Sentenza n. 4473/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, sede staccata di Latina, che aveva annullato l’ordinanza dirigenziale di annullamento d’ufficio del permesso in sanatoria e di contestuale ingiunzione di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha appellato la sentenza con la quale il TAR aveva nuovamente annullato l’ordinanza dirigenziale n. 260 del 16 novembre 2023, recante l’annullamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, del permesso in sanatoria n. 493 del 2005 e la contestuale ingiunzione di demolizione delle opere relative al primo piano e alla soffitta. Il Comune ha sostenuto che il TAR avesse erroneamente interpretato il nuovo provvedimento e che la falsa rappresentazione dei fatti da parte dell’istante consentisse di superare il termine ragionevole per l’autotutela, senza necessità di una specifica comparazione con l’interesse del privato né di un’ulteriore motivazione sull’interesse pubblico. La falsa rappresentazione sarebbe consistita nella difformità tra le superfici e i volumi indicati nell’istanza originaria di condono del 1986, nelle planimetrie catastali e negli elaborati grafici successivamente prodotti, nonché nella legittimazione di una superficie del sottotetto non menzionata nell’istanza originaria. Il Comune ha inoltre richiamato la relazione di un commissario ad acta, formata in altro giudizio, secondo cui i due permessi in sanatoria rilasciati nel 2005 e nel 2007 sarebbero stati ottenuti su presupposti idonei a fuorviare l’Amministrazione. L’appellato ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado, deducendo l’illegittimità dell’autotutela tardiva e l’insufficienza della motivazione quanto ai presupposti dell’art. 21-nonies, alla posizione del proprietario estraneo alla formazione del titolo e all’interesse pubblico attuale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha precisato che il superamento del termine ragionevole previsto per l’annullamento d’ufficio può essere ammesso quando il provvedimento favorevole sia stato ottenuto mediante falsa rappresentazione dei fatti, ma solo se ricorrono congiuntamente due condizioni: l’istante deve avere rappresentato uno stato dei fatti oggettivamente difforme dalla realtà e l’Amministrazione deve essere incolpevole, non avendo potuto rilevare il mendacio con l’ordinaria istruttoria. Nel caso concreto, secondo il Collegio, non era stata dimostrata una divergenza tra la rappresentazione del privato e la realtà materiale, ma soltanto una discrepanza tra due rappresentazioni documentali rese dall’istante nel corso del medesimo procedimento amministrativo, protrattosi per quasi vent’anni. Tale contrasto emergeva da documenti appartenenti allo stesso fascicolo e, pertanto, avrebbe potuto essere rilevato dal responsabile del procedimento già al momento del rilascio del permesso nel 2005. L’omessa rilevazione della discrepanza escludeva quindi l’incolpevolezza dell’Amministrazione e impediva l’esercizio tardivo dell’autotutela. La carenza del presupposto temporale era sufficiente a confermare l’annullamento giudiziale dell’ordinanza, senza necessità di esaminare ulteriormente gli altri profili. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio di appello, liquidate in euro 5.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
Il testo richiama il termine ragionevole e il limite temporale previsto per l’annullamento d’ufficio, nonché l’ipotesi di falsa rappresentazione dei fatti.
Il superamento del termine ragionevole o del termine legale per l’annullamento d’ufficio è possibile in presenza di falsa rappresentazione dei fatti solo quando vi sia una difformità oggettiva tra la realtà rappresentata e quella effettiva e l’Amministrazione sia incolpevole, non avendo potuto rilevare la falsità con l’istruttoria ordinaria.
art. 2 Cost.
Il testo richiama i doveri di solidarietà e l’obbligo del cittadino di comportarsi correttamente e in buona fede.
Il privato è tenuto a fornire rappresentazioni corrette e leali dei fatti rilevanti nel procedimento amministrativo; tale obbligo, tuttavia, non esonera l’Amministrazione da responsabilità istruttoria quando la discrasia sia rilevabile dai documenti del fascicolo.
Massime di principio
- Il superamento del termine ragionevole previsto per l’annullamento d’ufficio di un provvedimento favorevole è ammesso, in presenza di falsa rappresentazione dei fatti, solo quando il privato abbia rappresentato uno stato di fatto oggettivamente difforme dalla realtà effettiva.
- La falsa rappresentazione rilevante ai fini dell’autotutela tardiva richiede non soltanto la difformità tra rappresentazione e realtà, ma anche l’incolpevolezza dell’Amministrazione: l’errore non deve essere stato rilevabile mediante l’ordinaria istruttoria procedimentale.
- La mera discrepanza tra documenti o rappresentazioni prodotti dal privato nel corso dello stesso procedimento non equivale, di per sé, a falsa rappresentazione della realtà idonea a consentire l’autotutela oltre il termine; se la contraddizione era verificabile nel fascicolo amministrativo, l’omessa rilevazione è imputabile all’Amministrazione.
- L’Amministrazione non può utilizzare la falsa rappresentazione dei fatti per superare il termine dell’autotutela quando l’erroneità dei presupposti del provvedimento sia riconducibile, anche per colpa concorrente, alla propria carente istruttoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 1235/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 220/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 221/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 222/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 1250/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 1251/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →