Cassazione Penale, Ordinanza n. 19770/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, per ciascuno, della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia d'appello di condanna è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che li aveva condannati, in relazione a un episodio qualificato anche ai sensi dell'art. 337 c.p. Dal testo emerge che il primo ricorrente lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; il secondo deduceva l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte ha rilevato che il primo motivo era aspecifico, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta lineare e coerente; il secondo era manifestamente infondato, poiché relativo alla pena, ma sorretto da motivazione sufficiente, non illogica e con adeguato esame delle deduzioni difensive.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
La sentenza impugnata riguarda anche una condanna per resistenza a pubblico ufficiale; la Corte di cassazione non entra nel merito della qualificazione del fatto, limitandosi a rilevare l'inammissibilità dei motivi di ricorso.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre censure non calibrate sulla ratio decidendi.
- La censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche deve misurarsi con la motivazione del giudice di merito; se quest'ultima è lineare e coerente, il motivo è aspecifico quando non ne individui vizi logici o giuridici.
- La doglianza sull'eccessività della pena è manifestamente infondata quando la determinazione del trattamento sanzionatorio risulti sorretta da motivazione sufficiente, non illogica e comprensiva dell'esame delle deduzioni difensive.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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