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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-608/19

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 28 ottobre 2020. — Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro Zennaro Giuseppe Legnami Sas di Zennaro Mauro & C. — Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Regolamento (UE) n. 1407/2013 – Articolo 3 – Aiuto “de minimis” – Articolo 6 – Controllo – Imprese che superano il massimale “de minimis” a causa del cumulo con aiuti ottenuti in precedenza – Possibilità di scelta tra la riduzione o la rinuncia ad un precedente aiuto al fine di rispettare il massimale de “minimis”. — Causa C-608/19

Giurisprudenza europea62019CJ0608

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in un rinvio del Consiglio di Stato italiano, ha chiarito come funziona il controllo del massimale "de minimis" previsto dal regolamento n. 1407/2013. Il superamento della soglia deve essere verificato prima della concessione dell’aiuto, non al momento dell’erogazione, e il momento della concessione dipende dal regime giuridico nazionale applicabile. Tuttavia, il regolamento non obbliga gli Stati membri a consentire modifiche della domanda o rinunce a precedenti aiuti, pur ammettendo che tali soluzioni possano essere previste dal diritto nazionale se operate prima della concessione.

Aiuti di Stato "de minimis": possibilità di ridurre il finanziamento richiesto o rinunciare a precedenti aiuti per non superare il massimale prima della concessione dell’aiuto.

La questione giuridica

Se gli articoli 3 e 6 del regolamento (UE) n. 1407/2013 consentano a un’impresa che rischia di superare il massimale "de minimis" per cumulo con aiuti precedenti di modificare, fino alla concessione dell’aiuto, la propria domanda riducendo il finanziamento richiesto o rinunciando, in tutto o in parte, a precedenti aiuti già percepiti; e se tale facoltà debba essere riconosciuta anche in assenza di una previsione espressa nella normativa nazionale o nell’avviso pubblico applicabile.

Principio di diritto

Gli articoli 3 e 6 del regolamento (UE) n. 1407/2013 vanno interpretati nel senso che il controllo del rispetto del massimale "de minimis" si effettua prima della concessione dell’aiuto, momento che va individuato secondo il diritto nazionale applicabile; fino a tale momento l’impresa può, se l’ordinamento nazionale lo consente, ridurre il finanziamento richiesto o rinunciare a precedenti aiuti per rientrare nel tetto, ma il regolamento non impone agli Stati membri di prevedere tale facoltà. La concessione o l’erogazione di un nuovo aiuto che faccia superare il massimale non può beneficiare del regolamento.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 107 TFUE
  • Articolo 108 TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Regolamento (UE) n. 1407/2013
  • Articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013
  • Articolo 6 del regolamento (UE) n. 1407/2013

Aiuti "de minimis" e possibilità di modifica della domanda prima della concessione

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato italiano in materia di aiuti di Stato de minimis concessi dall’INAIL a una impresa del settore del legno. Il problema nasceva dal rischio che il cumulo tra il contributo INAIL e altri aiuti pubblici precedenti superasse il massimale di 200.000 euro in tre esercizi finanziari previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013.

Fatti e procedimento principale

La società Zennaro aveva presentato domanda per un contributo INAIL destinato a interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’INAIL aveva inizialmente ammesso il progetto per 130.000 euro, poi ridotti a 111.401,16 euro a seguito di una variante proposta dalla società, ma aveva comunque negato l’erogazione ritenendo che il cumulo con altri aiuti già percepiti avrebbe superato il massimale "de minimis". La società sosteneva invece di poter, fino all’erogazione, ridurre il contributo richiesto o rinunciare a parte dei precedenti aiuti per rientrare nella soglia.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza:

  • se, in caso di superamento del massimale per effetto del cumulo, l’impresa possa scegliere fino all’effettiva erogazione tra riduzione del nuovo finanziamento e rinuncia, totale o parziale, a precedenti aiuti;
  • se tale possibilità valga anche quando non sia espressamente prevista dalla normativa nazionale o dall’avviso pubblico.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare il regolamento (UE) n. 1407/2013, e in specie:

  • articolo 3, che definisce gli aiuti de minimis e stabilisce il massimale di 200.000 euro su base mobile triennale;
  • articolo 6, che disciplina il controllo preventivo da parte degli Stati membri, imponendo la dichiarazione sugli altri aiuti ricevuti e la verifica del rispetto della soglia prima della concessione;
  • i considerando 3, 10, 21 e 22, che evidenziano la finalità di semplificazione e l’obbligo degli Stati membri di predisporre efficaci modalità di controllo. Sono richiamati anche gli articoli 107 e 108 TFUE e l’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

Ragionamento della Corte

La Corte afferma anzitutto che le norme de minimis, in quanto derogatorie rispetto al divieto generale di aiuti di Stato, devono essere interpretate restrittivamente. Il punto decisivo è il momento in cui va verificato il rispetto del massimale: dall’articolo 3, paragrafo 7, e dall’articolo 6 emerge che il controllo va effettuato prima della concessione dell’aiuto.

La Corte precisa che il momento della concessione non è fissato autonomamente dal regolamento, ma va determinato secondo il diritto nazionale applicabile e tenendo conto delle condizioni poste dal regime interno o dall’avviso pubblico. È quindi il giudice nazionale a dover individuare, nel caso concreto, quando il diritto all’aiuto sia stato "accordato".

Quanto alla possibilità di riduzione della domanda o di rinuncia a precedenti aiuti, la Corte osserva che il regolamento non contiene alcuna disposizione che imponga o disciplini tale facoltà. Di conseguenza, gli Stati membri conservano un margine di discrezionalità nell’organizzazione della procedura di concessione. Possono quindi consentire che l’impresa modifichi la domanda prima della concessione per rientrare nel massimale, ma non sono obbligati a prevederlo.

La Corte rileva inoltre che la versione italiana dell’articolo 6, paragrafo 3, che usa il verbo "eroga", non è decisiva: il confronto con le altre versioni linguistiche e con la finalità complessiva del regolamento mostra che il controllo deve avvenire prima della concessione, e la difformità italiana è ricondotta a un errore di traduzione.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che:

  • un’impresa può optare, fino alla concessione dell’aiuto, per la riduzione del finanziamento richiesto o per la rinuncia, totale o parziale, a precedenti aiuti già percepiti, al fine di non superare il massimale de minimis;
  • gli Stati membri non sono però tenuti a consentire tali modifiche della domanda prima della concessione.

Spetta quindi al giudice nazionale verificare, in base all’avviso pubblico e alla normativa applicabile, quale sia il momento della concessione e quali conseguenze derivino dall’eventuale mancanza di una disciplina che consenta la modifica della domanda.

Principio affermato

Il massimale "de minimis" deve essere controllato prima della concessione dell’aiuto; fino a quel momento l’impresa può, se l’ordinamento nazionale lo permette, rientrare nella soglia riducendo il nuovo aiuto o rinunciando a aiuti precedenti, ma il regolamento non impone agli Stati membri di prevedere tale meccanismo.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statoaiuti de minimisprocedimento amministrativo nazionalecumulo di aiuti pubblicicontrolli e oneri di dichiarazione

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