titolo esecutivo.
- Quando il mancato adempimento del giudicato è allegato dal ricorrente e l’amministrazione non lo contesta né fornisce informazioni sull’esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento specifico, quantificando quanto dovuto in conformità al titolo.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in caso di persistente inottemperanza.
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