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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/660

Regolamento delegato (UE) 2023/660 della Commissione del 2 dicembre 2022 che stabilisce norme particolareggiate per l’elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all’interno dell’Unione di cui al capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 473/2006 che stabilisce le norme di attuazione relative all’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32023R0660

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato (UE) 2023/660 disciplina in modo dettagliato le procedure di aggiornamento e applicazione dell’elenco dell’Unione dei vettori aerei sottoposti a divieto o restrizioni operative. Definisce le informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione, le modalità di consultazione con le autorità di supervisione e le garanzie procedurali per l’esercizio del diritto di difesa dei vettori aerei. Regola inoltre la comunicazione delle misure eccezionali adottate dagli Stati membri e sostituisce il precedente regolamento (CE) n. 473/2006.

Norme particolareggiate per l’aggiornamento e l’applicazione dell’elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieto o restrizioni operative, nonché per le misure eccezionali degli Stati membri e il diritto di difesa dei vettori.

Ambito di applicazione

Si applica alle procedure previste dal capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 relative alla definizione, aggiornamento e applicazione dell’elenco dell’Unione dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o restrizioni operative, alle misure eccezionali che gli Stati membri possono adottare sul proprio territorio e alle modalità di esercizio del diritto di difesa dei vettori aerei coinvolti. Riguarda gli Stati membri, la Commissione, l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea, il comitato per la sicurezza aerea, le autorità responsabili della supervisione dei vettori e i vettori aerei interessati. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dalla data di entrata in vigore; abroga il regolamento (CE) n. 473/2006.

Regolamento delegato (UE) 2023/660: norme particolareggiate per l’elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieto o restrizioni operative

Il regolamento, adottato sulla base dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2111/2005, completa il quadro sulle misure di sicurezza aerea relative ai vettori aerei non conformi. La Commissione evidenzia nei considerando la necessità di precisare le informazioni da trasmettere, coordinare le consultazioni con le autorità di supervisione, garantire il diritto di difesa dei vettori e adattare le modalità di comunicazione alle esigenze attuali, sostituendo il precedente regolamento (CE) n. 473/2006.

Ambito di applicazione

Il regolamento disciplina le procedure del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 concernenti:

  • la definizione dell’elenco dell’Unione dei vettori soggetti a divieto operativo o restrizioni operative;
  • l’aggiornamento dell’elenco;
  • le misure eccezionali che uno Stato membro può adottare sul proprio territorio;
  • l’esercizio del diritto di difesa dei vettori aerei;
  • l’applicazione nazionale delle decisioni della Commissione.

I soggetti coinvolti sono la Commissione, gli Stati membri, l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea, il comitato per la sicurezza aerea, le autorità responsabili della supervisione dei vettori e i vettori aerei interessati. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Richieste di aggiornamento dell’elenco dell’Unione

Quando uno Stato membro chiede alla Commissione di aggiornare l’elenco dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005, deve trasmettere le informazioni dettagliate contenute nell’allegato I. Tali dati comprendono, in particolare:

  • i riferimenti del contatto ufficiale dello Stato membro;
  • l’identificazione completa del vettore o dei vettori interessati e dell’autorità di supervisione;
  • i dati identificativi degli aeromobili coinvolti;
  • il tipo di decisione richiesta, cioè imposizione, revoca o modifica delle condizioni di un divieto operativo;
  • la delimitazione dell’ambito di applicazione della decisione richiesta;
  • nel caso di imposizione del divieto, la descrizione del problema di sicurezza e delle condizioni per la revoca;
  • nel caso di revoca o modifica, il piano d’azione correttivo, gli elementi di prova della conformità e la dichiarazione dell’autorità di supervisione sull’attuazione del piano;
  • l’eventuale pubblicità data alla richiesta.

La domanda va trasmessa al segretariato generale della Commissione e, contemporaneamente, ai servizi competenti della DG Mobilità e trasporti. La Commissione poi informa gli altri Stati membri e l’Agenzia tramite il comitato per la sicurezza aerea.

Consultazioni congiunte e urgenza

Lo Stato membro che intende presentare una richiesta deve invitare Commissione, Agenzia e altri Stati membri a partecipare alle consultazioni con le autorità responsabili della supervisione del vettore. Prima dell’adozione delle decisioni di cui agli articoli 4, paragrafo 2, e 5 del regolamento (CE) n. 2111/2005, le consultazioni devono avvenire, ove opportuno e fattibile, in forma congiunta.

In caso di urgenza, le consultazioni possono essere svolte dopo l’adozione della decisione; in tale ipotesi la Commissione deve comunque informare le autorità interessate dell’imminente adozione della misura. Le consultazioni possono svolgersi per corrispondenza e includere visite in loco per la raccolta di elementi di prova.

Diritto di difesa del vettore aereo

Il regolamento disciplina in modo puntuale le garanzie difensive del vettore interessato. Prima di adottare una decisione ai sensi degli articoli 4, paragrafo 2, o 5 del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione deve comunicare al vettore i fatti e le considerazioni principali su cui la decisione si basa e concedergli 10 giorni lavorativi per osservazioni scritte.

