Regolamento (UE) 2022/2362
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2362 della Commissione del 2 dicembre 2022 che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima, concessa alle sciabiche da spiaggia operanti in talune acque territoriali della Francia (Occitania e Provenza-Alpi-Costa Azzurra)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2022/2362 proroga una deroga già concessa alla Francia per consentire l’uso di sciabiche da spiaggia in un’area costiera mediterranea, nonostante la regola generale del regolamento (CE) n. 1967/2006 sulla distanza minima dalla costa e sulla profondità minima. La Commissione fonda la proroga sulle valutazioni scientifiche e sul piano di gestione francese, ritenendo che l’attività abbia impatto ambientale marginale e che lo sforzo di pesca sia in diminuzione. Il provvedimento è retroattivo dal 26 agosto 2021 per garantire continuità giuridica e impone alla Francia un obbligo di relazione entro un anno dall’entrata in vigore.
Proroga fino al 25 agosto 2024 della deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 per le sciabiche da spiaggia che operano in talune acque territoriali francesi (Occitania e Provenza-Alpi-Costa Azzurra), con riferimento alla distanza minima dalla costa, alla profondità minima e a talune condizioni operative e di controllo.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai pescherecci dotati di sciabiche da spiaggia che operano nelle acque territoriali della Francia adiacenti alle coste di Occitania e Provenza-Alpi-Costa Azzurra. La deroga riguarda solo le unità indicate nel piano di gestione francese, con attività comprovata da oltre cinque anni in tale tipo di pesca, titolari di autorizzazione di pesca e soggette al piano di gestione adottato dalla Francia ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006. È escluso ogni aumento futuro dello sforzo di pesca; il regime è temporalmente limitato dal 26 agosto 2021 al 25 agosto 2024.
Proroga della deroga per le sciabiche da spiaggia in Francia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2362 della Commissione proroga una deroga già concessa alla Francia rispetto al regime generale del regolamento (CE) n. 1967/2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo. La proroga riguarda la pesca con sciabiche da spiaggia in specifiche acque territoriali francesi del Mediterraneo e si fonda sulle valutazioni scientifiche disponibili, sul piano di gestione francese e sull’esigenza di garantire continuità giuridica dopo la scadenza della precedente deroga.
Ambito territoriale e soggetti interessati
La deroga si applica nelle acque territoriali della Francia adiacenti alle coste di Occitania e Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Riguarda esclusivamente i pescherecci dotati di sciabiche da spiaggia che:
- sono indicati per numero di immatricolazione nel piano di gestione francese;
- svolgono questa pesca da oltre cinque anni;
- sono titolari di un’autorizzazione di pesca;
- operano nell’ambito del piano di gestione adottato dalla Francia ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
Il regolamento insiste sul fatto che non sia consentito un aumento futuro dello sforzo di pesca e che le autorizzazioni siano limitate alle 17 navi previste dal piano, con uno sforzo totale massimo di 638 giorni.
Presupposti della proroga
Nei considerando la Commissione ricostruisce il percorso delle precedenti deroghe: regolamento di esecuzione (UE) n. 587/2014, poi prorogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1421 e successivamente dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1596. La Francia ha chiesto una nuova proroga il 7 ottobre 2020 e ha integrato la domanda con aggiornamenti sul piano di gestione del 2014 e sul piano di controllo e monitoraggio del 2018.
Lo CSTEP, nel valutare la richiesta, ha rilevato:
- la diminuzione della capacità della flotta e dello sforzo di pesca;
- la necessità di ridurre il massimale di sforzo per evitare futuri incrementi;
- la carenza di dati aggiornati sul monitoraggio delle catture.
A seguito delle osservazioni, la Francia ha ridotto il massimale di sforzo da 1 386 a 638 giorni all’anno e ha fornito ulteriori informazioni sull’impatto ambientale. La Commissione ha ritenuto che l’attività abbia un impatto ambientale non significativo e che, nel 2020, le catture annuali combinate delle otto specie più sbarcate ammontassero a poco più di 2,2 tonnellate.
Condizioni sostanziali e compatibilità con la normativa UE
La Commissione afferma che l’attività non interferisce con le altre attività di pesca che utilizzano attrezzi diversi dalle reti da traino, dalle sciabiche o da reti trainate analoghe, in linea con l’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Precisa inoltre che la pesca con sciabiche da spiaggia non è finalizzata alla cattura di cefalopodi e che le catture delle specie elencate nell’allegato IX del regolamento (UE) 2019/1241 devono restare minime.
La valutazione della Commissione si fonda anche su ulteriori elementi di conformità:
- il piano di gestione vieta la pesca sopra habitat protetti, in coerenza con l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006;
- la deroga alla dimensione minima delle maglie è ritenuta compatibile con l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006 e con l’articolo 15, paragrafo 5, e l’allegato IX, parte B, punto 4, del regolamento (UE) 2019/1241, senza deterioramento delle norme di selettività vigenti al 14 agosto 2019;
- il piano francese di gestione prevede un piano di monitoraggio e misure di registrazione delle attività di pesca, soddisfacendo anche le esigenze del regolamento (CE) n. 1224/2009 in materia di controllo.
Monitoraggio, relazione e durata limitata
La Francia deve trasmettere alla Commissione, entro un anno dall’entrata in vigore, una relazione conforme al piano di monitoraggio previsto dal piano di gestione. La durata della deroga è espressamente limitata fino al 25 agosto 2024 per consentire eventuali misure correttive se il monitoraggio indicasse un deterioramento dello stato di conservazione dello stock, oltre che per migliorare la base scientifica e predisporre un piano di gestione più efficiente.
Entrata in vigore e applicazione retroattiva
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Pur essendo adottato il 2 dicembre 2022, si applica dal 26 agosto 2021, cioè dal giorno successivo alla scadenza della precedente deroga, per evitare discontinuità normativa. La Commissione precisa che tale applicazione retroattiva non pregiudica certezza del diritto né affidamento legittimo, poiché l’attività è sempre stata regolamentata dal piano di gestione francese.
Disposizioni principali
Proroga della deroga per le sciabiche da spiaggia
L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali francesi adiacenti a Occitania e Provenza-Alpi-Costa Azzurra, ai pescherecci con sciabiche da spiaggia che soddisfano tre condizioni: sono individuati dal numero di immatricolazione nel piano di gestione francese; hanno un’attività comprovata di oltre cinque anni e non possono determinare aumenti futuri dello sforzo di pesca; dispongono di un’autorizzazione di pesca e operano nel quadro del piano di gestione adottato dalla Francia ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
Relazione e monitoraggio
Entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento, la Francia deve trasmettere alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di monitoraggio stabilito nel piano di gestione richiamato dall’articolo 1, lettera c).
Periodo di applicazione e retroattività
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 26 agosto 2021 al 25 agosto 2024. La retroattività è giustificata dalla necessità di continuità giuridica rispetto alla precedente deroga scaduta il 25 agosto 2021.
Base valutativa e condizioni sostanziali
La Commissione richiama le valutazioni dello CSTEP, la riduzione dello sforzo massimo autorizzato da 1 386 a 638 giorni all’anno, la limitata entità delle catture e l’assenza di un impatto significativo sull’ambiente marino. Si rileva inoltre la conformità alle condizioni dell’articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006, nonché alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1241 in materia di selettività e obiettivi di conservazione, e agli obblighi di controllo del regolamento (CE) n. 1224/2009.
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