Sentenza n. 1867/2026 - Torino, Sezione 1
per l'ottemperanza alla sentenza n. 116/2025 pubblicata in data 28 febbraio 2025, emessa dal Tribunale di Asti, Sezione lavoro, notificata il 22 luglio 2023 e passata in giudicato come da certificato della cancelleria del Tribunale di Asti del 21 aprile 2026; - ha condannato il Ministero ad erogare in favore di detta ricorrente, tramite la carta elettronica, l'importo complessivo di € 3.000,00 oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria; - ha accertato l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati dalle parti; - ha condannato il Ministero, in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, a pagare a parte ricorrente un'indennità risarcitoria pari ad € 11.419,95, corrispondente a 5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla sentenza al saldo; - ha condannato parte convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite complessivamente liquidate in € 2.109,00 per compenso, oltre € 259,00, rimborso forfettario spese di lite, IVA e CPA alle rispettive aliquote di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza del Ministero alla sentenza n. 116/2025 del Tribunale di Asti, Sezione lavoro, passata in giudicato, che aveva riconosciuto somme dovute per carta docente, ferie non godute, abusiva reiterazione di contratti a termine e spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Asti, Sezione lavoro, n. 116/2025, pubblicata il 28 febbraio 2025 e notificata al Ministero il 22 luglio 2023, della quale il testo dà conto come passata in giudicato con certificato del 21 aprile 2026. Il titolo condanna il Ministero a riconoscere € 3.000,00 per la carta docente relativa agli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025, oltre interessi e rivalutazione nei termini indicati; € 7.567,33 per ferie non godute, oltre interessi e rivalutazione; € 11.419,95, pari a cinque mensilità, a titolo risarcitorio per abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato, oltre accessori; nonché le spese di lite. La ricorrente ha dedotto il mancato pagamento delle somme liquidate, chiedendo l’ordine di esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza che risultasse contestata l’omessa ottemperanza.
La decisione
Il TAR accoglie la domanda di ottemperanza. Ritiene integrati i presupposti processuali: la sentenza azionata è stata prodotta in copia attestata conforme, notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale e, prima del ricorso, era inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996; inoltre, non è contestato il mancato adempimento. Ordina quindi al Ministero di eseguire il titolo e pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione. Per l’eventuale ulteriore inadempimento nomina commissario ad acta il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale del Piemonte, con facoltà di delega, cui assegna ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza; la ricorrente deve comunicargli il codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione della sentenza. Il compenso commissariale è considerato compreso in quello già percepito quale dipendente pubblico. Il Ministero è condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione al difensore antistatario. Disposta inoltre la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per gli accertamenti di competenza, in ragione dei potenziali profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato, è doveroso nominare sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
In sede di ottemperanza il giudice può predisporre sin dalla sentenza la nomina di un commissario ad acta, destinato a intervenire se l’amministrazione non esegue il giudicato entro il termine assegnato.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14 co. 1 del d. l. 31 dicembre 1996, n. 669.
La proposizione dell’azione di ottemperanza è ritenuta procedibile dopo l’inutile decorso del termine previsto dalla disposizione per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Si provvede, inoltre, alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario.
In presenza della dichiarazione di antistatarietà, le spese liquidate possono essere distratte direttamente in favore del difensore della parte vittoriosa.
art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55, soggetti a dimidiazione a norma dell’art. 4, co. 1 del predetto DM, e ridotte in ragione sia della marcata serialità della controversia, che neppure presenta difficoltà interpretative e/o applicative in punto di diritto, sia della oggettiva situazione di difficoltà “operativa” in cui versa l’Amministrazione intimata nell’esecuzione dei titoli giudiziali della specie sull’intero territorio dello Stato (id est, l’esiguo numero di addetti incaricati del materiale caricamento sulle carte docenti degli importi dovuti, una volta pur ritualmente espletata dall’intimato Ministero la procedura per il pagamento degli stessi importi), difficoltà reiteratamente rappresentata a questo Tribunale dalla difesa erariale.
I parametri forensi sono dimezzati secondo la disposizione e ulteriormente ridotti dal giudice in considerazione della serialità e della limitata complessità della controversia, nonché delle difficoltà operative rappresentate dall’amministrazione.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza per l’esecuzione di una condanna pecuniaria contro una pubblica amministrazione può essere accolta quando il titolo è provato come giudicato, risulta notificato all’amministrazione e il termine legale per l’adempimento è inutilmente decorso, senza contestazione del mancato pagamento.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’esecuzione e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento, individuando il termine entro cui il commissario deve provvedere e ponendo le spese dell’intervento a carico dell’amministrazione inadempiente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 set 2026Sentenza n. 15241/2026 - Roma, Sezione 5B
- Sentenza · 25 set 2026Sentenza n. 15242/2026 - Roma, Sezione 5B
- Sentenza · 25 set 2026Sentenza n. 1571/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 25 set 2026Sentenza n. 1572/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 25 set 2026Sentenza n. 1872/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 25 set 2026Sentenza n. 643/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →