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Sentenza

Sentenza del 04/02/2015 n. 162 - Comm. Trib. Prov. Bologna

Cartella di pagamento - Ruolo emesso su accertamento firmato da un Funzionario dell'Ufficio entrate appartenente alla carriera direttiva - Delega del Dirigente titolare - Validità degli atti emessi.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'accertamento e gli atti successivi, compresa la formazione del ruolo e l'emissione della cartella esattoriale, sono validi se il funzionario che li ha sottoscritti era munito di una specifica delega da parte del dirigente titolare dell'Ufficio. La sola appartenenza del funzionario alla carriera direttiva non è sufficiente, in assenza della delega richiesta dalla legge.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la validità dell'avviso di accertamento, della successiva iscrizione a ruolo e della cartella esattoriale quando l'accertamento è stato sottoscritto da un funzionario dell'Ufficio appartenente alla carriera direttiva, anziché dal dirigente titolare. La questione centrale è se il funzionario disponesse di una specifica delega di firma conferita dal dirigente ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 600/1973.

Norme richiamate

  • Art. 42 del d.P.R. 600/1973

    Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

    La norma consente la sottoscrizione dell'avviso da parte di un funzionario appartenente alla carriera direttiva, ma richiede una specifica delega del dirigente o capo dell'ufficio. In mancanza della delega, l'atto può risultare invalido.

  • Art. 42 del CCNL del personale dell'Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2004

    La disposizione contrattuale è richiamata in relazione all'organizzazione e alle funzioni del personale dell'Agenzia, ma la validità della sottoscrizione dell'accertamento dipende principalmente dai requisiti previsti dall'art. 42 del d.P.R. 600/1973.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento può essere firmato da un funzionario non dirigente soltanto se appartiene alla carriera direttiva e agisce sulla base di una specifica delega conferita dal dirigente competente.
  • La mera qualifica o appartenenza del firmatario all'amministrazione non dimostra automaticamente l'esistenza della delega: in caso di contestazione, occorre verificare il provvedimento di delega e i suoi limiti.
  • Se la delega è valida e riferibile all'atto, l'accertamento può produrre effetti e sostenere la successiva iscrizione a ruolo e la cartella esattoriale.
  • L'eventuale invalidità della firma per assenza o difetto di delega deve essere valutata nel giudizio relativo all'atto impugnato e non si presume dalla sola circostanza che l'atto sia stato firmato da un funzionario.

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