Corte di giustizia, Sentenza C-112/19
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 28 ottobre 2020. — Marvin M. contro Kreis Heinsberg. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Aachen. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2006/126/CE – Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 11, paragrafo 4 – Patente di guida – Riconoscimento reciproco – Portata dell’obbligo di riconoscimento – Patente di guida che è stata oggetto di sostituzione – Sostituzione effettuata in un momento in cui l’autorizzazione alla guida era stata revocata dallo Stato membro di rilascio – Frode – Rifiuto di riconoscimento della patente rilasciata nell’ambito della sostituzione. — Causa C-112/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che il riconoscimento reciproco delle patenti di guida riguarda anche le patenti rilasciate per sostituzione in un altro Stato membro. Ha però precisato che tale principio non può essere invocato per neutralizzare una precedente revoca dell’autorizzazione alla guida disposta dallo Stato membro interessato, soprattutto quando la sostituzione sia stata ottenuta in modo fraudolento o abusivo. Nel caso concreto, il giudice nazionale deve verificare il comportamento del conducente, ma la Corte ammette il rifiuto di riconoscimento della patente sostituita.
Riconoscimento in uno Stato membro di una patente di guida ottenuta per sostituzione quando, prima della sostituzione, un altro Stato membro aveva già revocato l’autorizzazione alla guida al titolare.
La questione giuridica
Se il principio del riconoscimento reciproco delle patenti di guida di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126/CE si applichi anche alle patenti rilasciate per sostituzione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1; e se, in tale contesto, l’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, consenta o imponga a uno Stato membro di rifiutare il riconoscimento quando, prima della sostituzione, lo Stato membro d’origine aveva già revocato l’autorizzazione alla guida, anche sulla base di informazioni incontestabili sulla mancanza della legittimazione sostanziale al momento della sostituzione.
Principio di diritto
La Corte afferma che una patente di guida rilasciata da uno Stato membro a seguito di sostituzione ex articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2006/126 deve, in linea di principio, essere riconosciuta dagli altri Stati membri ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, senza formalità. Tuttavia, l’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, consente a uno Stato membro di rifiutare il riconoscimento quando, prima della sostituzione, esso aveva già revocato l’autorizzazione alla guida al titolare, soprattutto se il rilascio della nuova patente è stato ottenuto in modo fraudolento o abusivo; in tal caso, il rifiuto di riconoscimento può essere definitivo.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/126/CE
- Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 2006/126/CE
- Articolo 2, paragrafo 1, direttiva 2006/126/CE
- Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 2006/126/CE
- Articolo 11, paragrafi 1, 2, 3 e 4, direttiva 2006/126/CE
- Articolo 15, direttiva 2006/126/CE
Riconoscimento di una patente di guida sostituita e revoca pregressa dell’autorizzazione alla guida
La causa C-112/19 riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgericht Aachen in materia di patente di guida, riconoscimento reciproco e limiti derivanti da una revoca già intervenuta nello Stato membro interessato. La controversia opponeva Marvin M. al Kreis Heinsberg, che aveva rifiutato di riconoscere in Germania una patente neerlandese ottenuta per sostituzione di una patente tedesca.
Fatti e procedimento principale
Il sig. M. era titolare di una patente tedesca e, dopo un controllo stradale per guida sotto l’effetto di stupefacenti, le autorità tedesche avevano avviato il procedimento di revoca dell’autorizzazione alla guida. Prima della revoca formale, l’interessato aveva trasferito la residenza nei Paesi Bassi e chiesto la sostituzione della patente tedesca con una neerlandese. Le autorità neerlandesi, consultata la banca dati RESPER, avevano rilasciato la nuova patente.
