Regolamento (UE) 2023/661
Regolamento delegato (UE) 2023/661 della Commissione del 2 dicembre 2022 recante modifica del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri comuni da tenere in considerazione per l’attuazione o la revoca di un divieto operativo a livello dell’Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna l’allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, ridefinendo i criteri comuni da considerare per imporre o revocare un divieto operativo a livello dell’Unione nei confronti dei vettori aerei. L’intervento mira a recepire sviluppi tecnici e scientifici nella valutazione della sicurezza, valorizzando prove verificabili, informazioni delle ispezioni di rampa e dati raccolti nel quadro delle procedure TCO. Vengono inoltre precisati gli elementi che possono giustificare la cancellazione di un vettore dall’elenco dell’Unione quando le carenze di sicurezza siano state effettivamente sanate.
Modifica dei criteri comuni per l’imposizione e la revoca dei divieti operativi ai vettori aerei nell’elenco dell’Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005.
Ambito di applicazione
Si applica ai vettori aerei che possono essere sottoposti a un divieto operativo totale o parziale a livello dell’Unione e, in modo correlato, alle autorità nazionali competenti, alla Commissione e all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea nella valutazione della sicurezza e nell’aggiornamento dell’elenco dell’Unione. Riguarda anche i vettori certificati in un medesimo Stato quando l’azione a livello UE è valutata per tutti i vettori di quello Stato. L’atto modifica l’allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005 ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica dei criteri comuni per i divieti operativi ai vettori aerei
Il regolamento delegato (UE) 2023/661 interviene sul regolamento (CE) n. 2111/2005, che disciplina l’elenco dell’Unione dei vettori aerei soggetti a divieto operativo e le informazioni da fornire ai passeggeri sull’identità del vettore effettivo. La modifica riguarda esclusivamente l’allegato contenente i criteri comuni per imporre o revocare un divieto operativo a livello dell’Unione, con l’obiettivo di aggiornarli alla luce degli sviluppi tecnici e scientifici e di rafforzare la trasparenza delle valutazioni di sicurezza.
Finalità e contesto normativo
I considerando chiariscono che l’elenco dell’Unione si fonda su criteri comuni applicabili caso per caso e che l’aggiornamento mira a migliorare la capacità di valutare, con elementi di prova verificabili, la sicurezza dei vettori di paesi terzi e l’efficacia delle informazioni ricavate dalle ispezioni di rampa. La Commissione sottolinea inoltre che le attività di ricerca dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea rafforzano la valutazione dei sistemi di gestione della sicurezza degli operatori.
Ambito decisionale e natura della misura
Le decisioni sull’azione a livello dell’Unione sono adottate in base al merito del singolo caso. Il divieto può essere totale o parziale e può colpire un singolo vettore aereo oppure tutti i vettori certificati in uno stesso Stato, quando ciò sia giustificato dalla valutazione complessiva della sicurezza.
Criteri per l’imposizione del divieto operativo
Nel valutare se imporre un divieto, si considerano anzitutto le gravi e comprovate carenze di sicurezza del vettore. Tra gli elementi rilevanti figurano:
- rapporti sulle gravi carenze riscontrate nelle ispezioni di rampa dell’UE e le mancate correzioni di carenze già comunicate al vettore;
- carenze emerse nel quadro delle disposizioni di raccolta informazioni del capo RAMP del regolamento (UE) n. 965/2012;
- divieti operativi già imposti da paesi terzi per carenze comprovate rispetto agli standard di sicurezza;
- informazioni su incidenti o inconvenienti gravi che facciano emergere carenze sistemiche latenti;
- informazioni acquisite attraverso la procedura TCO e il monitoraggio iniziale o continuo dell’Agenzia, comprese le ipotesi di rigetto della domanda o di sospensione/revoca dell’autorizzazione per motivi di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) n. 452/2014.
Mancata capacità o volontà di correggere le carenze
Il nuovo allegato considera anche la reazione del vettore alle carenze rilevate. Rilevano in particolare:
- la mancanza di trasparenza o di comunicazione adeguata e tempestiva verso l’autorità aeronautica di uno Stato membro o verso la Commissione;
- un piano d’azione correttivo inadeguato o insufficiente dopo l’accertamento di una grave carenza di sicurezza.
