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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42859/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Panico ha proposto istanza di revisione della propria sentenza di condanna (Corte d'assise d'appello di Taranto 4.2.2003, irrevocabile 19.10.2004, pena finale anni 16 per concorso nell'omicidio di Fersurella Lorenzo), deducendo l'inconciliabilità della condanna con la successiva sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n.557/17 del 22.02.2017, che aveva revocato e assolto Massaro Angelo per il medesimo reato sulla base di "prove nuove" attestanti la sua presenza altrove. In cassazione ha censurato la decisione della corte territoriale per violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che l'assoluzione di Massaro avrebbe dovuto incidere sulla solidità del suo giudicato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: (1) il primo motivo era aspecifico e cumulativo (denunzia promiscua di inosservanza/errata applicazione della legge e vizi della motivazione) e quindi non consentiva un utile esame, con conseguente inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p.; (2) quanto alla questione di revisione, la corte territoriale aveva correttamente ritenuto che non sussistesse un contrasto di giudicati rilevante: l'assoluzione del Massaro riguardava una diversa valutazione probatoria (mancata dimostrazione della sua presenza sul luogo) e non l'inesistenza del fatto, e pertanto non travolgeva il giudicato verso Panico, la cui condanna si fondava su autonome emergenze probatorie (dichiarazioni del collaboratore Carriere Ciro, tabulati telefonici, ecc.). Le "prove nuove" indicate riguardavano in massima parte la posizione del Massaro o richiedevano una rivalutazione di elementi già noti, il che è inammissibile in sede di revisione ove i nova siano inequivocabilmente incapaci di demolire il giudicato. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 4.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c)

    Motivi aspecifici, cumulativi o promiscui (che non distinguono quale vizio di motivazione si deduca) rendono il ricorso per cassazione inammissibile; il giudice di legittimità non ha il compito di rielaborare l'impugnazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    I vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) sono eterogenei e il ricorrente deve indicare con precisione quale di tali vizi deduce, pena aspecificità.

  • art. 634 c.p.p.

    La corte d'appello, nella fase preliminare della revisione, ha un limitato potere-diut Duty di valutazione prognostica sulla "manifesta infondatezza" della domanda: può valutare l'attendibilità e la potenzialità demolitoria dei "nova" senza però anticipare indebitamente il giudizio di merito.

  • art. 192, comma terzo, c.p.p.

    Il criterio legale per valutare l'attendibilità delle dichiarazioni di un collaboratore giustifica differenze di valutazione tra giudici; il mero dissenso sulla valutazione di attendibilità non costituisce, di per sé, motivo di revisione a meno che non si contesti la reale esistenza di fatti storici riscontrati.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese e l'ammenda per il ricorrente quando il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile e sussista colpa nella determinazione dell'impugnazione; applicata per la somma di euro 4.000,00.

Massime di principio

  • In sede di cassazione non sono ammesse deduzioni promiscue e non circostanziate: il ricorrente deve indicare con precisione quale vizio di motivazione contesta (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità).
  • Per la revisione, non è sufficiente la mera divergenza di valutazione probatoria tra giudici; il "contrasto di giudicati" rilevante richiede che si tratti dello stesso fatto in senso sostanziale e non di una diversa valutazione dell'attendibilità o della consistenza probatoria.
  • Le "prove nuove" sono ammissibili in revisione solo se, oggettivamente e "ictu oculi", idonee a demolire il giudicato; prove formalmente nuove che richiedono una rivalutazione degli elementi già noti sono inammissibili.
  • La corte d'appello, nella fase preliminare di revisione, può effettuare un controllo limitato sull'affidabilità dei nova per escludere istanze manifestamente infondate, ma non può sostituirsi al giudizio di merito.
  • Chi propone ricorso non curato o manifestamente infondato rischia non solo l'inammissibilità ma anche la condanna alle spese e l'imposizione di ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; dunque è necessario un vaglio preliminare rigoroso prima di impugnare.

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