Cassazione Civile, Sentenza n. 25746/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Revocazione della sentenza della Corte di cassazione n. 3883/2015 ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n.4 c.p.c., dedotta per errore di fatto: la Corte avrebbe omesso di considerare pronunce della stessa Corte di cassazione del 2012 favorevoli all'applicazione dell'aliquota IRAP ordinaria 4,25% per le imprese del gruppo Unicredit (decisioni nn. 12435, 12436, 12438/2012), le quali, a giudizio della ricorrente, costituiscono giudicato esterno rispetto alla controversia; inoltre rilievi su presunti errori percettivi e omissione di pronuncia su esimenti alle sanzioni (altri motivi assorbiti). Il contenzioso originario riguarda la cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis DPR 29/9/1973 n.600 per IRAP 2003, contestazione sull'aliquota (4,25% vs maggiorazioni regionali Veneto 5,25% e Toscana 4,40%) e determinazione alternativa dell'aliquota 4,75% dalla Corte di legittimità.
La decisione
Accolto il secondo motivo di revocazione (omessa considerazione di precedenti di legittimità che costituivano giudicato esterno); rigettato il primo motivo; terzo e quarto motivi assorbiti. Revocata l'ordinanza n. 3883/2015 della Corte di cassazione; rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 62/05/2010 della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna (quindi confermato l'esito favorevole a Unicredit in grado di merito). Condanna dell'Agenzia delle entrate al rimborso delle spese processuali a favore di Unicredit (liquidate in C 12.000,00 per competenze oltre oneri). Non applicazione dell'art. 13 comma 1-quater del DPR 115/2002 per ragioni indicate nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 391-bis cod. proc. civ.
Norma che disciplina il ricorso per revocazione per errori di fatto o per sopravvenienza; utilizzata come base per chiedere la revoca della decisione di Cassazione per omissione di fatti incontrovertibili (giudicati sopravvenuti).
art. 395 n. 4 cod. proc. civ.
Prevede la revocazione per errore di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto applicabile tale causa di revocazione per la mancata considerazione di precedenti di Cassazione costitutivi di giudicato esterno.
art. 378 cod. proc. civ.
Consente il deposito di memorie dopo il controricorso; la ricorrente ha invocato tramite memoria pronunce sopravvenute della Corte che non erano state considerate dalla decisione impugnata.
art. 36-bis DPR 29 settembre 1973, n. 600
Norma che disciplina la formazione e la notifica della cartella di pagamento per tributi (in questo caso IRAP); è la base formale dell'atto impositivo che ha originato il contenzioso.
art. 2 L.R. Veneto n. 34 del 2002
Disposizione regionale che aveva deliberato la maggiorazione dell'aliquota IRAP al 5,25% per il 2003; la sua applicabilità è stata centrale nella controversia sull'aliquota dovuta.
art. 2 L.R. Toscana n. 43 del 2002
Disposizione regionale che aveva deliberato la maggiorazione dell'aliquota IRAP al 4,40% per il 2003; anch'essa oggetto di contestazione nella determinazione dell'aliquota.
art. 2504-bis (richiamato nel testo)
Principio richiamato per affermare che la società incorporante subentra nei rapporti, anche processuali, della società incorporata; conseguentemente i precedenti favorevoli alla incorporata possono obbligare o avvantaggiare la incorporante quale medesimo soggetto processuale.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma sul contributo unificato; nel caso si è ritenuto non applicabile la norma alla parte soccombente rappresentata dall'Avvocatura dello Stato (amministrazione pubblica), come specificato nel dispositivo.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto (art. 395 n.4 e 391-bis c.p.c.) è ammissibile quando la Corte ha omesso di considerare fatti o atti processuali incontrovertibili (p.es. precedenti di legittimità sopravvenuti che costituiscono giudicato esterno) e tale omissione è un errore meramente percettivo, evidente e decisivo.
- Non costituisce motivo revocatorio l'errore di diritto o le valutazioni interpretative/giuridiche: la revocazione non sostituisce la sindacabilità delle scelte giuridiche della Corte di legittimità.
- La memoria ex art. 378 c.p.c. è uno strumento importante per segnalare alla Corte pronunce sopravvenute; se tali pronunce sono rilevanti e non vengono considerate, può configurarsi un errore revocatorio.
- In caso di fusioni, la società incorporante subentra nelle posizioni processuali della incorporata: i precedenti favorevoli alla incorporata possono costituire giudicato rispetto alla successiva controversia del successore.
- In contenziosi tributari la Corte di cassazione può rideterminare il debito anche autonomamente, ma ciò non esime dal dover valutare precedenti sopravvenuti che costituiscono giudicato; l'omissione di tali giudicati può comportare la revocazione della decisione impugnata.
- Per tutelare la propria posizione in controversie di massima (p.es. aliquote tributari complesse), è strategico segnalare tempestivamente alla Corte qualsiasi precedente di legittimità sopravvenuto e produrre memorie processuali esplicite richiamando il giudicato.
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