Responsabilità delle autorità di supervisione
Un ulteriore gruppo di criteri riguarda le autorità responsabili della supervisione regolamentare del vettore. Il divieto può essere giustificato da:
- mancanza di cooperazione con un’autorità aeronautica nazionale, con la Commissione o con l’Agenzia quando sorgano preoccupazioni sulla sicurezza dell’operatore;
- insufficiente capacità di attuare e far rispettare gli standard di sicurezza, da valutare tenendo conto delle ispezioni e dei piani correttivi previsti dal programma universale ICAO o dalla normativa UE applicabile, di eventuali precedenti rifiuti o revoche di autorizzazioni/permessi tecnici da parte di altri Stati, e del fatto che il certificato dell’operatore aereo non sia stato rilasciato dall’autorità competente dello Stato della sede principale di attività;
- insufficiente capacità dello Stato di registrazione dell’aeromobile di esercitare la necessaria vigilanza in conformità alla Convenzione di Chicago.
Criteri per la revoca del divieto e la cancellazione dall’elenco dell’Unione
La sezione B dell’allegato specifica gli elementi che possono dimostrare che il vettore ha effettivamente sanato le carenze e che non sussistono più altre ragioni per mantenerlo nell’elenco. Sono indicativi, tra l’altro:
- prove verificabili di un rimedio sostenibile delle carenze e di piena attuazione degli standard di sicurezza;
- ricertificazione effettuata dalle autorità di supervisione secondo il processo ICAO, con documentazione completa;
- prove verificabili del rispetto e dell’effettiva attuazione degli standard da parte delle autorità di vigilanza;
- capacità verificabile di applicare un sistema regolamentare solido;
- sorveglianza efficace e capacità di far rispettare adeguatamente gli standard;
- informazioni raccolte tramite la procedura TCO e tramite le ispezioni di rampa.
Entrata in vigore ed effetti
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. In pratica, esso non introduce un nuovo regime autonomo, ma aggiorna i parametri tecnici e probatori con cui le istituzioni dell’Unione valutano l’imposizione o la revoca dei divieti operativi ai vettori aerei.
Disposizioni principali
Sostituzione dell’allegato sui criteri comuni
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005 con un nuovo allegato contenente i criteri comuni per l’imposizione di un divieto operativo a livello dell’Unione e per la valutazione della sua eventuale revoca.
Criterio generale di valutazione caso per caso
Le decisioni su un’azione a livello dell’Unione sono adottate caso per caso. Un divieto totale o parziale può riguardare un singolo vettore aereo oppure tutti i vettori certificati in un medesimo Stato, in base alla valutazione del rispetto dei pertinenti standard di sicurezza.
Elementi che giustificano l’imposizione del divieto operativo
Per valutare l’imposizione di un divieto si considerano: gravi e comprovate carenze di sicurezza del vettore, incluse risultanze delle ispezioni di rampa SAFA/SACA, carenze emerse nell’ambito del capo RAMP del regolamento (UE) n. 965/2012, divieti operativi imposti da paesi terzi, informazioni su incidenti o inconvenienti gravi con possibili carenze sistemiche, e informazioni derivanti dalla procedura TCO e dal monitoraggio iniziale o continuo dell’Agenzia, anche in caso di rigetto, sospensione o revoca di un’autorizzazione per motivi di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) n. 452/2014.
Mancanza di capacità o volontà del vettore di porre rimedio
Rileva anche l’eventuale incapacità o mancanza di volontà del vettore di rimediare alle carenze, dimostrata da scarsa trasparenza o mancata comunicazione tempestiva verso le autorità o la Commissione e da un piano d’azione correttivo inadeguato o insufficiente dopo la constatazione di gravi carenze di sicurezza.
Mancanza di capacità o volontà delle autorità di supervisione
Si considera inoltre la capacità o volontà delle autorità di vigilanza dello Stato di certificazione o di registrazione dell’aeromobile. Sono rilevanti la mancanza di cooperazione con le autorità di uno Stato membro, con la Commissione o con l’Agenzia, l’insufficiente capacità di attuare e far rispettare gli standard di sicurezza, il mancato rilascio del certificato dell’operatore aereo da parte dell’autorità competente dello Stato della sede principale di attività, e l’insufficiente capacità dello Stato di registrazione di esercitare la supervisione conformemente alla Convenzione di Chicago.
Elementi per la revoca del divieto e cancellazione dall’elenco UE
La sezione B dell’allegato indica gli elementi che possono comprovare la cancellazione di un vettore dall’elenco dell’Unione quando le carenze siano state sanate e non vi siano ulteriori ragioni per mantenerlo nell’elenco. Tra questi: prove verificabili di rimedio sostenibile delle carenze e piena attuazione degli standard di sicurezza, ricertificazione secondo il processo ICAO con adeguata documentazione, prove della conformità e dell’effettiva attuazione degli standard da parte delle autorità di supervisione, capacità verificabile di applicare un solido sistema regolamentare, sorveglianza efficace da parte delle autorità, nonché informazioni ottenute tramite la procedura TCO e tramite le ispezioni di rampa.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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