Sentenza n. 1512/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano n. 3626, Sezione Lavoro, pubblicata in data 17.07.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’attribuzione della Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione la Carta docente, per un importo complessivo di 1.500 euro, oltre alle spese di lite. Deduceva l’inerzia dell’Amministrazione e chiedeva l’esecuzione della sentenza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna al pagamento di una penalità di mora. Il TAR ha rilevato d’ufficio la genericità della procura alle liti. La procura, redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e successivamente notificata in copia informatica, indicava soltanto il conferimento del mandato per il riconoscimento del diritto alla Carta docente ai sensi della legge n. 107/2015, senza identificare il TAR adito, il provvedimento del giudice ordinario di cui si chiedeva l’esecuzione, la parte resistente o la data del rilascio. La ricorrente non era presente, tramite il proprio difensore, alla camera di consiglio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. La procura speciale deve identificare l’oggetto del ricorso, le parti, l’autorità giudiziaria adita e gli altri elementi utili a individuare la controversia. La procura generica può beneficiare dell’eccezione relativa alla procura apposta in calce o a margine dell’atto solo quando il collegamento materiale e documentale con il ricorso consenta di ricavare la specifica volontà processuale della parte. Tale eccezione non opera quando la procura è sottoscritta su supporto cartaceo e depositata come copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale: la mera allegazione telematica non dimostra né la piena consapevolezza della parte circa il contenuto dell’atto né la preesistenza o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso. Il TAR ha richiamato il principio secondo cui la procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, al ricorso, e non può essere formata o validamente riferita alla sola notificazione o al successivo deposito. Il vizio non è sanabile ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. Non è stato riconosciuto neppure l’errore scusabile ex art. 37 c.p.a.: la sentenza dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2025 non avrebbe innovato il quadro normativo, ma avrebbe confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti, sicché la parte avrebbe potuto adottare la soluzione più prudente. L’assenza del difensore alla camera di consiglio ha inoltre escluso l’obbligo di concedere il termine ex art. 73, comma 3, c.p.a. per il contraddittorio su una questione rilevata d’ufficio. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale la ricorrente chiedeva l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.
Impone che il difensore che sottoscrive il ricorso sia munito di procura speciale, idonea a individuare l’oggetto, le parti, l’autorità giudiziaria e gli altri elementi della controversia.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Prevede il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio; il TAR ha ritenuto non necessario un ulteriore avviso quando il difensore non è presente in udienza o camera di consiglio.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Rileva quale disposizione di rinvio alle norme del codice di procedura civile in materia di sanatoria della procura, sanatoria esclusa nel caso concreto.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La disciplina della regolarizzazione dei difetti della rappresentanza processuale non è stata ritenuta applicabile al difetto originario della procura speciale quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo.
art. 37 c.p.a.
Consente la rimessione in termini solo in presenza di obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; il beneficio è stato negato perché esistevano indirizzi interpretativi cui conformarsi prudenzialmente.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La regola tecnica sulla procura depositata telematicamente non elimina la necessità che, quando la procura è su foglio separato, essa contenga elementi sufficienti a individuare la specifica controversia e la volontà di conferire il potere rappresentativo.
art. 22 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell’obbligatorietà, in via generale, della difesa tecnica nel processo amministrativo.
art. 23 c.p.a.
Richiamato insieme all’art. 22 c.p.a. per sottolineare la necessità di una difesa tecnica adeguatamente formalizzata.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede la Carta elettronica del docente, oggetto della pretesa sostanziale riconosciuta dalla sentenza del giudice ordinario, senza essere decisivo per la declaratoria processuale di inammissibilità.
sentenza Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 2 ottobre 2025, n. 11
la procura speciale deve preesistere, o, quanto meno, essere coeva al ricorso (e non alla relativa notificazione, né tanto meno al conseguente deposito): è valido solo il ricorso sottoscritto dal legale munito di procura speciale, da indicare specificamente, sicché essa deve preesistere alla stessa elaborazione del ricorso o, comunque, collocarsi nel medesimo contesto temporale
La procura speciale deve essere specifica e preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; il difetto originario non è sanabile mediante successiva regolarizzazione e, per i ricorsi notificati dopo la pubblicazione della pronuncia, non giustifica di regola l’errore scusabile.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura speciale deve individuare in modo sufficiente l’oggetto della controversia, le parti e l’autorità giudiziaria adita; una procura meramente generica è inidonea a conferire validamente lo ius postulandi per lo specifico ricorso.
- La procura redatta su supporto analogico separato e depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non diventa automaticamente una procura speciale apposta in calce al ricorso: l’allegazione telematica non supplisce alla mancanza di elementi identificativi della controversia.
- La procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia formata prima della notificazione o del deposito dell’atto.
- Il difetto originario della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante il meccanismo di regolarizzazione previsto dal combinato disposto degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.
- L’errore scusabile non è riconoscibile quando la pronuncia giurisprudenziale richiamata dalla parte non ha innovato il quadro normativo, ma ha confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti e la parte avrebbe potuto adottare una condotta processuale più prudente.
- Quando il difensore non compare alla camera di consiglio, il giudice non è tenuto a concedere il termine ex art. 73, comma 3, c.p.a. per controdedurre su una questione rilevata d’ufficio, poiché l’assenza è considerata rinuncia implicita al contraddittorio sulla questione.
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