Cassazione Penale, Sentenza n. 44843/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del GIP che aveva respinto la richiesta di archiviazione nei confronti di Di Giampietro (indagato per il reato di truffa ex art. 640 comma 2 c.p.) e aveva ordinato, previa iscrizione anche dell'art. 493-ter c.p., che la pubblica accusa formulasse entro 10 giorni l'imputazione alternativa. Il PM deduceva che il GIP aveva compiuto un errore procedurale e un atto abnorme, disponendo un'"imputazione coatta" per un delitto diverso da quello per cui era stata richiesta l'archiviazione e limitando indebitamente l'autonomia del pubblico ministero nelle determinazioni sull'imputazione e nelle indagini.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore ritenendolo fondato. Ha richiamato il principio consolidato (Sez. Un. 28/11/2013 n. 4319) secondo cui il GIP non può ordinare l'imputazione coatta per reati diversi da quelli ipotizzati dal PM nel procedimento di archiviazione; in tali casi l'atto è abnorme e il GIP deve limitarsi ad ordinare l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'imputazione coatta per il reato di cui all'art. 493-ter c.p. e ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone per i provvedimenti successivi.
Norme richiamate
art. 640 comma 2 c.p.
Il reato originariamente contestato è la truffa commessa tramite internet; tale qualificazione è distinta dalla fattispecie di cui all'art. 493-ter e implica diverso profilo di dolo e condotta. La sentenza sottolinea che il GIP non può sostituirsi al PM formulando imputazioni per reati non richiesti.
art. 493-ter c.p.
Il GIP aveva ordinato l'iscrizione anche per questo reato (rilevante per il caso concreto), ma la Corte ha ritenuto che disporre un'imputazione coatta per un reato diverso da quello prospettato dal PM costituisce atto abnorme; pertanto l'ordine di imputazione per questo articolo è stato annullato.
art. 335 c.p.p.
Secondo la giurisprudenza richiamata, quando il GIP ritiene sussistere una diversa ipotesi di reato rispetto a quella prospettata dal PM nel procedimento di archiviazione, deve limitarsi ad ordinare l'iscrizione nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p. (per consentire alla Procura di valutare e procedere), senza imporre al PM la formulazione coatta della nuova imputazione.
Sez. Un., n. 4319 del 28/11/2013 (giurisprudenza consolidata)
Principio di diritto richiamato: è atto abnorme l'ordine di imputazione coatta emesso dal GIP nei confronti di persona non indagata o per reati diversi da quelli per cui il PM aveva richiesto l'archiviazione; in tali ipotesi il GIP deve limitarsi all'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.
Massime di principio
- Il GIP non può ordinare l'imputazione coatta per reati diversi da quelli ipotizzati dal Pubblico Ministero nel procedimento di archiviazione: tale ordine è da considerarsi atto abnorme.
- Se il GIP ritiene che sussista una diversa qualificazione del fatto, la strada corretta è ordinare l'iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p. e trasmettere gli atti alla Procura, non imporre la formulazione coatta dell'imputazione.
- L'autonomia del Pubblico Ministero nella formulazione delle imputazioni è tutelata: il giudice non può sostituirsi al PM imponendo nuove imputazioni al di fuori dei casi previsti dalla legge.
- In presenza di un ordine di imputazione coatta ritenuto abnorme, il rimedio è il ricorso per cassazione: la Corte può annullare l'atto e disporre la trasmissione degli atti alla Procura per i provvedimenti successivi.
- Quando si sospetta una diversa condotta o reato (diversa dalla qualificazione originaria), le parti devono attenersi alla procedura di iscrizione ai sensi dell'art. 335 c.p.p. e lasciare alla Procura la decisione su eventuali nuove indagini o sulla formulazione di imputazioni alternative.
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