Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2655/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601450

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto sull’istanza di accesso del 20 aprile 2026 relativa agli atti sull’eventuale sostituzione della ricorrente nell’incarico di direzione dei lavori e sulla conclusione dei lavori del Polo della Cultura

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionista)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, già incaricata della direzione dei lavori, misura e contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in esecuzione per i lavori di rifunzionalizzazione dell’immobile di largo San Biagio a Gela, ha dedotto di avere svolto l’incarico sino al 13 giugno 2023, quando trasmise una perizia di variante, senza ricevere ulteriori comunicazioni dal Comune, e di avere poi appreso che i lavori erano stati conclusi. Con istanza del 20 aprile 2026 ha chiesto gli atti dell’eventuale affidamento a un altro professionista o raggruppamento delle funzioni già assegnatele, il relativo contratto, gli atti di ultimazione o collaudo, la contabilità dei lavori successiva al 13 giugno 2023, le comunicazioni sull’assunzione delle funzioni e le perizie di variante. Con l’unico motivo ha denunciato violazione degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990 e della l.r. Sicilia n. 7/2019, dei principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità, nonché difetto di istruttoria, erroneità manifesta, irragionevolezza e difetto di motivazione, chiedendo l’ostensione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la precedente posizione della ricorrente quale direttrice dei lavori, nell’ambito di un’opera successivamente conclusa dal Comune, costituisse un interesse diretto, concreto e attuale, collegato ai documenti richiesti e sufficiente a legittimare l’accesso. Ha rilevato che la documentazione non risultava compresa tra quella sottratta all’accesso e che le categorie documentali erano state indicate puntualmente e, ordinariamente, rientravano nell’archivio dell’ente. In assenza di una dichiarazione del Comune di non detenere o custodire gli atti, ha ordinato l’ostensione mediante visione ed estrazione di copia, ove i documenti esistano, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. Ha condannato il Comune alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario. Le precedenti istanze cautelari erano state respinte.

Norme richiamate

  • art. 22, commi 1, lett. b), 2 e 3, l. 241/1990

    Quanto alla legittimazione all’accesso, l’art. 22, c. 1, lett. b), L. n. 241/1990, menziona tutti i soggetti privati, ivi inclusi i portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

    La legittimazione all’accesso documentale richiede un interesse diretto, concreto e attuale, riferito a una situazione giuridicamente tutelata e collegato ai documenti richiesti; nel caso concreto tale requisito sussisteva per la precedente posizione della richiedente nell’esecuzione dei lavori.

  • art. 24 l. 241/1990

    Si tratta di un interesse che giustifica l’ostensione della documentazione de qua, che non rientra tra quella sottratta all’accesso dall’art. 24, l. n. 241/1990.

    L’accesso è consentito quando l’interesse qualificato del richiedente sussiste e i documenti non ricadono tra quelli esclusi o sottratti all’ostensione ai sensi dell’art. 24.

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    Stante quanto precede, il ricorso è fondato e va accolto; per l’effetto, il Comune intimato dovrà consentire la visione e l’estrazione di copia dell’anzidetta documentazione, ove esistente, nel termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza (art. 116, c. 4, c.p.a.).

    Nel giudizio in materia di accesso il giudice può ordinare all’amministrazione l’ostensione dei documenti richiesti, stabilendo un termine per adempiere; qui il termine è stato fissato in trenta giorni dalla comunicazione della sentenza e l’obbligo è limitato ai documenti esistenti.

Massime di principio

  • La posizione di chi abbia svolto un incarico professionale nell’esecuzione di un’opera pubblica integra un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso agli atti relativi all’eventuale sostituzione nell’incarico e alla successiva gestione e conclusione dei lavori, quando tale posizione sia collegata ai documenti richiesti.
  • Se il richiedente individua puntualmente i documenti, almeno per categorie, e questi sono ordinariamente riconducibili all’archivio dell’ente, spetta all’amministrazione assumersi la responsabilità di dichiararne la mancata detenzione o custodia; in mancanza di tale dichiarazione, il giudice può ordinare l’ostensione, ove i documenti esistano.
  • L’ostensione può essere ordinata con visione ed estrazione di copia entro un termine stabilito dal giudice, ma resta circoscritta ai documenti effettivamente esistenti.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.