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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 348/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che li ha ritenuti responsabili, quale amministratori di fatto e/o di diritto della "D'Ambrosi Srl.", dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione di merci, attrezzature e somme), bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta fraudolenta impropria per operazioni dolose idonee a cagionare il fallimento (cessione senza corrispettivo di avviamento/know‑how e trasferimento di assets alla NCK). Le censure principali sono: vizio di motivazione e travisamento delle prove; mancanza del nesso causale tra le operazioni contestate e il fallimento; coincidenza e concorso tra le fattispecie (art. 216 vs art. 223 L.F.); insufficiente valore delle merci e attrezzature distratte; errata attribuzione della proprietà di un muletto; onere probatorio sulla destinazione delle somme prelevate; illegittimità nell'aumento della pena applicato e nella determinazione delle pene accessorie fallimentari (per la quale i ricorrenti hanno invocato la pronuncia di incostituzionalità).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da D'Ambrosi Claudio, D'Ambrosi Carmine, Fera Vincenzo e Tropia Antonino, eccetto che sul profilo relativo alla durata delle pene accessorie fallimentari. La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie, in considerazione della declaratoria di illegittimità costituzionale della misura fissa di durata (Corte Cost. n. 222/2018), e ha rinviato ad altra Sezione della Corte d'Appello di Firenze per la rideterminazione delle pene accessorie. Nel resto la sentenza d'appello è stata confermata e i ricorsi respinti per inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 216 L.F. (bancarotta fraudolenta patrimoniale)

    Il reato postula atti di distrazione o dissipazione di beni societari ovvero occultamento/distruzione di scritture che rendano impossibile la ricostruzione del patrimonio; può concorrere materialmente con l'art. 223 quando vi siano distinti atti dolosi autonomi.

  • art. 223, comma 2, n. 2 L.F. (bancarotta impropria per operazioni dolose che cagionano il fallimento)

    Si configura per operazioni dolose articolate e coordinate che abbiano nesso eziologico con il fallimento; non è escluso il nesso causale se il dissesto era preesistente, purché l'operazione dolosa abbia contribuito all'evento (applicazione del concorso causale ex art. 41 c.p.).

  • art. 219 L.F.

    Le pene stabilite negli articoli suddetti (artt. 216, 217 L.F) sono aumentate:1) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati

    Consente un aumento unitario delle pene in presenza di pluralità di fatti di bancarotta; la Corte ha applicato l'incremento previsto dall'art. 219, comma 2, L.F., per la pluralità di reati.

  • art. 41 c.p. (concorso causale)

    Il nesso causale tra una operazione dolosa e il fallimento può sussistere anche se esisteva una causa preesistente del dissesto; vale la disciplina del concorso causale.

  • art. 64 c.p.

    Norma di riferimento per il calcolo degli aumenti e delle modalità cumulative delle pene; qui richiamata nell'ambito dell'applicazione dell'art. 219 L.F. per determinare l'incremento.

  • art. 62‑bis c.p. (circostanze attenuanti generiche)

    Il diniego delle attenuanti generiche è motivazione di merito insindacabile in Cassazione se non contraddittoria; il giudice può basare la decisione anche su un elemento prevalente tra quelli indicati dall'art. 133 c.p.

  • art. 606 cod. proc. pen. (motivi di cassazione)

    La Corte ha richiamato i limiti di ammissibilità dei motivi di cassazione: sono inammissibili i motivi generici che non espongono in modo autosufficiente le ragioni di diritto e di fatto sottoposte a sindacato.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'enunciazione dei motivi di ricorso alla Cassazione; impone i limiti di esposizione richiesti per la motivazione.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 222/2018

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione di una durata fissa di dieci anni per le pene accessorie fallimentari; la Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile ex tunc la pronuncia e ha annullato la determinazione della durata delle pene accessorie, rinviando per la rideterminazione.

  • art. 136 Cost. e art. 30, comma 3, legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 87

    Richiamate per il principio per cui la norma risultante da una declaratoria di illegittimità costituzionale si applica ex tunc anche ai processi in corso, giustificando l'intervento d'ufficio della Cassazione sulla durata delle pene accessorie.

Massime di principio

  • La qualifica di amministratore di fatto si valuta sulle emergenze probatorie e sulla continuità e significatività dell'attività gestionale: è valutazione di merito difficilmente sindacabile in Cassazione se motivata.
  • Il reato di bancarotta impropria per operazioni dolose (art. 223, comma 2, n.2 L.F.) richiede il nesso eziologico con il fallimento, ma la presenza di una crisi preesistente non esclude tale nesso se le operazioni dolose hanno contribuito all'evento.
  • Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216 L.F.) è costituito da atti di distrazione/dissipazione o occultamento di beni; può concorrere materialmente con l'art. 223 quando sussistono atti autonomi e distinti.
  • In assenza di scritture contabili regolari, opera la presunzione favorevole all'accusa circa la distrazione dei beni non rinvenuti; l'onere difensivo di prova di destinazione alternativa è spesso inefficace se aspecifico.
  • Per la determinazione delle pene e l'applicazione di aumenti/attenuanti, il giudice di merito ha ampia discrezionalità; la Cassazione non sostituisce il giudizio di merito salvo vizi motivazionali manifesti.
  • I ricorsi per cassazione devono essere autosufficienti e specifici: censure generiche o semplici rinvii agli atti dell'appello sono inammissibili.
  • A seguito di pronunce di incostituzionalità che incidono sulla misura delle pene accessorie, il giudice di legittimità può annullare la statuizione limitatamente a quel profilo e rinviare per la rideterminazione, applicando retroattivamente la nuova disciplina.

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