Successivamente, il Kreis Heinsberg aveva comunque disposto la revoca dell’autorizzazione alla guida e aveva poi constatato che la patente neerlandese non autorizzava il sig. M. a guidare in Germania. Il giudice tedesco ha quindi chiesto se la patente sostituita dovesse essere riconosciuta automaticamente e, in caso negativo, se il riconoscimento potesse essere rifiutato quando la sostituzione era avvenuta dopo la revoca dell’autorizzazione alla guida nello Stato membro di origine.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126/CE, sul riconoscimento reciproco delle patenti di guida;
- l’articolo 11, paragrafi 1 e 4, della stessa direttiva, relativo alla sostituzione della patente e al rifiuto di riconoscimento in caso di limitazione, sospensione o ritiro;
- l’articolo 15 della direttiva, sulla cooperazione e lo scambio di informazioni tra Stati membri;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.
Sono inoltre richiamati i considerando 2 e 8 della direttiva, centrati su libera circolazione e sicurezza stradale.
Prima questione: applicabilità del riconoscimento reciproco alle patenti sostituite
La Corte afferma che l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126 prevede il riconoscimento reciproco senza formalità di tutte le patenti rilasciate dagli Stati membri, senza distinguere tra patente rilasciata dopo esame e patente rilasciata per sostituzione. Di conseguenza, anche la patente ottenuta ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, rientra nel meccanismo generale di riconoscimento reciproco, salve le eccezioni espressamente previste dalla direttiva.
Seconda e terza questione: rifiuto di riconoscimento in presenza di revoca pregressa e possibile frode
La Corte esamina congiuntamente le questioni successive e osserva che l’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, usa l’espressione "rifiuta di riconoscere", il che indica un obbligo e non una mera facoltà. Tale disposizione può quindi essere invocata da qualsiasi Stato membro, non soltanto dallo Stato di residenza normale, per negare la validità della patente rilasciata da un altro Stato membro quando il titolare sia stato oggetto, nel territorio dello Stato che rifiuta il riconoscimento, di una limitazione, sospensione o revoca.
La Corte richiama inoltre la propria giurisprudenza secondo cui non si può imporre a uno Stato membro di riconoscere una patente straniera in modo tale da consentire al conducente di aggirare le conseguenze di una precedente infrazione o misura restrittiva, poiché ciò comprometterebbe la fiducia reciproca e l’obiettivo di sicurezza stradale perseguito dalla direttiva.
Divieto di abuso del diritto e rilevanza del comportamento del titolare
La Corte richiama il principio generale del divieto di frodi e abusi del diritto dell’Unione. Nel contesto della sostituzione di una patente, sussiste frode quando:
- oggettivamente, non erano soddisfatte le condizioni richieste per la sostituzione;
- soggettivamente, l’interessato ha agito con l’intento di eludere tali condizioni per ottenere il vantaggio connesso alla nuova patente.
Se la patente è stata ottenuta fraudolentemente nell’ambito di una sostituzione ex articolo 11, paragrafo 1, il titolare non può mai pretendere il riconoscimento di quella patente in uno Stato membro.
Applicazione al caso concreto e ruolo del giudice nazionale
Nel caso di specie, la Corte rileva che il sig. M. era stato informato dell’intenzione di revocargli l’autorizzazione alla guida prima di chiedere la sostituzione della patente nei Paesi Bassi, e che non aveva comunicato alle autorità neerlandesi le circostanze rilevanti relative alla revoca. Tuttavia, spetta al giudice del rinvio verificare, sulla base degli elementi del fascicolo, se tale condotta integri un comportamento abusivo o fraudolento. Se così fosse, il rifiuto di riconoscimento della patente sostituita sarebbe definitivo.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- il riconoscimento reciproco di cui all’articolo 2, paragrafo 1, si applica anche alle patenti rilasciate a seguito di sostituzione ex articolo 11, paragrafo 1;
- l’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, consente a uno Stato membro di rifiutare il riconoscimento di una patente risultante da sostituzione quando, prima di tale sostituzione, aveva già revocato l’autorizzazione alla guida al titolare.
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