Sentenza n. 2947/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento del provvedimento del Comune di Pomezia, ricevuto il 23 settembre 2025, avente a oggetto “Indennità di occupazione demaniale anni 2018-2019-2020-2021-2022-2023 e 2024. Ex cdm 1/2007. Primo sollecito di pagamento”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sollecito di pagamento dell’indennità di occupazione demaniale sine titulo relativa agli anni 2018-2024
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il sollecito con cui il Comune di Pomezia le chiedeva il pagamento dell’indennità per l’utilizzo, ritenuto senza titolo, di un’area del demanio marittimo. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge, eccesso di potere per illogicità, carenza di motivazione e violazione dei principi di correttezza e buona amministrazione, lamentando che l’atto non specificasse adeguatamente le somme richieste, comprese eventuali sanzioni e interessi, né chiarisse se fossero stati detratti i canoni di concessione già corrisposti. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta e violazione dei principi di correttezza e buona amministrazione, sostenendo che la concessione avrebbe dovuto essere prorogata in applicazione del d.l. 78/2015 e della successiva legislazione fino al 2033. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per ne bis in idem e, successivamente, il difetto di giurisdizione, sostenendo che la controversia riguardasse esclusivamente la debenza e la quantificazione di un’indennità patrimoniale. La questione era connessa a un precedente provvedimento di rigetto della richiesta di proroga della concessione e di intimazione al pagamento, già impugnato e definito con sentenza di rigetto, a sua volta appellata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo competente il giudice ordinario. L’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a. attribuisce alla giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie relative ad atti e provvedimenti concernenti rapporti di concessione di beni pubblici, ma esclude quelle riguardanti indennità, canoni e altri corrispettivi. Nel caso concreto, il petitum sostanziale consisteva nella contestazione della pretesa comunale di ottenere un ristoro economico per l’occupazione ritenuta abusiva dell’area demaniale, con contestazione sia dell’an sia del quantum del credito. Secondo il TAR, si trattava quindi di una controversia patrimoniale relativa a un diritto soggettivo, non collegata all’esercizio di poteri pubblicistici dell’autorità concedente. La mera deduzione della titolarità di una concessione e la contestazione dell’importo richiesto non trasformavano la controversia in una causa relativa all’esercizio del potere amministrativo. Il giudice ha inoltre rilevato, solo ad abundantiam, che il secondo motivo riproponeva censure già esaminate nella precedente sentenza di rigetto, senza formulare una correlativa domanda. La causa può essere riproposta davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.
le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi
La giurisdizione esclusiva amministrativa sui rapporti di concessione di beni pubblici non comprende le controversie aventi a oggetto esclusivamente indennità, canoni o altri corrispettivi, quando non venga in rilievo l’esercizio di poteri pubblicistici.
art. 11 c.p.a.
La controversia dichiarata appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario può essere riproposta davanti a quest’ultimo secondo le regole sulla translatio iudicii.
d.l. 78/2015
La ricorrente ne ha invocato l’applicazione per sostenere la proroga della concessione; la sentenza non esamina nel merito tale censura per difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative ai rapporti di concessione di beni pubblici non si estende alle controversie aventi a oggetto esclusivamente indennità, canoni o altri corrispettivi, che appartengono alla giurisdizione ordinaria quando concernono l’an o il quantum di un credito patrimoniale e non l’esercizio di poteri pubblicistici.
- Per individuare la giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale: la controversia è devoluta al giudice ordinario quando la domanda mira, in concreto, a contestare la debenza o la quantificazione dell’indennità richiesta per l’occupazione senza titolo di un bene demaniale, anche se il privato deduce di essere titolare di una concessione.
- La mera contestazione della qualificazione dell’occupazione come sine titulo o della quantificazione dell’indennità non attribuisce la controversia al giudice amministrativo se la decisione richiesta riguarda soltanto un rapporto patrimoniale e non l’esercizio di un potere autoritativo.
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