Se la decisione riguarda più vettori certificati nello stesso Stato, il termine di 10 giorni lavorativi decorre dalla comunicazione dei fatti e delle considerazioni principali alle relative autorità di supervisione. Inoltre, il vettore può chiedere di esporre oralmente la propria posizione dinanzi al comitato per la sicurezza aerea; in tale sede può essere assistito dalle autorità responsabili della sua supervisione. In caso di urgenza, la Commissione può adottare una misura provvisoria ex articolo 5, paragrafo 1, senza la preventiva comunicazione al vettore. Dopo l’adozione della decisione, la Commissione deve informare immediatamente il vettore e le autorità di supervisione.

Applicazione delle decisioni e misure eccezionali degli Stati membri

Gli Stati membri devono notificare alla Commissione tutte le misure adottate per attuare le decisioni della Commissione. Il regolamento disciplina anche le ipotesi in cui uno Stato membro adotti misure eccezionali sul proprio territorio ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2111/2005.

Se viene imposto un divieto operativo immediato ex articolo 6, paragrafo 1, lo Stato membro deve informare immediatamente la Commissione e trasmettere le informazioni dell’allegato II. Se il divieto è imposto o mantenuto ex articolo 6, paragrafo 2, deve trasmettere le informazioni dell’allegato III. In entrambi i casi, le informazioni vengono inviate al segretariato generale della Commissione e simultaneamente ai servizi competenti della DG Mobilità e trasporti; la Commissione informa poi l’Agenzia e gli altri Stati membri attraverso il comitato per la sicurezza aerea.

Gli allegati II e III richiedono dati analoghi su Stato membro notificante, vettore e aeromobile, decisione adottata, problema di sicurezza e pubblicità della misura. L’allegato II richiede inoltre dettagli sulla decisione nazionale di negare, sospendere o revocare licenze di esercizio o permessi tecnici, o di imporre restrizioni su di essi; l’allegato III, invece, richiede anche il riferimento alla precedente decisione della Commissione o del comitato per la sicurezza aerea.

Abrogazione, entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento abroga espressamente il regolamento (CE) n. 473/2006, che conteneva le precedenti norme di attuazione dell’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a divieto operativo. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e procedure disciplinate

Stabilisce norme particolareggiate per le procedure di cui al capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005: definizione dell’elenco dell’Unione, aggiornamento dell’elenco, misure eccezionali adottate da uno Stato membro, esercizio del diritto di difesa dei vettori aerei e applicazione dell’elenco da parte degli Stati membri.

Richieste di aggiornamento dell’elenco da parte degli Stati membri

Lo Stato membro che chiede un aggiornamento dell’elenco dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005 deve trasmettere alla Commissione le informazioni dell’allegato I. La richiesta va inviata al segretariato generale della Commissione e simultaneamente ai servizi competenti della DG Mobilità e trasporti; la Commissione informa gli altri Stati membri tramite i rappresentanti nel comitato per la sicurezza aerea e informa anche l’Agenzia.

Consultazioni con le autorità di supervisione del vettore

Lo Stato membro che valuta di presentare una richiesta invita Commissione, Agenzia e altri Stati membri a partecipare alle consultazioni con le autorità responsabili della supervisione del vettore. Prima dell’adozione delle decisioni ex articoli 4, paragrafo 2, e 5 del regolamento (CE) n. 2111/2005 devono svolgersi, ove opportuno e fattibile, consultazioni congiunte; in caso di urgenza possono avvenire dopo l’adozione. Le consultazioni possono svolgersi per corrispondenza o in occasione di visite in loco.

Diritto di difesa dei vettori aerei

Prima di una decisione ex articoli 4, paragrafo 2, o 5 del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione comunica al vettore interessato i fatti e le considerazioni principali e gli concede 10 giorni lavorativi per osservazioni scritte. Se la decisione riguarda più vettori certificati nello stesso Stato, il termine decorre quando la Commissione comunica tali elementi alle autorità di supervisione. Il vettore può inoltre presentare oralmente la propria posizione davanti al comitato per la sicurezza aerea, se lo richiede, ed essere assistito dalle autorità di supervisione. In caso di urgenza, la comunicazione preventiva non è necessaria per misure provvisorie ex articolo 5, paragrafo 1. Dopo la decisione, la Commissione informa immediatamente vettore e autorità di supervisione.

Applicazione delle decisioni della Commissione

Gli Stati membri devono informare la Commissione di tutte le misure adottate per dare attuazione alle decisioni della Commissione adottate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, o dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2111/2005.

Misure eccezionali degli Stati membri

Se uno Stato membro impone immediatamente un divieto operativo sul proprio territorio ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2111/2005, deve informare subito la Commissione e trasmettere le informazioni dell’allegato II. Se impone o mantiene un divieto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, deve trasmettere le informazioni dell’allegato III. Le informazioni vanno al segretariato generale della Commissione e simultaneamente alla DG Mobilità e trasporti; la Commissione informa Agenzia e altri Stati membri tramite il comitato per la sicurezza aerea.

Abrogazione e entrata in vigore

Il regolamento abroga il regolamento (CE) n. 473/2006. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

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