Corte di giustizia, Sentenza C-637/19
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 ottobre 2020. — BY contro CX. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea hovrätt – Patent- och marknadsöverdomstolen. — Rinvio pregiudiziale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Società dell’informazione – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi – Articolo 3, paragrafo 1 – Comunicazione al pubblico – Nozione di “pubblico” – Trasmissione a un organo giurisdizionale, per via elettronica, di un’opera protetta, come elemento di prova nell’ambito di un procedimento giurisdizionale. — Causa C-637/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso che la produzione in giudizio, via e-mail, di una fotografia protetta integri una comunicazione al pubblico. Ha ritenuto che un organo giurisdizionale non sia un "pubblico" ai fini dell’articolo 3 della direttiva 2001/29, trattandosi di destinatari determinati e limitati. È irrilevante che il diritto nazionale preveda l’accesso dei terzi agli atti processuali, perché tale accesso dipende da regole interne e non dall’atto di trasmissione compiuto dalla parte.
Trasmissione per via elettronica a un organo giurisdizionale di un’opera protetta come prova in un processo civile tra privati: se integri una "comunicazione al pubblico" ai sensi della direttiva 2001/29/CE.
La questione giuridica
Se la nozione di "pubblico" di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 abbia un significato uniforme; se un organo giurisdizionale possa rientrare in tale nozione; e, in caso di rilievo del regime nazionale di accesso ai documenti pubblici, se la trasmissione per via elettronica di un’opera protetta a un giudice, come elemento di prova in un giudizio civile tra privati, costituisca comunicazione o distribuzione al pubblico.
Principio di diritto
La trasmissione per via elettronica a un organo giurisdizionale, come elemento di prova in un procedimento civile tra privati, di un’opera protetta non costituisce "comunicazione al pubblico" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, perché il giudice ricevente non è un "pubblico" nel senso della direttiva: si tratta di un gruppo determinato e limitato di persone che operano nell’interesse pubblico. Inoltre, il regime nazionale di accesso ai documenti pubblici non incide su tale qualificazione, poiché l’eventuale accesso successivo è accordato dall’autorità giudiziaria in forza di norme interne richiamate dall’articolo 9 della direttiva, mentre una lettura diversa comprometterebbe il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2001/29/CE
- Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2001/29/CE
- Articolo 4, paragrafo 1, direttiva 2001/29/CE
- Articolo 9, direttiva 2001/29/CE
- Articolo 17, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 47, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Trasmissione di un’opera protetta a un giudice come prova in un processo civile tra privati
La sentenza concerne un rinvio pregiudiziale dello Svea hovrätt – Patent- och marknadsöverdomstolen, in una controversia tra due soggetti privati relativa all’uso di una fotografia protetta. Il nodo centrale era stabilire se l’invio al giudice, per posta elettronica, di una copia della fotografia come elemento di prova potesse costituire una comunicazione o una distribuzione al pubblico ai sensi della direttiva 2001/29/CE.
Contesto fattuale e procedimento principale
Nel procedimento nazionale il convenuto aveva trasmesso al giudice civile una copia elettronica di una pagina del proprio sito Internet contenente una fotografia. Il ricorrente, che si affermava titolare del diritto d’autore sulla fotografia, chiedeva il risarcimento per violazione del diritto d’autore e della protezione speciale delle fotografie prevista dal diritto svedese. Il giudice di primo grado aveva ritenuto integrata una distribuzione al pubblico, ma aveva respinto la domanda per mancanza di prova del danno; in appello è stato investito il giudice del rinvio.
Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte
Il giudice nazionale chiedeva in sostanza:
- se la nozione di "pubblico" negli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 avesse un significato uniforme;
- se un organo giurisdizionale potesse essere considerato "pubblico";
- se la presenza di una disciplina nazionale di accesso ai documenti pubblici incidesse sulla qualificazione dell’atto come comunicazione o distribuzione al pubblico.
Normativa UE rilevante
La Corte ha esaminato in particolare:
- l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, sul diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico;
- l’articolo 4, paragrafo 1, della stessa direttiva, sul diritto di distribuzione;
- l’articolo 9 della direttiva, che fa salva l’applicazione di disposizioni nazionali, tra cui quelle su accesso ai documenti pubblici;
- i considerando 3, 9, 10 e 31 della direttiva;
- gli articoli 17, paragrafo 2, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Ragionamento della Corte
La Corte ha preliminarmente osservato che la trasmissione avvenuta nel caso di specie era stata effettuata per e-mail, sotto forma di copia elettronica; perciò la fattispecie ricadeva, in linea di principio, nell’articolo 3 della direttiva e non nell’articolo 4, che riguarda la distribuzione di copie materiali.
Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ha ribadito che la "comunicazione al pubblico" richiede due elementi cumulativi:
- un atto di comunicazione dell’opera;
- una comunicazione a un pubblico.
Ha riconosciuto che l’invio del file al giudice costituisce un atto di comunicazione, ma ha escluso il secondo requisito. La nozione di "pubblico" implica infatti un numero indeterminato di destinatari potenziali e un numero di persone piuttosto considerevole. Un organo giurisdizionale, nel contesto della ricezione di un atto processuale, è invece composto da un gruppo chiaramente definito e limitato di persone che esercitano funzioni nell’interesse pubblico; non si tratta dunque di destinatari potenziali indeterminati né di persone in generale.
La Corte ha quindi concluso che la trasmissione di un’opera protetta a un giudice, come prova in una controversia tra privati, non è una comunicazione al pubblico. Ha inoltre respinto l’argomento fondato sulle norme nazionali che consentono l’accesso ai documenti processuali: tale accesso, infatti, non è deciso dall’autore della trasmissione, ma dall’autorità giudiziaria in base a regole interne sugli atti pubblici. L’articolo 9 della direttiva 2001/29 conferma che la direttiva non incide su tali discipline nazionali.
Infine, la Corte ha richiamato il necessario bilanciamento tra la tutela del diritto di proprietà intellettuale e altri diritti fondamentali, in particolare il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di cui all’articolo 47 della Carta. Un’interpretazione diversa rischierebbe di comprimere seriamente tale diritto, perché consentirebbe al titolare del copyright di opporsi alla produzione di elementi di prova in giudizio solo perché contenenti materiale protetto.
Decisione e principio affermato
La Corte ha dichiarato che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che la nozione di "comunicazione al pubblico" non comprende la trasmissione, per via elettronica, a un organo giurisdizionale di un’opera protetta come elemento di prova in un procedimento giudiziario tra privati.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori italiani la pronuncia è rilevante nei casi in cui documenti processuali contengano opere protette, immagini o estratti di contenuti coperti da diritto d’autore. La mera produzione in giudizio, se diretta al giudice e finalizzata alla difesa in causa, non integra di per sé una comunicazione al pubblico ai sensi della direttiva, fermo restando l’eventuale rilievo di altre norme sostanziali o processuali. Il bilanciamento con il diritto di difesa e con la prova in giudizio è valorizzato dalla Corte come limite alla protezione assoluta del diritto d’autore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 28 ott 2020Corte di giustizia, Sentenza C-112/19
- Sentenza · 28 ott 2020Corte di giustizia, Sentenza C-321/19
- Sentenza · 28 ott 2020Corte di giustizia, Sentenza C-608/19
- Sentenza · 28 ott 2020Tribunale, Sentenza T-273/19
- Sentenza · 28 ott 2020Corte di giustizia, Sentenza C-521/18
- Sentenza · 28 ott 2020Tribunale, Sentenza T-151/18
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →