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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/659

Regolamento delegato (UE) 2023/659 della Commissione del 2 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 452/2014 per quanto riguarda i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo di operatori di paesi terzi

Normativa europea32023R0659

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna in modo ampio il quadro TCO del regolamento (UE) n. 452/2014, con l’obiettivo di rendere più semplice, proporzionata ed efficiente la procedura di autorizzazione per gli operatori di paesi terzi. Rafforza il controllo basato sul rischio, chiarisce gli obblighi di conformità ICAO e allinea la disciplina alle norme del regolamento (UE) 2018/1139 e del regolamento (CE) n. 2111/2005. Introduce inoltre regole più dettagliate su notifiche una tantum, validità dell’autorizzazione, sorveglianza intensificata, rilievi di non conformità e revoca o sospensione dell’autorizzazione.

Modifica il regolamento (UE) n. 452/2014 sui requisiti tecnici e sulle procedure amministrative per le operazioni di volo degli operatori di paesi terzi (TCO) nel trasporto aereo commerciale.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori di aeromobili di paesi terzi che effettuano operazioni di trasporto aereo commerciale in entrata, all’interno o in uscita dal territorio soggetto alle disposizioni dei trattati dell’Unione. Disciplina il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione e la revoca dell’autorizzazione TCO, nonché i relativi privilegi e responsabilità. Incide anche sulle procedure dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) e, per taluni profili, sugli Stati membri. Sono richiamate esclusioni/limitazioni rilevanti per gli operatori soggetti a divieto o restrizione operativa ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005 e per i casi in cui si applicano le procedure di flessibilità del regolamento (UE) 2018/1139.

Modifica del regolamento (UE) n. 452/2014 sugli operatori di paesi terzi (TCO)

Il regolamento delegato (UE) 2023/659 interviene sul quadro europeo applicabile agli operatori aerei di paesi terzi che svolgono trasporto aereo commerciale nel territorio soggetto ai trattati. La finalità dichiarata è rendere la procedura di autorizzazione più semplice, proporzionata, efficiente e coerente con il regolamento (UE) 2018/1139 e con il sistema dei divieti operativi previsto dal regolamento (CE) n. 2111/2005.

Contesto e finalità della modifica

Dalle premesse emerge che la Commissione recepisce il parere tecnico dell’AESA e corregge criticità del regolamento (UE) n. 452/2014 in quattro direzioni principali: maggiore efficienza, migliore esecuzione, maggiore flessibilità e più forte coerenza con la disciplina europea sui vettori soggetti a divieti operativi. Viene inoltre rafforzato l’approccio basato sul rischio, con maggiore attenzione alla dimensione, tipologia e complessità delle operazioni.

Oggetto, definizioni e campo di applicazione

Il nuovo articolo 1 chiarisce che il regolamento disciplina gli operatori di aeromobili di paesi terzi che effettuano operazioni di trasporto aereo commerciale in entrata, all’interno o in uscita dal territorio dei trattati. L’ambito comprende le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione e la revoca dell’autorizzazione, oltre ai privilegi e alle responsabilità del titolare.

L’articolo 2 aggiorna le definizioni essenziali, precisando che per "volo" si intende la partenza da un aeroporto specifico verso un aeroporto di destinazione specifico e che per "operatore di un paese terzo" si intende l’operatore per il quale le funzioni e i compiti dello Stato dell’operatore non sono svolti da uno Stato membro o dall’Agenzia.

Requisito dell’autorizzazione TCO

Il nuovo articolo 3 conferma che gli operatori di paesi terzi possono svolgere le operazioni contemplate solo se rispettano i requisiti dell’allegato 1 e sono titolari di un’autorizzazione rilasciata dall’Agenzia secondo l’allegato 2. La logica generale è quindi quella dell’autorizzazione preventiva, con alcune eccezioni limitate disciplinate dalla norma TCO.305.

Requisiti sostanziali di conformità e operatività

La parte TCO dell’allegato 1 viene riscritta in punti rilevanti. L’operatore deve rispettare:

  • le norme applicabili degli allegati ICAO, in particolare 1, 2, 6, 8, 18 e 19;
  • le direttive di sicurezza adottate dall’Agenzia ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1139;
  • i requisiti pertinenti della parte TCO;
  • i requisiti applicabili del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012.

L’operatore deve inoltre assicurare che l’aeromobile sia utilizzato in coerenza con il COA e le specifiche operative, nonché con l’autorizzazione TCO rilasciata. Quanto al certificato di aeronavigabilità, esso deve essere rilasciato o convalidato secondo l’allegato 8 ICAO dallo Stato di immatricolazione oppure, se esiste un accordo ex articolo 83 bis della Convenzione di Chicago, dallo Stato dell’operatore di paese terzo.

È infine previsto un obbligo di notifica all’Agenzia, senza indebito ritardo, di qualsiasi incidente ai sensi dell’allegato 13 ICAO che coinvolga aeromobili utilizzati nell’ambito del COA, anche se non destinati alle operazioni TCO.

Obblighi documentali e operativi

Viene confermato l’obbligo di dotare gli aeromobili di apparati di navigazione, comunicazione e sorveglianza quando operano nello spazio aereo sopra il territorio dei trattati, nonché di presentarne documentazione, manuali o giornali di bordo su richiesta di persone autorizzate dall’Agenzia o dall’autorità competente dello Stato membro di atterraggio.

Voli soggetti a notifica una tantum

La nuova TCO.305 introduce una disciplina più stretta e più chiara per due categorie di voli che possono essere eseguiti senza autorizzazione preventiva:

  • voli effettuati nell’interesse pubblico per rispondere a necessità urgenti, incluse missioni umanitarie e soccorso in caso di catastrofi;
  • voli di ambulanza aerea per trasporto di pazienti o cure mediche.

Tali voli sono consentiti solo se l’operatore:

  • notifica l’Agenzia prima della data prevista del primo volo, secondo forme e modalità stabilite dall’Agenzia;
  • non è soggetto a divieto operativo ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005;
  • non è soggetto a sospensione o revoca secondo la parte ART;
  • non ha subito un rigetto di domanda TCO nei casi indicati;
  • presenta la domanda di autorizzazione entro 14 giorni dalla notifica.

I voli possono essere svolti per un massimo di 12 settimane consecutive dalla notifica o fino alla decisione dell’Agenzia sulla domanda, se anteriore. La notifica può essere presentata una sola volta ogni 24 mesi.

Regole su privilegi, modifiche e continuità dell’autorizzazione

I privilegi del titolare sono limitati a quanto indicato nell’autorizzazione e non possono superare quelli concessi dallo Stato dell’operatore.

Le modifiche alle condizioni dell’autorizzazione, salvo quelle concordate come non soggette a previa approvazione, richiedono l’approvazione preventiva dell’Agenzia e devono essere richieste almeno 30 giorni prima della data di attuazione. Le modifiche non soggette ad approvazione preventiva devono comunque essere notificate prima dell’introduzione.

Per il mantenimento della validità dell’autorizzazione, l’operatore deve dimostrare, se richiesto, l’intenzione di continuare le operazioni e utilizzare almeno un aeromobile nell’ambito dell’autorizzazione. Se l’autorizzazione non è più valida, l’operatore deve ottenere una nuova autorizzazione prima di riprendere le operazioni e fornire la documentazione necessaria.

Procedura di valutazione e rilascio dell’autorizzazione

L’allegato 2 viene riformulato per disciplinare più precisamente l’attività dell’Agenzia. La valutazione iniziale deve essere completata entro 30 giorni dal ricevimento di tutti i documenti richiesti; se è necessaria un’ulteriore valutazione o un audit, il termine si estende per la durata di tali attività. Se l’operatore non fornisce le informazioni richieste, l’Agenzia può sospendere la valutazione.

L’autorizzazione è rilasciata se:

  • la domanda soddisfa i requisiti applicabili;
  • non vi sono gravi carenze nella capacità di certificazione e supervisione dello Stato dell’operatore o di immatricolazione;
  • il richiedente non è soggetto a divieto operativo;
  • le non conformità emerse sono state risolte.

L’autorizzazione è concessa a tempo indeterminato. L’Agenzia specifica i privilegi e il campo di applicazione dell’attività autorizzata e concorda con l’operatore il perimetro delle modifiche non soggette ad approvazione preventiva, tenendo conto di dimensione, tipologia e complessità dell’operazione.

