Sentenza n. 7756/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 00252/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, n. 252/2026, che aveva accolto il ricorso contro la graduatoria finale riconoscendo alla candidata la riserva del 15% dei posti per il servizio civile nazionale
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazioni appellanti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le Amministrazioni hanno appellato la sentenza del TAR che aveva equiparato il servizio civile nazionale (SCN), svolto dalla candidata nel 2006-2007, al servizio civile universale (SCU), riconoscendole il beneficio della riserva del 15% previsto dall'art. 18, comma 4, d.lgs. n. 40/2017 e dal bando pubblicato l'8 ottobre 2024. Hanno dedotto travisamento dei fatti e violazione di legge: alla data del bando la riserva era riferita soltanto agli operatori che avevano concluso il SCU; SCN e SCU erano istituti distinti e non equiparabili in via interpretativa; l'estensione ai volontari SCN era stata introdotta soltanto dalla novella del 2025, innovativa e non retroattiva. Hanno inoltre invocato il principio tempus regit actum, la natura derogatoria e di stretta interpretazione della riserva, la vincolatività del bando e la tutela della parità di trattamento degli altri candidati. La candidata ha eccepito l'irricevibilità dell'appello, ritenendo applicabile il rito accelerato collegato al PNRR e il conseguente dimezzamento dei termini, nonché l'inammissibilità per acquiescenza, in ragione dell'esecuzione della sentenza. Nel merito ha sostenuto l'equiparabilità dei due servizi e, in subordine, l'illegittimità dell'esclusione del SCN per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Ha rinunciato alla domanda cautelare la parte appellante.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto entrambe le eccezioni preliminari. Ha escluso l'applicazione del rito accelerato: il concorso era finanziato dal Programma Nazionale CAP-COE, con risorse della politica di coesione e non del PNRR; la connessione funzionale con obiettivi europei o di rafforzamento amministrativo non basta, senza un collegamento normativamente qualificato e sufficientemente diretto, a estendere un rito derogatorio. L'appello, notificato il 9 marzo 2026 dopo la notificazione della sentenza il 9 gennaio 2026, era quindi tempestivo secondo il termine ordinario dell'art. 92 c.p.a. Ha escluso anche l'acquiescenza: la mera esecuzione di una sentenza esecutiva non prova una volontà univoca di rinunciare all'impugnazione, tanto più che le Amministrazioni avevano proposto appello e gli atti esecutivi erano adempimenti conseguenti alla pronuncia. Nel merito ha accolto l'appello. Alla data del bando, l'art. 18, comma 4, d.lgs. n. 40/2017 e l'art. 1, comma 5, del bando riservavano il 15% dei posti agli operatori che avevano concluso senza demerito il SCU; non era possibile estendere il beneficio agli ex volontari SCN sulla sola base della comunanza di finalità o di un'equivalenza funzionale, trattandosi di una deroga al principio del pubblico concorso. La modifica introdotta nel 2025 ha natura innovativa, perché ha aggiunto una categoria di beneficiari, e, in mancanza di espressa retroattività, non si applica al bando dell'8 ottobre 2024. L'estensione avrebbe inoltre modificato ex post le regole della procedura e inciso sulla par condicio e sulle posizioni degli altri candidati. È stata respinta anche la censura riproposta dalla candidata sulla violazione degli artt. 3 e 97 Cost.: la differenziazione discendeva dalla disciplina legislativa vigente e non risultava manifestamente irragionevole o arbitraria. Il Collegio ha riformato la sentenza del TAR e respinto il ricorso di primo grado. Spese di entrambi i gradi integralmente compensate.
Norme richiamate
Poiché la sentenza di primo grado è stata notificata alle Amministrazioni appellanti in data 9 gennaio 2026 e l’atto di appello è stato notificato in data 9 marzo 2026, la notificazione è intervenuta entro il termine ordinario di cui all’art. 92 c.p.a.
Escluso il rito speciale, l'appello è tempestivo se proposto entro il termine ordinario previsto dall'art. 92 c.p.a.
La disciplina speciale invocata dall’appellata, in quanto derogatoria rispetto alle regole processuali ordinarie, non può essere applicata in via estensiva sulla base della sola connessione funzionale, più o meno intensa, tra la procedura amministrativa controversa e gli obiettivi complessivi perseguiti dal PNRR.
Il dimezzamento dei termini collegato al rito speciale non può estendersi a una procedura per la sola connessione funzionale con obiettivi PNRR, se mancano i presupposti normativi specifici.
art. 18, comma 4, d.lgs. 40/2017
Il dato normativo e quello della lex specialis sono, pertanto, univoci nell’individuare nel Servizio civile universale il presupposto per l’accesso al beneficio.
