Sentenza n. 76/2026 - Milano, Sezione 2
per l'esecuzione della Sentenza n. 2033/2023 del 07.06.2023, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata il 07.06.2023, nell'ambito del procedimento RG n. 3675/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.000,00 per carta docente relativa agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero a una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto al pagamento di euro 1.000,00, oltre alle spese legali. Poiché il Ministero non aveva eseguito il titolo, la ricorrente ha chiesto l'ordine di pagamento, la fissazione di una somma dovuta per ogni ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese del giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha assegnato all'Amministrazione il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per corrispondere le somme dovute in base al titolo, dedotti eventuali pagamenti già effettuati, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella pronuncia. Ha riconosciuto anche gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, precisando che i conteggi della creditrice non vincolano l'Amministrazione quanto alla determinazione del capitale residuo e degli interessi, la cui misura e decorrenza devono essere verificate secondo il titolo e la legge. Ha escluso le somme richieste a titolo di penalità per il ritardo, non risultando dovute nei termini indicati in motivazione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da esercitare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da concludere entro i successivi centoventi giorni. Il commissario dovrà determinare l'importo definitivamente dovuto e adottare gli atti contabili necessari. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
È stato invocato dalla ricorrente per la fissazione di una somma dovuta per ogni ritardo nell'esecuzione; tale richiesta non è stata riconosciuta come dovuta nel dispositivo attuativo.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Le amministrazioni statali dispongono di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti che impongono il pagamento di somme, prima dell'avvio dell'azione esecutiva; nel caso concreto tale termine era decorso.
artt. 1282 e seguenti c.c.
La misura e la decorrenza degli interessi dovuti devono essere determinate secondo il titolo e le disposizioni codicistiche applicabili; i conteggi del creditore non sono vincolanti per l'Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Rilevano, rispettivamente, per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.
art. 124 disposizioni di attuazione del c.p.c.
È richiamato quale base dell'attestazione relativa al passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che imponga a un'amministrazione il pagamento di una somma di denaro, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Quando l'amministrazione non esegue il giudicato e il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto per le amministrazioni statali dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, è decorso, il giudice amministrativo può dichiarare l'inottemperanza e assegnare un ulteriore termine per l'adempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un credito pecuniario, l'importo indicato dal creditore non vincola definitivamente l'amministrazione: capitale residuo, interessi e relative decorrenze devono essere verificati in base al contenuto del titolo e alle disposizioni di legge applicabili.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di determinare l'importo dovuto e adottare gli atti contabili necessari all'esecuzione del giudicato.
- Il commissario ad acta non ha diritto a un compenso quando l'attività demandatagli rientra nei suoi compiti istituzionali.
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