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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25746/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Revocazione della sentenza della Corte di cassazione n. 3883/2015 ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n.4 c.p.c., dedotta per errore di fatto: la Corte avrebbe omesso di considerare pronunce della stessa Corte di cassazione del 2012 favorevoli all'applicazione dell'aliquota IRAP ordinaria 4,25% per le imprese del gruppo Unicredit (decisioni nn. 12435, 12436, 12438/2012), le quali, a giudizio della ricorrente, costituiscono giudicato esterno rispetto alla controversia; inoltre rilievi su presunti errori percettivi e omissione di pronuncia su esimenti alle sanzioni (altri motivi assorbiti). Il contenzioso originario riguarda la cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis DPR 29/9/1973 n.600 per IRAP 2003, contestazione sull'aliquota (4,25% vs maggiorazioni regionali Veneto 5,25% e Toscana 4,40%) e determinazione alternativa dell'aliquota 4,75% dalla Corte di legittimità.

La decisione

Accolto il secondo motivo di revocazione (omessa considerazione di precedenti di legittimità che costituivano giudicato esterno); rigettato il primo motivo; terzo e quarto motivi assorbiti. Revocata l'ordinanza n. 3883/2015 della Corte di cassazione; rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 62/05/2010 della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna (quindi confermato l'esito favorevole a Unicredit in grado di merito). Condanna dell'Agenzia delle entrate al rimborso delle spese processuali a favore di Unicredit (liquidate in C 12.000,00 per competenze oltre oneri). Non applicazione dell'art. 13 comma 1-quater del DPR 115/2002 per ragioni indicate nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 391-bis cod. proc. civ.

    Norma che disciplina il ricorso per revocazione per errori di fatto o per sopravvenienza; utilizzata come base per chiedere la revoca della decisione di Cassazione per omissione di fatti incontrovertibili (giudicati sopravvenuti).

  • art. 395 n. 4 cod. proc. civ.

    Prevede la revocazione per errore di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto applicabile tale causa di revocazione per la mancata considerazione di precedenti di Cassazione costitutivi di giudicato esterno.

  • art. 378 cod. proc. civ.

    Consente il deposito di memorie dopo il controricorso; la ricorrente ha invocato tramite memoria pronunce sopravvenute della Corte che non erano state considerate dalla decisione impugnata.

  • art. 36-bis DPR 29 settembre 1973, n. 600

    Norma che disciplina la formazione e la notifica della cartella di pagamento per tributi (in questo caso IRAP); è la base formale dell'atto impositivo che ha originato il contenzioso.

  • art. 2 L.R. Veneto n. 34 del 2002

    Disposizione regionale che aveva deliberato la maggiorazione dell'aliquota IRAP al 5,25% per il 2003; la sua applicabilità è stata centrale nella controversia sull'aliquota dovuta.

  • art. 2 L.R. Toscana n. 43 del 2002

    Disposizione regionale che aveva deliberato la maggiorazione dell'aliquota IRAP al 4,40% per il 2003; anch'essa oggetto di contestazione nella determinazione dell'aliquota.

  • art. 2504-bis (richiamato nel testo)

    Principio richiamato per affermare che la società incorporante subentra nei rapporti, anche processuali, della società incorporata; conseguentemente i precedenti favorevoli alla incorporata possono obbligare o avvantaggiare la incorporante quale medesimo soggetto processuale.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma sul contributo unificato; nel caso si è ritenuto non applicabile la norma alla parte soccombente rappresentata dall'Avvocatura dello Stato (amministrazione pubblica), come specificato nel dispositivo.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto (art. 395 n.4 e 391-bis c.p.c.) è ammissibile quando la Corte ha omesso di considerare fatti o atti processuali incontrovertibili (p.es. precedenti di legittimità sopravvenuti che costituiscono giudicato esterno) e tale omissione è un errore meramente percettivo, evidente e decisivo.
  • Non costituisce motivo revocatorio l'errore di diritto o le valutazioni interpretative/giuridiche: la revocazione non sostituisce la sindacabilità delle scelte giuridiche della Corte di legittimità.
  • La memoria ex art. 378 c.p.c. è uno strumento importante per segnalare alla Corte pronunce sopravvenute; se tali pronunce sono rilevanti e non vengono considerate, può configurarsi un errore revocatorio.
  • In caso di fusioni, la società incorporante subentra nelle posizioni processuali della incorporata: i precedenti favorevoli alla incorporata possono costituire giudicato rispetto alla successiva controversia del successore.
  • In contenziosi tributari la Corte di cassazione può rideterminare il debito anche autonomamente, ma ciò non esime dal dover valutare precedenti sopravvenuti che costituiscono giudicato; l'omissione di tali giudicati può comportare la revocazione della decisione impugnata.
  • Per tutelare la propria posizione in controversie di massima (p.es. aliquote tributari complesse), è strategico segnalare tempestivamente alla Corte qualsiasi precedente di legittimità sopravvenuto e produrre memorie processuali esplicite richiamando il giudicato.

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