Sentenza n. 1382/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale di Palermo, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero all’erogazione di buoni elettronici di spesa per complessivi 5.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori pubblici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Palermo, sezione lavoro, con la quale il Ministero era stato condannato a erogare buoni elettronici di spesa del valore di 1.000 euro, 1.500 euro e 2.500 euro in favore delle singole aventi diritto. Il titolo era stato notificato e risultava inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. È stata inoltre chiesta la rivalutazione monetaria delle somme dovute e l’applicazione della penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi dell’art. 114 c.p.a., rilevando il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine per l’adempimento. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza, mediante il pagamento delle spettanze, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e con ulteriore termine di sessanta giorni su istanza della parte interessata. Il commissario non ha diritto a compenso, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il giudice ha ritenuto applicabile per analogia la disciplina prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti ex legge n. 89/2001. È stata respinta la domanda di rivalutazione monetaria, poiché non riconosciuta dal giudice ordinario e comunque non documentata la ricorrenza dei presupposti per derogare al divieto di cumulo con gli interessi legali previsto in materia retributiva. È stata invece applicata, sulla sorte capitale, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 552 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, assegnare un termine all’amministrazione e nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta; costituisce inoltre la base per l’applicazione della penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulla sorte capitale.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine previsto dopo la notificazione del titolo esecutivo costituisce, unitamente al passaggio in giudicato, presupposto per l’azione di ottemperanza contro l’amministrazione debitrice.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
In materia retributiva vieta il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali; la rivalutazione può essere riconosciuta solo nei limiti e alle condizioni indicate dalla giurisprudenza, non documentate nel caso concreto.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
La disciplina sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, dettata per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.
art. 26 c.p.a.
Fondamento della condanna alle spese del giudizio secondo il principio di soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale criterio per porre le spese processuali a carico dell’amministrazione soccombente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato, notificato all’amministrazione, non sia stato eseguito nel termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna al pagamento di somme, il giudice può ordinare all’amministrazione l’integrale esecuzione entro un termine determinato e nominare un commissario ad acta per l’eventuale inerzia successiva.
- La disciplina che esclude il compenso del commissario ad acta nominato tra i dirigenti dell’amministrazione debitrice può essere applicata per analogia anche ai giudizi di ottemperanza diversi da quelli relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, quando l’attività commissariale rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere quantificata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento o, comunque, fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento.
- Per le somme dovute al pubblico dipendente per periodi successivi al 31 dicembre 1994, rivalutazione monetaria e interessi legali non sono cumulabili; la rivalutazione può essere riconosciuta soltanto ove ricorrano e siano provati i presupposti previsti dalla disciplina applicabile.
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