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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2363

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2363 della Commissione del 2 dicembre 2022 che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di pescare al di sopra di habitat protetti, la distanza minima dalla costa e la profondità minima per i pescherecci da traino provvisti dell’attrezzo denominato «gangui» operanti in talune acque territoriali francesi (Provence-Alpes-Côte d’Azur)

Normativa europea32022R2363

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga per due anni una deroga già concessa alla Francia per la pesca con pescherecci da traino dotati di "gangui" nelle acque territoriali della Provence-Alpes-Côte d’Azur. La deroga consente di non applicare, a condizioni rigorose, il divieto di pesca sopra habitat protetti e le regole su distanza minima dalla costa e profondità minima previste dal regolamento (CE) n. 1967/2006. La Commissione fonda la proroga su dati scientifici e tecnici aggiornati, sul piano di gestione francese e su un sistema di monitoraggio che mira a contenere l’impatto ambientale e lo sforzo di pesca.

Proroga della deroga al divieto di pesca al di sopra di habitat protetti e alle distanze/minimi di profondità per pescherecci da traino con attrezzo "gangui" nelle acque territoriali francesi della Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Ambito di applicazione

Si applica alle acque territoriali francesi adiacenti alla costa della regione Provence-Alpes-Côte d’Azur e riguarda esclusivamente i pescherecci da traino provvisti dell’attrezzo denominato "gangui". La deroga opera solo per i natanti individuati nel piano di gestione francese, con attività comprovata da oltre cinque anni, titolari di autorizzazione di pesca e operanti senza incremento futuro dello sforzo di pesca. Il regolamento ha efficacia dal 12 maggio 2022 all’11 maggio 2024. Restano impregiudicate le altre normative dell’Unione applicabili, in particolare la direttiva 92/43/CEE.

Proroga della deroga per la pesca con "gangui" in Provence-Alpes-Côte d’Azur

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2363 proroga una deroga già accordata alla Francia in materia di pesca con pescherecci da traino dotati di "gangui" nelle acque territoriali della regione Provence-Alpes-Côte d’Azur. La misura incide sul divieto di pescare sopra habitat protetti e sulle regole di distanza minima dalla costa e di profondità minima previste dal regolamento (CE) n. 1967/2006. La Commissione richiama la precedente catena di proroghe e giustifica il rinnovo sulla base delle informazioni scientifiche e tecniche fornite dalla Francia, nonché del piano di gestione nazionale adottato ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Contesto e motivazione della proroga

La Commissione osserva che la Francia ha trasmesso una nuova richiesta di proroga il 17 marzo 2022, corredata da elementi aggiornati: relazione di attuazione del piano di gestione, stima dell’impronta ecologica della pesca con "gangui" nel 2021 e valutazione del rischio ambientale. Nel procedimento consultivo, lo CSTEP ha riconosciuto gli sforzi dell’amministrazione francese, pur segnalando la potenziale dannosità dell’uso di porte pesanti per le praterie di Posidonia oceanica. In risposta, la Francia ha modificato il proprio regime tecnico vietando l’uso di porte pesanti, riducendo così il profilo di impatto ambientale dell’attività.

Ambito oggettivo e territoriale

La deroga riguarda la pesca esercitata da pescherecci di lunghezza fuori tutto non superiore a 12 metri e potenza motore non superiore a 85 kW, operanti con reti trainate sul fondo tradizionalmente impiegate sulle praterie di Posidonia oceanica. L’area interessata è quella delle acque territoriali francesi adiacenti alla costa della Provence-Alpes-Côte d’Azur, all’interno dell’ambito del piano di gestione francese. La Commissione rileva inoltre che le attività in questione interessano meno del 33 % della superficie coperta da Posidonia oceanica nell’area del piano e meno del 10 % delle praterie di Posidonia oceanica nelle acque territoriali francesi, in linea con i limiti dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Presupposti e condizioni della deroga

Il regolamento sottolinea che la pesca con "gangui" è storicamente radicata, non sostituibile con altri attrezzi e svolta su una nicchia ecologica specifica. La deroga è riservata a un numero limitato di pescherecci: nove autorizzati, per un totale di 434 kW, di cui sette attivi nel 2021. Il piano di gestione francese è ritenuto idoneo a escludere incrementi futuri dello sforzo di pesca e prevede un meccanismo di eliminazione graduale, poiché l’autorizzazione deve essere revocata in caso di sostituzione o vendita del peschereccio o di pensionamento del comandante. Il regolamento evidenzia inoltre il rispetto delle condizioni tecniche del regolamento (UE) 2019/1241, in particolare per le maglie non inferiori a 40 mm e per l’assenza di maglie quadrate inferiori a 40 mm nell’armamento del "gangui".

Controlli, monitoraggio e obblighi di comunicazione

Il piano di gestione francese include un piano di monitoraggio delle attività di pesca, con misure specifiche di controllo e registrazione, in linea con l’articolo 4, paragrafo 5, quinto comma, e con l’articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006, nonché con l’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Il regolamento impone alla Francia di trasmettere alla Commissione, entro un anno dall’entrata in vigore, una relazione redatta secondo il piano di monitoraggio. La funzione di tale relazione è consentire eventuali misure correttive tempestive nel caso emergano criticità nello stato di conservazione degli stock sfruttati.

Durata, entrata in vigore e applicazione retroattiva

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 12 maggio 2022 all’11 maggio 2024, per garantire continuità giuridica dopo la scadenza della precedente deroga dell’11 maggio 2022. La Commissione giustifica l’applicazione retroattiva con esigenze di certezza del diritto e afferma che essa non incide negativamente sulla tutela del legittimo affidamento, poiché l’attività era già costantemente inclusa nel piano di gestione francese.

Rapporti con altre norme dell’Unione

Il regolamento precisa che la deroga non pregiudica la valutazione della Commissione rispetto alla conformità dell’attività ad altre norme dell’Unione, con richiamo espresso alla direttiva 92/43/CEE sugli habitat naturali e seminaturali e sulla flora e fauna selvatiche. La misura si colloca dunque in un quadro di compatibilità che resta aperto rispetto ad eventuali ulteriori profili di diritto ambientale dell’Unione.

Disposizioni principali

Proroga della deroga per il "gangui"

Per i pescherecci da traino che utilizzano l’attrezzo "gangui" nelle acque territoriali francesi adiacenti alla costa della Provence-Alpes-Côte d’Azur, non si applicano l’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, e l’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006. La deroga si fonda sull’articolo 4, paragrafo 5, e sull’articolo 13, paragrafi 5 e 10, dello stesso regolamento.

Condizioni soggettive e operative

La deroga vale solo per i pescherecci: i) inclusi con numero di registrazione nel piano di gestione francese adottato ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006; ii) con attività comprovata di oltre cinque anni in tale pesca e operanti in modo da escludere qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca; iii) titolari di autorizzazione di pesca e operanti nell’ambito del piano di gestione francese.

Relazione della Francia alla Commissione

Entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento, la Francia deve trasmettere alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di monitoraggio previsto nel piano di gestione richiamato dall’articolo 1, lettera c).

Durata ed efficacia temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 12 maggio 2022 fino all’11 maggio 2024, in continuità con la precedente deroga scaduta l’11 maggio 2022.

Rapporti con altri atti dell’Unione

Il regolamento non pregiudica la posizione della Commissione sulla conformità dell’attività oggetto della deroga ad altre normative dell’Unione, in particolare alla direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione degli habitat marinipolitica comune della pescacontrollo e monitoraggio della pesca

Testo integrale

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