Nella formulazione applicabile alla procedura, la riserva del 15% spettava agli operatori volontari che avevano concluso il servizio civile universale; non era estensibile agli ex volontari del servizio civile nazionale.
art. 1, comma 5, del bando dell'8 ottobre 2024
In termini conformi, l’art. 1, comma 5, del bando disponeva espressamente la riserva in favore dei candidati che avessero concluso il Servizio civile universale.
La lex specialis recepiva il requisito del completamento del SCU e vincolava amministrazione e candidati; non poteva essere ampliata dopo la pubblicazione del bando includendovi il SCN.
art. 11 preleggi
Trova, pertanto, applicazione il principio generale di cui all’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, secondo cui la legge non dispone che per l’avvenire, nonché il principio secondo cui la procedura concorsuale resta disciplinata, quanto ai requisiti di partecipazione e ai titoli rilevanti, dalla normativa vigente al momento della pubblicazione del bando.
La modifica legislativa del 2025 che ha esteso la riserva ai volontari SCN, non avendo espressa efficacia retroattiva, non si applica alla procedura bandita nel 2024.
art. 4, comma 4, d.l. 25/2025, convertito dalla l. 69/2025
La novella, infatti, non si limita a chiarire il significato di una disposizione già comprensiva, secondo il suo ordinario significato, degli ex volontari del SCN, ma modifica l’ambito soggettivo della riserva, aggiungendo una categoria di beneficiari che la precedente formulazione non contemplava.
La novella ha portata innovativa, non meramente interpretativa: l'estensione ai volontari del SCN costituisce una nuova categoria di beneficiari e non opera per le procedure già bandite.
Deve essere esaminato, infine, il motivo che l’appellata ha riproposto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., relativo alla dedotta illegittimità della disciplina concorsuale per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.
Il motivo di primo grado non accolto o assorbito può essere riproposto in appello ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a.; nel caso concreto la censura riproposta è stata esaminata e respinta.
artt. 3 e 97 Cost.
La diversità di trattamento tra gli ex volontari del SCN e gli operatori del SCU non deriva, infatti, da una autonoma e discrezionale scelta dell’amministrazione, ma dalla puntuale applicazione della disciplina legislativa vigente al momento dell’indizione della procedura.
La distinzione tra SCN e SCU ai fini della riserva non viola di per sé uguaglianza, ragionevolezza e imparzialità quando deriva dalla disciplina legislativa vigente e non è manifestamente irragionevole o arbitraria.
La peculiarità della controversia e la presenza di qualche isolata pronuncia in senso favorevole alla tesi della ricorrente (odierna appellata) giustificano nondimeno, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
La peculiarità della controversia e l'esistenza di precedenti di segno favorevole giustificano la compensazione integrale delle spese.
Massime di principio
- Il rito processuale speciale e il conseguente dimezzamento dei termini non si applicano a una controversia per la sola connessione funzionale della procedura con obiettivi di interesse europeo o di rafforzamento amministrativo: occorre un collegamento normativamente qualificato e sufficientemente diretto con gli interventi cui la disciplina speciale si riferisce.
- La mera esecuzione di una sentenza amministrativa esecutiva non integra acquiescenza se non manifesta in modo univoco, consapevole e inequivoco la volontà di rinunciare all'impugnazione; assumono rilievo contrario gli adempimenti dovuti in conseguenza della pronuncia e la tempestiva proposizione dell'appello.
- Nelle procedure concorsuali, i requisiti e i titoli rilevanti sono regolati dalla normativa vigente al momento della pubblicazione del bando; lo ius superveniens non modifica di regola le procedure già bandite, salvo che la nuova disciplina disponga espressamente in senso diverso.
- Una riserva di posti, in quanto deroga al principio del pubblico concorso, va applicata entro i limiti soggettivi definiti dalla norma attributiva e non può essere estesa per analogia o sulla base della sola equivalenza funzionale tra categorie non contemplate.
- Una novella che aggiunge una nuova categoria di beneficiari a una riserva concorsuale ha natura innovativa e, in assenza di espressa previsione retroattiva, non si applica ai bandi pubblicati prima della sua entrata in vigore; l'estensione successiva altererebbe le regole della procedura e la parità di trattamento dei concorrenti.
- La differenziazione legislativa tra categorie di candidati non viola di per sé gli artt. 3 e 97 Cost. quando si fonda su discipline normative distinte e non risulta manifestamente irragionevole o arbitraria.
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