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Sentenza

Sentenza n. 1181/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 247/2025 emessa dal Tribunale di Bologna, pubblicata in data 25.2.2025.

Giustizia amministrativa202600117

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, limitatamente al pagamento delle spese legali riconosciute

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (beneficiari del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Bologna, passata in giudicato e previamente notificata all'amministrazione ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Dopo l'instaurazione del giudizio, il Ministero ha adempiuto solo parzialmente alle statuizioni della sentenza, omettendo ancora il pagamento delle spese legali riconosciute. È stata quindi dedotta la persistente inesecuzione parziale del giudicato e chiesta l'adozione delle misure necessarie all'integrale adempimento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla parte della sentenza già eseguita dal Ministero e ha accolto il ricorso per la parte residua, ordinando all'amministrazione di corrispondere le spese legali riconosciute nella sentenza presupposta, detratto quanto eventualmente già versato. Il pagamento deve avvenire entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza dei ricorrenti, interverrà in sostituzione dell'amministrazione il commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia-Romagna, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine per l'adempimento e nominare, già nella sentenza, un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.

  • art. 133, comma 1, lett. a), n. 5, c.p.a.

    La norma non è espressamente richiamata nel testo; la sua applicazione non è pertanto determinabile sulla base della pronuncia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione adempie solo durante il processo a una parte delle statuizioni del giudicato, il giudice dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla parte eseguita e accoglie il ricorso per le obbligazioni ancora ineseguite.
  • L'esecuzione parziale del giudicato non esclude la possibilità di ordinare all'amministrazione l'adempimento delle ulteriori statuizioni, comprese quelle relative al pagamento delle spese legali riconosciute nella sentenza presupposta, detratto quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare su istanza di parte in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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