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Sentenza

Sentenza n. 312/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento previa sospensione - del Provvedimento di irrogazione sanzione adottato dal Comitato di Gestione dell'OAM nella seduta del 30 ottobre 2025 nei confronti del Sig. -OMISSIS-, notificato in data 30 ottobre 2025, con il quale è stata irrogata la sanzione della sospensione sanzionatoria di 40 giorni ai sensi dell'art. 128-duodecies, comma 1, lett. b) del TUB; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto; E PER LA CONDANNA al risarcimento del danno derivante dall’emanazione di tale Provvedimento;

Giustizia amministrativa202514899

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento OAM di sospensione sanzionatoria dall’esercizio dell’attività per 40 giorni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comitato di Gestione dell’OAM gli ha irrogato la sospensione sanzionatoria di 40 giorni ai sensi dell’art. 128-duodecies, comma 1, lett. b), TUB, chiedendone l’annullamento, la sospensione cautelare e il risarcimento del danno. Nel procedimento ispettivo erano state contestate quattro violazioni: l’utilizzo di società non iscritte negli Elenchi OAM per lo svolgimento di attività riservate di agenzia in attività finanziaria; l’utilizzo, a contatto con il pubblico, di un collaboratore non ancora iscritto nell’Elenco OAM; la violazione del principio di monomandato, mediante collaborazione con un soggetto che operava per altro agente finanziario relativamente al medesimo prodotto; il parziale riscontro a una richiesta documentale dell’OAM. Il ricorso deduceva: difetto di motivazione rafforzata sulla mancata conversione della sospensione in sanzione pecuniaria e violazione del diritto di difesa; violazione dell’art. 145-bis TUB e dei principi del contraddittorio; insussistenza delle violazioni relative ai rapporti con società non iscritte, al monomandato e al collaboratore non iscritto; violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza; mancata valutazione delle circostanze rilevanti ai sensi dell’art. 128-duodecies, comma 1-ter, TUB; contraddittorietà, illogicità manifesta e travisamento dei fatti. Quanto alla quarta violazione, il ricorrente non ha formulato una specifica censura.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, definendo il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e ha condannato il ricorrente al pagamento di € 1.500,00 oltre accessori per spese di lite. I motivi relativi all’insussistenza degli illeciti sono stati respinti. In particolare, per l’utilizzo di società non iscritte, il giudice ha ritenuto che la violazione dell’attività riservata debba essere accertata sulla base dei comportamenti concretamente tenuti e non del solo tenore letterale dei contratti, poiché quest’ultimo potrebbe essere utilizzato per eludere il divieto. La genericità delle causali delle fatture, l’elevato e variabile ammontare dei compensi, la tipologia delle prestazioni e l’appartenenza del rappresentante legale al settore dell’intermediazione creditizia costituivano presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a dimostrare lo svolgimento di attività di intermediazione del credito. Quanto alla violazione del monomandato, la fattura emessa nel 2023 con causale riferita a provvigioni di competenza dell’anno 2022, l’importo elevato e l’assenza di chiarimenti documentati da parte del ricorrente consentivano di ritenere che la collaborazione fosse proseguita durante il periodo in cui il collaboratore operava per altro agente finanziario. Anche la violazione relativa al collaboratore non iscritto è stata ritenuta dimostrata dalle fatture, dagli importi corrisposti, dalla durata dei rapporti, dalla coincidenza dei luoghi di lavoro e dall’ampiezza delle attività, elementi incompatibili con mere prestazioni ausiliarie o esecutive. Il TAR ha inoltre rilevato che la quarta violazione non era stata specificamente contestata in giudizio e non poteva quindi essere rimessa in discussione. La valutazione complessiva delle risultanze ispettive è stata ritenuta logica e adeguatamente motivata, mentre il ricorrente non aveva fornito elementi concreti idonei a confutarla. Quanto alla sanzione, il giudice ha qualificato la valutazione della gravità delle violazioni come espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione o travisamento, vizi non ravvisati nel caso concreto. La sospensione, collocata sensibilmente più vicino al minimo che al massimo edittale, è stata ritenuta proporzionata alla pluralità e gravità delle violazioni. Non era necessaria una motivazione rafforzata sulla richiesta subordinata di sanzione pecuniaria, poiché il Comitato aveva recepito la proposta dell’Ufficio Affari Legali e la richiesta di una sanzione più lieve poteva essere disattesa implicitamente quando la sua inadeguatezza risultasse evidente. Infine, le misure successive indicate dal ricorrente non dovevano essere necessariamente valorizzate: alcune coincidevano con il semplice rispetto della normativa, altre non erano pertinenti né finalizzate a prevenire la reiterazione delle violazioni, mentre la dedotta piena cooperazione con l’OAM era smentita dal mancato riscontro documentale contestato.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    “Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.”

