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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25314/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., gli aveva applicato la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 800 di multa per concorso in rapina aggravata e ricettazione. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 444 c.p.p., lamentando che il giudice non avrebbe valutato correttamente la qualificazione giuridica del fatto e il giudizio di comparazione tra circostanze, con ricadute sulla pena. Ha inoltre censurato il mancato rinvio dell'udienza richiesto dalla difesa per poter chiedere la sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, sostenendo che il pubblico ministero non si fosse opposto alla richiesta di rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto aspecifica la doglianza sulla qualificazione giuridica perché il ricorrente non ha indicato quale diversa qualificazione sarebbe stata corretta rispetto alla rapina aggravata contestata e ritenuta in sentenza. Ha inoltre ritenuto infondata e comunque aspecifica la censura sul trattamento sanzionatorio, osservando che il giudice aveva recepito l'accordo tra le parti, disapplicando la recidiva, riconoscendo le attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62-bis c.p. e applicando esattamente la pena concordata. Quanto alla richiesta di rinvio per ottenere la sostituzione della pena con la detenzione domiciliare, la Corte ha rilevato che tale richiesta non era compresa nell'accordo di patteggiamento e che, secondo la giurisprudenza richiamata, la domanda di sanzione sostitutiva deve rientrare espressamente nei termini del patto, che ha natura unitaria. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    ex art. 444 cod. proc. pen.

    nel patteggiamento il giudice applica la pena concordata tra le parti; le eventuali richieste accessorie, come la sostituzione della pena, devono rientrare nell'accordo unitario.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato come criterio di sintesi dei motivi di ricorso.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    circostanze attenuanti di cui all'articolo 62, n. 4

    attenuante riconosciuta e ritenuta prevalente sull'aggravante contestata.

  • art. 62-bis c.p.

    attenuanti generiche riconosciute e bilanciate in prevalenza sull'aggravante contestata.

  • art. 648 c.p.

    norma incriminatrice del reato di ricettazione contestato all'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    ex art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.

  • art. 610 comma 5 c.p.p.

    articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale

    richiamato per la trattazione camerale senza presenza delle parti.

  • art. 611 comma 1-bis c.p.p.

    articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale

    richiamato per la trattazione camerale senza presenza delle parti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro sentenza di patteggiamento, la censura sulla qualificazione giuridica del fatto è aspecifica se non indica in concreto quale diversa qualificazione sarebbe dovuta emergere dagli atti o dalla sentenza.
  • In tema di applicazione della pena su richiesta, il giudice può essere censurato per il trattamento sanzionatorio solo se si dimostra che non ha recepito correttamente l'accordo o ha omesso di applicare i criteri pattizi; se la pena irrogata corrisponde a quella concordata, la doglianza è infondata.
  • La richiesta di sostituzione della pena detentiva con una sanzione sostitutiva non può essere introdotta o ottenuta in modo separato rispetto all'accordo di patteggiamento, poiché il patto ha natura unitaria e le richieste accessorie devono esservi esplicitamente comprese.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniRapinaRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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