Cassazione Civile, Sentenza n. 24604/2023 del 14/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, avv. Salvatore Pagliuca, aveva chiesto al Tribunale di Potenza la liquidazione dei compensi per il patrocinio svolto a favore di Antonella Sinesi, parte ammessa al gratuito patrocinio. Il Tribunale ha respinto la domanda e ha revocato l'ammissione al beneficio ritenendo che, all'udienza di precisazione delle conclusioni, il difensore avesse chiesto la distrazione delle spese processuali, richiesta ritenuta incompatibile con il patrocinio a spese dello Stato. L'avv. Pagliuca ha proposto opposizione ex art.170 D.P.R. 115/2002 e ricorso per cassazione, deducendo (1) che non aveva chiesto la distrazione o che comunque tale richiesta non poteva determinare decadenza dal beneficio, e che era solo intenzionato a ottenere la liquidazione del compenso, e (2) che il Tribunale non avrebbe considerato la sua ripetuta dichiarazione che la parte era ammessa al patrocinio e che intendeva avvalersene.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che mancasse la legittimazione processuale del ricorrente a proporre l'opposizione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato: solo la parte interessata (la persona ammessa al beneficio) può contestare la revoca, mentre il difensore può impugnare solo questioni relative alla liquidazione dei compensi purché l'ammissione permanga. Perciò la Corte ha cassato senza rinvio l'ordinanza impugnata per carenza di legittimazione del ricorrente. Non sono state liquidate spese processuali (il Ministero non ha svolto difese). È stato inoltre dato atto della sussistenza delle condizioni per l'eventuale versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 D.P.R. 115/2002, comma 1-quater.
Norme richiamate
D.P.R. 115/2002, art. 170
Regola l'opposizione avverso i provvedimenti in materia di patrocinio a spese dello Stato; secondo la Corte l'opposizione avverso la revoca può essere proposta solo dall'interessato (la parte ammessa), non dal difensore in proprio.
D.P.R. 115/2002, art. 83
Disciplina aspetti procedurali relativi alla liquidazione dei compensi; il ricorrente ha invocato tale norma per sostenere di aver chiesto solo la liquidazione e non la distrazione delle spese, ma la Corte ha esaminato la questione nella prospettiva della legittimazione a impugnare la revoca.
D.P.R. 115/2002, artt. 93 e 99
Riconoscono ruoli e limiti di interessato e difensore nella procedura di ammissione al patrocinio: l'istanza può essere presentata anche dal difensore, ma la facoltà di contestare il rigetto o la revoca è riservata al diretto interessato.
D.P.R. 115/2002, art. 136
“se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione. Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”
Stabilisce i casi e la forma della revoca dell'ammissione al patrocinio quando mutano le condizioni di ammissione o emergono fatti che la rendono incompatibile.
art. 86 c.p.c.
Consente al difensore di stare in giudizio e di essere rappresentato nel processo anche in proprio; tuttavia tale rappresentanza non attribuisce al difensore il potere di impugnare provvedimenti che incidono su diritti sostanziali della parte (come la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio).
d.lgs. 150/2011, art. 15
Prevede l'applicazione del rito sommario speciale al procedimento di opposizione ex art.170 D.P.R. 115/2002, ma non conferisce al difensore il potere di proporre opposizione contro la revoca in luogo della parte.
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Prevede, in determinate ipotesi successive al 30 gennaio 2013, l'obbligo per il ricorrente del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza delle condizioni per un eventuale versamento da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Solo la parte ammessa al gratuito patrocinio ha legittimazione a impugnare la revoca dell'ammissione; il difensore, anche se rappresenta la parte, non può proporre opposizione ex art.170 in proprio per ottenere la riforma della revoca.
- Il difensore può agire in proprio solo per questioni attinenti alla liquidazione dei compensi se l'ammissione al patrocinio permane; se l'ammissione è revocata, il difensore non può ottenere dal Ministero il pagamento e resta titolare del diritto di agire nei confronti del proprio assistito.
- Prima di presentare istanze processuali che possano essere interpretate come incompatibili con il gratuito patrocinio (es. richiesta di distrazione delle spese), è opportuno coordinare tali scelte con la parte ammessa al beneficio per non pregiudicarne la posizione.
- Se si intende contestare un provvedimento di revoca del patrocinio, occorre che lo faccia direttamente la parte interessata; l'avvocato può solo assistere e supportare la parte nella difesa, non sostituirla nell'esercizio del relativo diritto di impugnazione.
- In casi simili, verificare sempre preliminarmente la legittimazione attiva di chi propone l'impugnazione e seguire scrupolosamente le disposizioni procedurali del D.P.R. 115/2002 (art.83 e connessi) per evitare inammissibilità per carenza di legittimazione.
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