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previo avviso alle parti.

  • art. 128-undecies, comma 4, TUB

    Costituisce la base dell’attività di controllo e ispettiva esercitata dall’OAM nei confronti degli iscritti.

  • art. 128-quater, comma 1, TUB

    “attività riservata di agenzia in attività finanziaria”

    Vieta di demandare a soggetti non iscritti negli Elenchi OAM attività rientranti nell’intermediazione creditizia riservata; la violazione è accertata considerando l’attività concretamente svolta.

  • art. 128-quater, comma 4, TUB

    È stato applicato in relazione alla violazione del principio di monomandato.

  • art. 128-octies, comma 2, TUB

    È stato richiamato per escludere la collaborazione, per il medesimo prodotto, con un soggetto che operava per altro agente finanziario.

  • art. 128-novies, comma 2, TUB

    Vieta l’utilizzo, nell’attività a contatto con il pubblico, di collaboratori non iscritti nell’Elenco previsto dalla disciplina di settore.

  • art. 128-duodecies, comma 1, lett. b), TUB

    Prevede la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività; la misura applicata è stata ritenuta proporzionata alla pluralità e gravità delle violazioni.

  • art. 128-duodecies, comma 1-ter, TUB

    “le misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi”

    Le misure successive devono essere considerate soltanto ove pertinenti e concretamente finalizzate a prevenire la reiterazione delle violazioni.

  • art. 145-bis TUB

    È stato invocato dal ricorrente con riferimento al contraddittorio, ma il motivo è stato respinto.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. 141/2010

    È stato richiamato insieme all’art. 128-undecies, comma 4, TUB per la contestazione del parziale riscontro alla richiesta documentale dell’OAM.

  • art. 2729 c.c.

    “presunzione caratterizzata dalla gravità, precisione e concordanza”

    Le violazioni possono essere dimostrate mediante presunzioni gravi, precise e concordanti desunte dai comportamenti concreti, dalla documentazione contabile e dal complesso degli elementi ispettivi.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Consente il rinvio alla motivazione di precedenti conformi, richiamati dal giudice sulla sindacabilità della valutazione amministrativa della gravità delle violazioni e della sanzione.

Massime di principio

  • Nell’accertamento di una violazione dell’attività riservata di intermediazione creditizia, il giudice e l’autorità di vigilanza non devono limitarsi al contenuto formale dei contratti, ma possono valutare i comportamenti concretamente tenuti e gli elementi documentali e indiziari acquisiti, purché questi siano idonei a fondare presunzioni gravi, precise e concordanti.
  • La genericità delle causali delle fatture, l’elevato e variabile importo dei compensi, la sproporzione tra prestazioni formalmente dichiarate e corrispettivi e la riconducibilità dei prestatori al settore dell’intermediazione creditizia possono costituire, se valutati unitariamente, elementi sufficienti a dimostrare lo svolgimento occulto di attività riservate da parte di soggetti non iscritti negli Elenchi OAM.
  • La causale di una fattura che indica provvigioni riferite a un determinato anno può essere valorizzata quale elemento probatorio della maturazione della prestazione in quel periodo; quando l’interessato non fornisce chiarimenti documentati sulla diversa origine del compenso, tale elemento, unitamente all’importo della fattura e agli altri dati disponibili, può dimostrare la violazione del principio di monomandato.
  • La valutazione della gravità delle violazioni e la scelta della sanzione rientrano nella discrezionalità amministrativa e sono sindacabili soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione o travisamento dei fatti; la sanzione della sospensione non è sproporzionata quando sia commisurata alla pluralità e gravità degli illeciti e collocata sensibilmente vicino al minimo edittale.
  • L’amministrazione che irroga la sanzione recependo la proposta dell’ufficio procedente non è tenuta a una motivazione rafforzata per respingere la richiesta subordinata dell’interessato di applicazione di una sanzione più lieve, quando l’inadeguatezza di tale richiesta emerga implicitamente dalla valutazione complessiva della gravità degli illeciti.
  • Le misure adottate dopo la violazione devono essere valutate ai fini della sanzione soltanto se pertinenti e concretamente orientate a impedirne la reiterazione; il mero rispetto successivo della normativa o circostanze prive di specifica attinenza con gli illeciti non impongono una riduzione della sanzione.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni amministrative pecuniarieMotivazione del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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