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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-151/18

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 28 ottobre 2020. — Slim Ben Ali contro Consiglio dell'Unione europea. — Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Tunisia – Misure adottate nei confronti di persone responsabili di distrazione di fondi pubblici e delle persone ed entità associate – Elenco delle persone, entità e organismi soggetti a congelamento dei capitali – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Termine ragionevole di giudizio – Sufficiente fondamento in fatto – Termini di ricorso – Gratuito patrocinio – Effetto sospensivo – Ricevibilità – Presupposti. — Causa T-151/18

Giurisprudenza europea62018TJ0151

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha annullato le proroghe 2018/141 e 2019/135 delle misure restrittive nei confronti del ricorrente, ritenendo che il Consiglio non avesse effettuato verifiche sufficienti sul rispetto, in Tunisia, del suo diritto a essere giudicato entro un termine ragionevole. È stata invece dichiarata irricevibile la domanda relativa alla decisione 2020/117, perché proposta tardivamente con memoria di adattamento. Il Tribunale ha respinto la richiesta del Consiglio di mantenere provvisoriamente gli effetti delle decisioni annullate e lo ha condannato alle spese.

Misure restrittive UE relative alla Tunisia: legittimità del mantenimento nell’elenco del ricorrente e applicazione della sospensione dei termini per gratuito patrocinio e adattamento del ricorso

La questione giuridica

Se il ricorso fosse ricevibile anche contro la decisione 2019/135, alla luce della sospensione dei termini conseguente alla domanda di gratuito patrocinio, e se la memoria di adattamento potesse validamente estendere il ricorso alla decisione 2020/117; nel merito, se il Consiglio avesse commesso un errore di valutazione nel mantenere il ricorrente nell’elenco, in particolare per non aver verificato adeguatamente il rispetto, da parte delle autorità tunisine, del diritto ad essere giudicato entro un termine ragionevole e per non aver svolto verifiche supplementari sulla base fattuale della designazione.

Principio di diritto

Nel contesto di misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Tunisia, il Consiglio può mantenere una persona nell’elenco solo se dispone di una base fattuale sufficientemente solida, il che implica verificare, anche d’ufficio, non solo l’esistenza di un procedimento giudiziario in corso per distrazione di fondi pubblici, ma anche che, nel procedimento tunisino, siano stati rispettati i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, compreso il diritto ad essere giudicato entro un termine ragionevole; se i documenti a disposizione non consentono tale verifica, la decisione di mantenimento è illegittima. Inoltre, la domanda di gratuito patrocinio può sospendere i termini di ricorso anche rispetto a una decisione successiva che sostituisce o modifica quella inizialmente indicata, quando ciò sia necessario per non comprimere eccessivamente l’accesso al giudice; invece, una memoria di adattamento proposta oltre il termine avverso una decisione notificata regolarmente resta tardiva. Nel caso concreto, il Tribunale ha annullato le decisioni 2018/141 e 2019/135 nei limiti relativi al ricorrente e ha dichiarato irricevibili le conclusioni contro la decisione 2020/117.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 215, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 29 TUE
  • Articolo 31, paragrafo 2, TUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 146 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 147, paragrafi 4 e 7, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 148, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 148, paragrafo 6, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 151 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 86, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Decisione 2011/72/PESC
  • Decisione di esecuzione 2011/79/PESC
  • Decisione (PESC) 2018/141
  • Decisione (PESC) 2019/135
  • Decisione (PESC) 2020/117
  • Regolamento (UE) n. 101/2011
  • Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione
  • Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici

Misure restrittive UE nei confronti di una persona in relazione alla situazione in Tunisia

La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento proposto dal sig. Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Ali contro tre decisioni PESC del Consiglio che hanno mantenuto e aggiornato la sua iscrizione nell’elenco delle persone soggette a congelamento dei capitali in ragione della situazione in Tunisia. Il Tribunale esamina sia profili preliminari di ricevibilità sia il merito della proroga delle misure restrittive.

Contesto fattuale e normativa di base

La decisione 2011/72/PESC, adottata sulla base dell’articolo 29 TUE, prevede il congelamento dei fondi delle persone responsabili di distrazione di fondi pubblici tunisini e delle persone ed entità associate. Il Consiglio ha poi adottato la decisione di esecuzione 2011/79/PESC e il regolamento (UE) n. 101/2011, che riprende in sostanza il contenuto della decisione e l’elenco dei soggetti designati.

Il ricorrente è rimasto iscritto nell’elenco nelle successive proroghe annuali, da ultimo con le decisioni 2018/141, 2019/135 e 2020/117. I motivi di iscrizione sono stati progressivamente aggiornati, fino a indicare, nella decisione 2020/117, che egli era sottoposto a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di sentenza definitiva delle autorità tunisine.

Procedimento dinanzi al Tribunale

Il ricorrente aveva chiesto il gratuito patrocinio già nel marzo 2018, quando era in vigore la decisione 2018/141. Dopo la designazione del difensore, ha depositato il ricorso contro le decisioni 2018/141 e 2019/135 e, in seguito, una memoria di adattamento per estendere le conclusioni alla decisione 2020/117.

