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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34608/2023 del 08/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che aveva accolto il reclamo del detenuto Luigi Muto e annullato la sanzione disciplinare (esclusione dalle attività ricreative e sportive per 2 giorni) irrogatagli dal Consiglio di disciplina per aver cucinato in cella fuori dalle fasce orarie previste. Il Ministero ha sostenuto che le fasce orarie sono mera regolazione delle modalita' di esercizio del diritto a cuocere e rientrano nel potere regolamentare dell'Amministrazione (art. 13 d.P.R. 230/2000), mentre il Tribunale avrebbe sindacato discrezionalmente una scelta amministrativa.

La decisione

Il ricorso del Ministero e' stato accolto. La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale e il provvedimento del Magistrato di sorveglianza. Ha ritenuto che, pur essendo stato dichiarato incostituzionale il divieto assoluto di cuocere disposto dall'art. 41-bis (Corte cost. n.186/2018), l'Amministrazione conserva il potere di disciplinare le modalita' di cottura per esigenze di ordine e sicurezza. Il sindacato giudiziario e' ammesso solo se la disciplina regolamentare determina, in concreto, una compressione del diritto di gravita' tale da equivalere alla sua negazione; nel caso concreto il Tribunale non ha dimostrato la lesione concreta o una ingiustificata disparita' di trattamento e si e' fermato a valutazioni astratte, pertanto la sua ordinanza e' stata annullata.

Norme richiamate

  • art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), ordinamento penitenziario

    limitazione dichiarata incostituzionale nella parte contenente le parole "e cuocere cibi" dalla Corte costituzionale, sent. n.186/2018

    La disciplina che impone un divieto assoluto di cottura per i detenuti 41-bis e' stata ritenuta ingiustificata; tuttavia la Corte costituzionale non ha escluso che l'Amministrazione possa fissare modalita' di esercizio del diritto alla cottura compatibili con esigenze di ordine e sicurezza.

  • art. 13, d.P.R. n. 230 del 2000 (Regolamento penitenziario)

    Riconosce all'Amministrazione penitenziaria il potere di disciplinare le modalita' di cottura di generi alimentari "senza carattere di continuita'"; cioe' la possibilita' di stabilire regole organizzative (es. fasce orarie) nell'ambito del diritto riconosciuto ai detenuti.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2018

    Ha dichiarato l'illegittimita' del divieto assoluto di cuocere previsto per i detenuti 41-bis, sottolineando la necessita' di consentire piccoli gesti di normalita' e che il divieto generale era privo di ragionevole giustificazione rispetto agli scopi del regime speciale.

  • Giurisprudenza di legittimita' (Cassazione, Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020 e decisioni correlate)

    Stabilisce che e' legittima la previsione di fasce orarie per la cottura se tale disciplina incide solo sulle modalita' di esercizio del diritto e riguarda tutti i detenuti, mentre e' illegittima se si applica solo ai 41-bis risultando in una ingiustificata differenziazione che assume carattere vessatorio.

Massime di principio

  • La Corte costituzionale ha eliminato il divieto assoluto di cuocere per i detenuti in regime 41-bis, ma ha lasciato all'Amministrazione penitenziaria la possibilita' di disciplinare le modalita' (es. fasce orarie) per motivi organizzativi e di sicurezza.
  • Il sindacato della magistratura di sorveglianza e' limitato: il giudice puo' intervenire solo se la regolamentazione amministrativa produce, in concreto, una compressione talmente grave del diritto da equivalere alla sua negazione o se vi e' una ingiustificata discriminazione rispetto agli altri detenuti.
  • Per impugnare con successo disposizioni regolamentari che fissano limiti orari alla cottura, il ricorrente deve dimostrare la concreta incidenza negativa sul diritto (e non una valutazione astratta), o l'esistenza di disparita' di trattamento ingiustificate.
  • Le amministrazioni penitenziarie devono motivare e documentare le ragioni di sicurezza/organizzazione che giustificano le limitazioni (durata, coincidenze con altre attivita', applicazione uniforme), per evitare che la misura sia dichiarata illegittima.
  • L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione di regole sulla cottura e' legittima solo se la regola e' valida e la violazione e' concreta; se la regola e' illegittima o applicata in modo discriminatorio, la sanzione puo' essere annullata.

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