Inoltre, se una domanda è stata respinta o l’autorizzazione revocata, l’Agenzia può decidere di attendere 9 mesi prima di iniziare l’istruttoria di una nuova domanda.

Sorveglianza, audit e approccio basato sul rischio

La riforma rafforza i poteri di supervisione dell’Agenzia. La sorveglianza tiene conto, tra l’altro, delle misure di esecuzione adottate, delle azioni correttive imposte e dell’eventuale utilizzo di disposizioni di flessibilità. Quando sussiste il sospetto che le prestazioni di sicurezza o la capacità di supervisione siano scese sotto gli standard ICAO, l’Agenzia dispone una sorveglianza intensificata.

Le misure possono includere:

  • un audit dell’operatore;
  • relazioni o informazioni tecniche ad hoc a intervalli regolari;
  • una limitazione temporanea della flotta attuale o del campo di applicazione delle operazioni.

Per gli audit, l’Agenzia li esegue solo se l’operatore acconsente, se la valutazione preliminare rende plausibile un esito positivo e se l’audit può svolgersi in condizioni di sicurezza per il personale dell’Agenzia. Nel determinare l’intervallo tra gli esami, l’Agenzia considera dimensione, tipologia, complessità e numero di voli effettuati nell’ambito dell’autorizzazione.

Rilievi di non conformità e azioni correttive

La disciplina dei rilievi è precisata con maggiore dettaglio. Un rilievo di livello 1 è emesso in presenza di una non conformità significativa che riduce la sicurezza o crea gravi pericoli per la sicurezza del volo; tra i casi indicati vi sono il diniego di accesso all’Agenzia, l’attuazione di modifiche senza approvazione, la falsificazione documentale, l’uso improprio o fraudolento del certificato e la presenza di più rilievi di livello 2 che denotano debolezza sistemica.

Il rilievo di livello 2 riguarda una non conformità che potrebbe ridurre la sicurezza o creare gravi pericoli. L’Agenzia comunica per iscritto il rilievo e richiede un’azione correttiva basata sull’analisi delle cause radice. Se il piano non è accettabile o non viene eseguito nel termine accettato o prorogato, il rilievo diventa di livello 1 e si applicano le conseguenze previste, inclusa la limitazione, sospensione o revoca.

Sospensione, revoca e invalidità dell’autorizzazione

La limitazione o sospensione viene revocata quando l’Agenzia ritiene che siano state adottate azioni correttive efficaci. In caso di revoca della sospensione, è previsto un audit se ricorrono le condizioni per effettuarlo; se la sospensione deriva da carenze di supervisione dello Stato competente, l’audit può estendersi alla verifica del superamento di tali carenze.

L’autorizzazione può essere revocata se, entro un massimo di 12 mesi, non sono state adottate azioni correttive efficaci. La revoca è obbligatoria anche quando l’operatore è soggetto a divieto operativo ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005.

Se il titolare non soddisfa più i requisiti di validità, l’Agenzia informa l’operatore e gli Stati membri che l’autorizzazione non è più valida. In caso di nuova domanda, l’Agenzia effettua, se necessario, una nuova valutazione per accertare la conformità del futuro esercizio.

Ruolo degli Stati membri e coerenza con il sistema europeo sui vettori aerei

L’Agenzia deve informare senza indebito ritardo gli Stati membri delle notifiche ricevute per i voli una tantum. Inoltre, in presenza di un operatore soggetto a divieto o restrizione operativa ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005, la procedura di valutazione viene adattata al campo di applicazione del divieto; se il divieto copre l’intero ambito delle operazioni, la valutazione comprende necessariamente un audit.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e campo di applicazione

Sostituisce gli articoli 1, 2 e 3 del regolamento (UE) n. 452/2014. Il regolamento disciplina gli operatori di paesi terzi che svolgono trasporto aereo commerciale in entrata, all’interno o in uscita dal territorio dei trattati, includendo le condizioni per rilascio, mantenimento, modifica, limitazione, sospensione o revoca dell’autorizzazione.