Ricevibilità: decisione 2019/135

Il Tribunale affronta anzitutto la questione se la domanda di gratuito patrocinio del marzo 2018 avesse sospeso i termini di ricorso anche rispetto alla decisione 2019/135, adottata successivamente ma avente il medesimo oggetto della precedente proroga. Il Tribunale afferma che, nel caso concreto, il ricorrente non poteva designare nella domanda un atto non ancora adottato; tuttavia, una volta adottata la decisione sostitutiva, egli poteva adattare il ricorso già coperto dal gratuito patrocinio senza dover presentare una nuova domanda.

Sottolineando l’esigenza di interpretare il regolamento di procedura alla luce dell’articolo 47 della Carta, il Tribunale evita un’interpretazione eccessivamente formalistica che avrebbe reso più difficile l’accesso alla giustizia rispetto ad altri beneficiari del gratuito patrocinio. Conclude quindi che il ricorso era ricevibile anche contro la decisione 2019/135.

Ricevibilità: decisione 2020/117

Quanto alla decisione 2020/117, il Tribunale ritiene che la sua notifica al ricorrente il 1° febbraio 2020 fosse valida, benché il Consiglio non avesse trasmesso materialmente una copia integrale dell’atto insieme alla lettera di comunicazione. La lettera indicava infatti espressamente l’adozione della decisione, i riferimenti di pubblicazione e i motivi del mantenimento delle misure, sufficienti a far decorrere i termini.

La memoria di adattamento è stata depositata solo il 24 giugno 2020, oltre il termine di due mesi e dieci giorni. Di conseguenza, le conclusioni contro la decisione 2020/117 sono state dichiarate irricevibili.

Esame del merito: obbligo di verifica del Consiglio

Nel merito, il Tribunale richiama la giurisprudenza della Corte, in particolare la sentenza LTTE/Consiglio e la sentenza Azarov/Consiglio, per affermare che il Consiglio, prima di fondarsi su un procedimento o su una decisione di uno Stato terzo, deve verificare che tale procedimento sia stato condotto nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Tale obbligo vale anche per le misure restrittive adottate nel contesto della Tunisia, poiché il modello è analogo a quello esaminato in Azarov.

Il Tribunale precisa che questi obblighi non dipendono necessariamente dalla presentazione di osservazioni preventive dell’interessato: il Consiglio deve attivarsi anche d’ufficio quando la base fattuale della misura susciti dubbi ragionevoli.

Termine ragionevole di giudizio e insufficienza degli elementi esaminati dal Consiglio

Il ricorrente sosteneva che il procedimento tunisino nei suoi confronti fosse sostanzialmente fermo dal 2011, senza attività istruttorie specificamente riferibili a lui. Il Consiglio replicava di non avere elementi obiettivi sufficienti a dubitare del rispetto del termine ragionevole, richiamando certificati tunisini che attestavano solo la pendenza dell’indagine.

Il Tribunale osserva che tali certificati non indicavano alcuna attività processuale specifica nei confronti del ricorrente e che, per sette o otto anni, non risultava alcun sviluppo individualizzato del procedimento a suo carico. In un simile contesto, il Consiglio disponeva quantomeno di elementi tali da suscitare perplessità legittime e avrebbe dovuto compiere verifiche più approfondite sullo stato e sull’evoluzione del procedimento, non limitandosi a constatare che l’indagine era ancora formalmente pendente.

Base fattuale insufficiente per la proroga delle misure

Il Tribunale ritiene che il Consiglio non avesse una base fattuale sufficientemente solida per mantenere il ricorrente nell’elenco, poiché le informazioni disponibili non consentivano di escludere un rischio di violazione del suo diritto a essere giudicato entro un termine ragionevole. La sola esistenza di un’indagine lunga e sostanzialmente immobile dal 2011, senza atti processuali specifici nei confronti del ricorrente, non era sufficiente a giustificare la proroga della misura restrittiva.

Per questa ragione, il Tribunale conclude che le decisioni 2018/141 e 2019/135 devono essere annullate nei limiti in cui riguardano il ricorrente.

Mantenimento degli effetti delle decisioni annullate

Il Consiglio chiedeva che, in caso di annullamento, gli effetti delle decisioni fossero mantenuti fino alla scadenza del termine di impugnazione o fino all’eventuale rigetto di un’impugnazione, per evitare il rischio di pregiudicare l’efficacia di future misure restrittive. Il Tribunale respinge la richiesta: la decisione 2020/117 resta in vigore, ma l’annullamento delle decisioni precedenti non comporta automaticamente la cancellazione del ricorrente dall’elenco, né il Consiglio ha dimostrato un pregiudizio irreversibile tale da giustificare il mantenimento degli effetti.

Dispositivo e spese

Il Tribunale annulla le decisioni 2018/141 e 2019/135 nei limiti in cui si riferiscono al ricorrente, respinge il ricorso quanto al resto, cioè con riferimento alla decisione 2020/117, e condanna il Consiglio alle spese.

Principi di rilievo pratico

Per la pratica professionale, la sentenza conferma che nelle misure restrittive collegate a procedimenti di Stati terzi il Consiglio non può limitarsi a richiamare la pendenza formale di un’indagine: deve verificare la tenuta del procedimento rispetto ai diritti fondamentali, soprattutto quando la durata sia eccezionalmente lunga e manchino atti individualizzati. Inoltre, la decisione chiarisce che il gratuito patrocinio può incidere sulla decorrenza dei termini anche rispetto ad atti sopravvenuti sostitutivi, ma che la notifica di una decisione restrittiva resta idonea a far decorrere il termine quando il destinatario sia messo in condizione di conoscerne contenuto e motivi.

Come è indicizzato

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