Cassazione Civile, Ordinanza n. 11563/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte del Presidente della Commissione tributaria regionale della Lombardia, del ricorso avverso il decreto di diniego dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il diniego era fondato sulla ritenuta non conformità della certificazione dei limiti di reddito, per mancata allegazione della copia del documento di identità personale nell'ipotesi di spedizione dell'attestazione, nonostante fosse stata prospettata la possibilità di integrazione successiva. Il ricorrente per cassazione deduceva, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, sostenendo che il provvedimento avesse deciso su domanda diversa da quella proposta e comunque non secondo diritto, perché la mancata allegazione del documento di identità sarebbe stata superata dalla autocertificazione contenuta nell'istanza; contestava inoltre la ritenuta irrilevanza dell'autentica della firma apposta dall'avvocato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non cogliesse la ratio decidendi della pronuncia impugnata, poiché il giudice a quo aveva applicato correttamente l'art. 78 del D.P.R. n. 115/2002 e l'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, distinguendo tra presentazione diretta dell'istanza, per la quale è sufficiente l'autenticazione del difensore, e spedizione dell'attestazione, per la quale operano le modalità previste dall'art. 38. La Corte ha altresì condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
È richiamato come parametro formale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 112 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per lamentare omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata ritenuta non pertinente alla ratio della decisione impugnata.
art. 113 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per dedurre che il provvedimento non sarebbe stato pronunciato secondo diritto; la Corte non ha ravvisato violazioni.
art. 46 D.P.R. n. 445/2000
È richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi che l'autocertificazione sostituisse l'allegazione del documento di identità.
art. 78 D.P.R. n. 115/2002
"L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"
La Corte valorizza l'alternatività espressa dall'avverbio "ovvero": la domanda di patrocinio può essere presentata con autenticazione del difensore se consegnata direttamente, oppure con le modalità dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000 se trasmessa in altro modo.
art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000
È indicato come norma che disciplina le modalità di sottoscrizione e presentazione dell'istanza quando non vi sia consegna diretta, rendendo corretta la distinzione operata dal giudice di merito.
art. 96, comma 3, c.p.c.
Fondamento della condanna del ricorrente per responsabilità aggravata, in ragione della manifesta inconsistenza delle argomentazioni svolte.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È richiamato per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza o dell'ordinanza impugnata; se ne prescinde, il motivo è inammissibile.
- In materia di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 78 D.P.R. n. 115/2002 prevede un sistema alternativo di presentazione dell'istanza: autenticazione del difensore in caso di presentazione diretta, oppure le modalità di cui all'art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000 in caso di spedizione.
- L'eventuale richiamo a norme sull'autocertificazione non consente di superare il dato testuale della disciplina speciale del patrocinio, che richiede la sottoscrizione dell'istanza a pena di inammissibilità e ne regola specificamente l'autenticazione.
- La proposizione di censure palesemente scollegate dalle ragioni della decisione può giustificare anche la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto alle spese di legittimità e, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
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