Definizioni essenziali

Vengono ridefinite le nozioni di "volo" e di "operatore di un paese terzo". Quest’ultimo è l’operatore per il quale le funzioni e i compiti dello Stato dell’operatore non sono svolti da uno Stato membro o dall’Agenzia.

Autorizzazione TCO e requisiti di base

Gli operatori di paesi terzi possono effettuare operazioni commerciali solo se rispettano i requisiti dell’allegato 1 e sono in possesso di un’autorizzazione rilasciata dall’Agenzia secondo l’allegato 2.

Conformità normativa e requisiti operativi

La parte TCO impone il rispetto delle norme ICAO richiamate, delle direttive di sicurezza emesse dall’Agenzia ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1139, dei requisiti della parte TCO e delle regole applicabili del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012. Sono chiariti inoltre obblighi su uso del COA, specifiche operative e certificato di aeronavigabilità (CofA), nonché la notifica all’Agenzia degli incidenti rilevanti.

Voli soggetti a notifica una tantum

È prevista una deroga all’obbligo di autorizzazione preventiva per voli nell’interesse pubblico urgenti e per voli di ambulanza aerea, a condizione che l’operatore notifichi l’Agenzia prima del primo volo, non sia soggetto a divieti o sospensioni, presenti domanda di autorizzazione entro 14 giorni e rispetti il limite di 12 settimane consecutive o, se anteriore, la decisione dell’Agenzia. La notifica può essere presentata solo una volta ogni 24 mesi.

Modifiche delle autorizzazioni e validità

Le modifiche soggette ad approvazione preventiva devono essere presentate almeno 30 giorni prima della data prevista di attuazione. Le modifiche non soggette ad approvazione preventiva sono comunicate prima della loro introduzione. L’autorizzazione è concessa a tempo indeterminato, ma può perdere validità se non sono più soddisfatti i requisiti dell’allegato 1, norma TCO.320; in tal caso l’operatore deve ottenere una nuova autorizzazione prima di riprendere le operazioni.

Valutazione, audit e rilascio dell’autorizzazione

L’Agenzia completa la valutazione iniziale entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta; il termine si proroga in caso di ulteriore valutazione o audit. La domanda può essere sospesa se l’operatore non fornisce le informazioni richieste. L’autorizzazione è rilasciata se sono soddisfatte le condizioni previste, non vi sono gravi carenze nella capacità di certificazione/supervisione dello Stato competente, il richiedente non è soggetto a divieto operativo e le non conformità emerse sono state risolte. Se una domanda è stata respinta o l’autorizzazione revocata, l’Agenzia può attendere 9 mesi prima di trattare una nuova domanda.

Sorveglianza intensificata, rilievi e azioni correttive

Se emergono sospetti di degrado delle prestazioni di sicurezza o delle capacità di supervisione, l’Agenzia applica una sorveglianza intensificata, che può includere audit, rapporti tecnici periodici e limitazioni temporanee alla flotta o al campo di applicazione delle operazioni. Vengono disciplinati i rilievi di livello 1 e 2, il meccanismo di comunicazione scritto all’operatore e l’obbligo di azioni correttive; il mancato invio o esecuzione di un piano accettabile può trasformare un rilievo in rilievo di livello 1.

Sospensione, revoca e nuovi controlli

La limitazione o sospensione viene revocata quando sono adottate azioni correttive efficaci. In caso di revoca della sospensione, l’Agenzia svolge un audit se ricorrono le condizioni previste. L’autorizzazione può essere revocata se, entro un massimo di 12 mesi, non sono state adottate misure correttive efficaci oppure se l’operatore è soggetto a divieto operativo ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005.

Notifica alle autorità nazionali e coerenza con il regolamento 2111/2005

L’Agenzia informa gli Stati membri delle notifiche relative ai voli una tantum senza indebito ritardo e tiene conto dei divieti o delle restrizioni operative del regolamento (CE) n. 2111/2005 nella definizione della procedura di valutazione. Se il divieto riguarda l’intero ambito delle operazioni, la valutazione include un audit dell’operatore.

Come è indicizzato

Materieaviazione civilesicurezza aereatrasporto aereoprocedure amministrativemercato aereo internazionale

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