Corte di giustizia, Sentenza C-321/19
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 ottobre 2020. — BY e CZ contro Bundesrepublik Deutschland. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 1999/62/CE – Direttiva 2006/38/CE – Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture – Articolo 7, paragrafo 9 – Articolo 7 bis, paragrafi 1 e 2 – Pedaggi – Principio del recupero dei costi d’infrastruttura – Costi d’infrastruttura – Costi di esercizio – Costi connessi alla polizia stradale – Superamento dei costi – Effetto diretto – Giustificazione a posteriori di un’aliquota di pedaggio eccessiva – Limitazione degli effetti della sentenza nel tempo. — Causa C-321/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte decide una controversia sui pedaggi autostradali tedeschi riscossi da BY e CZ per il trasporto merci. Stabilisce che i costi della polizia stradale non rientrano nei costi di esercizio e non possono essere traslati sui pedaggi, che il recupero deve restare entro i costi d’infrastruttura consentiti dalla direttiva e che la disciplina ha effetto diretto nei confronti dello Stato. Viene inoltre esclusa la possibilità di sanare ex post un pedaggio eccessivo con un nuovo calcolo dei costi in sede giudiziaria, senza limitazione temporale degli effetti della sentenza.
Pedaggi autostradali tedeschi: interpretazione della direttiva 1999/62/CE sul recupero dei soli costi d’infrastruttura, esclusione dei costi di polizia stradale, effetto diretto e impossibilità di giustificazione a posteriori di un pedaggio eccessivo.
La questione giuridica
Se l’articolo 7, paragrafo 9, e l’articolo 7 bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva 1999/62/CE, come modificata dalla direttiva 2006/38/CE, possano essere invocati direttamente dal singolo; se i costi connessi alla polizia stradale rientrino nei costi di esercizio; se un superamento dei costi d’infrastruttura del 3,8% o del 6% violi il divieto di recuperare costi eccedenti; e se un’aliquota di pedaggio eccessiva possa essere giustificata ex post mediante un nuovo calcolo dei costi in sede giudiziaria.
Principio di diritto
La Corte afferma che la direttiva 1999/62/CE, come modificata, impone agli Stati membri di determinare i pedaggi sulla base dei soli costi d’infrastruttura; pertanto i costi di polizia stradale non possono essere inclusi tra i costi di esercizio, e qualsiasi superamento non trascurabile dei costi ammessi, anche dovuto all’inclusione di costi estranei, viola l’articolo 7, paragrafo 9. Tale disposizione, letta con l’articolo 7 bis, paragrafi 1 e 2, ha effetto diretto e può essere invocata dal singolo contro lo Stato membro in caso di mancata o errata trasposizione. Inoltre, un’aliquota di pedaggio eccessiva non può essere giustificata a posteriori mediante un nuovo calcolo dei costi svolto nel corso del giudizio.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 1999/62/CE
- Direttiva 2006/38/CE
- Articolo 2 della direttiva 1999/62/CE
- Articolo 7 della direttiva 1999/62/CE
- Articolo 7 bis della direttiva 1999/62/CE
- Allegato III della direttiva 1999/62/CE
- Decisione n. 1692/96/CE
Pedaggi autostradali tedeschi e direttiva 1999/62/CE
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen in una controversia tra due gestori di trasporto stradale, BY e CZ, e la Repubblica federale di Germania. Oggetto del giudizio è il rimborso di pedaggi versati per l’uso delle autostrade federali tedesche, alla luce della disciplina UE sui pedaggi per autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada.
Contesto normativo rilevante
La Corte interpreta la direttiva 1999/62/CE, come modificata dalla direttiva 2006/38/CE. Vengono in rilievo in particolare:
- l’articolo 2, che definisce tra l’altro "costi di costruzione", "pedaggio" e "pedaggio medio ponderato";
- l’articolo 7, paragrafo 9, che impone il principio del recupero dei soli costi d’infrastruttura e collega i pedaggi medi ponderati ai costi di costruzione, esercizio, manutenzione e sviluppo;
- l’articolo 7 bis, paragrafi 1 e 2, che disciplina la determinazione dei livelli di pedaggio medi ponderati;
- l’allegato III, punto 3, richiamato come elemento interpretativo, relativo ai costi inerenti al funzionamento, alla gestione e al sistema di pedaggio.
Fatti e procedimento principale
BY e CZ avevano gestito fino al 31 agosto 2015 una società di trasporto su strada di diritto polacco. Per il periodo dal 1º gennaio 2010 al 18 luglio 2011 avevano pagato alla Germania EUR 12.420,53 a titolo di pedaggi autostradali. Ritenendo tali importi eccessivi, avevano chiesto il rimborso dinanzi al Verwaltungsgericht Köln, che aveva respinto il ricorso. In appello, il giudice del rinvio ha dubitato della corretta trasposizione del diritto UE e dell’effetto diretto delle norme invocate.
Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte
Il giudice nazionale ha chiesto in sintesi:
- se un singolo possa invocare direttamente le norme dell’articolo 7, paragrafo 9, e dell’articolo 7 bis, paragrafi 1 e 2;
- se i costi della polizia stradale rientrino nei costi di esercizio;
- se un superamento dei costi d’infrastruttura del 3,8% o del 6% sia incompatibile con la direttiva;
- se un pedaggio eccessivo possa essere giustificato ex post mediante un nuovo calcolo giudiziale dei costi.
I costi della polizia stradale non sono costi di esercizio
La Corte osserva che la direttiva consente di fondare i pedaggi solo sul recupero dei costi d’infrastruttura, cioè costi di costruzione, esercizio, manutenzione e sviluppo. La nozione di "costi di esercizio" riguarda i costi derivanti dall’esercizio dell’infrastruttura da parte del gestore, non le spese di polizia stradale, che attengono all’esercizio di pubblici poteri dello Stato e non alla gestione dell’infrastruttura.
La conclusione è rafforzata dall’allegato III, punto 3, che parla di costi sostenuti dall’operatore dell’infrastruttura relativi al funzionamento e alla gestione del sistema di pedaggio. La Corte richiama anche i lavori preparatori, dai quali emerge che il legislatore dell’Unione non ha accolto l’idea di includere costi esterni come quelli amministrativi dei servizi pubblici mobilitati per incidenti stradali.
Divieto di superamento dei costi d’infrastruttura
La Corte afferma che l’articolo 7, paragrafo 9, osta a qualsiasi superamento dei costi d’infrastruttura della rete interessata che derivi da errori di calcolo non trascurabili o dall’inclusione di costi non ammessi. Non è quindi consentito che i pedaggi medi ponderati eccedano i costi recuperabili del 3,8% o del 6% quando lo scostamento dipende da voci estranee alla nozione di costi d’infrastruttura, come appunto i costi di polizia stradale.
Effetto diretto delle disposizioni della direttiva
La Corte ricorda la propria giurisprudenza precedente, in particolare la sentenza Rieser Internationale Transporte del 2004, che aveva negato l’effetto diretto alla versione anteriore della direttiva. Tuttavia, evidenzia che la modifica del 2006 ha colmato le carenze allora riscontrate, poiché le nuove disposizioni definiscono con maggiore precisione il nesso tra pedaggio e costi d’infrastruttura e delimitano l’oggetto del calcolo.
Ne deriva che l’articolo 7, paragrafo 9, e l’articolo 7 bis, paragrafi 1 e 2, impongono un obbligo preciso e incondizionato: il pedaggio deve essere determinato tenendo conto dei soli costi d’infrastruttura. Tale obbligo può essere invocato direttamente da un singolo nei confronti dello Stato membro in caso di omessa o errata trasposizione.
Impossibilità di giustificare a posteriori un pedaggio eccessivo
Richiamando la sentenza Commissione/Austria del 2000, la Corte ribadisce che l’adeguamento delle aliquote deve risultare dal calcolo che le giustifica, e non essere sanato successivamente in giudizio mediante un nuovo calcolo dei costi. La medesima logica vale anche quando lo Stato tenti di aggiornare ex post i costi originariamente considerati nel procedimento giurisdizionale.
Nessuna limitazione temporale degli effetti della sentenza
La Germania aveva chiesto di limitare nel tempo gli effetti della pronuncia, invocando incertezza interpretativa e possibili conseguenze finanziarie. La Corte respinge la richiesta: i pareri della Commissione richiamati dallo Stato erano successivi al periodo rilevante per il calcolo del pedaggio nel procedimento principale e non dimostravano una rilevante incertezza oggettiva tale da giustificare una deroga al principio generale di retroattività dell’interpretazione pregiudiziale.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- i costi connessi alla polizia stradale non rientrano nei costi di esercizio;
- l’articolo 7, paragrafo 9, osta a che i pedaggi medi ponderati superino i costi d’infrastruttura del 3,8% o del 6% per errori di calcolo non trascurabili o per l’inclusione di costi non ammessi;
- il singolo può invocare direttamente le pertinenti disposizioni della direttiva contro lo Stato membro;
- un’aliquota di pedaggio eccessiva non può essere giustificata a posteriori da un nuovo calcolo dei costi svolto in sede giudiziaria.
Principio di diritto
La sentenza conferma che, nel sistema della direttiva 1999/62/CE come modificata, il pedaggio autostradale per i veicoli pesanti deve riflettere esclusivamente i costi d’infrastruttura ammessi dalla direttiva; ogni inclusione di costi pubblici estranei, come quelli della polizia stradale, è illegittima e può essere fatta valere direttamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale.
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